Autonomia, così le motivazioni della sentenza della Consulta smontano le bugie della Sinistra

Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza con cui la Consulta si è espressa sul ricorso di quattro Regioni contro l'Autonomia Differenziata

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Chi legge e approfondisce senza preconcetti e ideologie, lo aveva già capito. Chi invece preferisce farsi ammaliare dalla solita propaganda a Sinistra, è rimasto ingannato dalle bugie a senso unico. Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza con cui la Consulta si è espressa – di recente – in merito al ricorso di quattro Regioni contro l’Autonomia Differenziata. L’organo decisionale non ha bocciato nulla, men che meno la Legge in sé. Anzi, ha respinto l’ipotesi che possa essere anti-costituzionale: è un sì alla Legge, è costituzionale e può anzi rappresentare un’occasione di sviluppo.

Piuttosto, vanno rivisti e modificati alcuni punti della stessa. Ma in questo caso la narrazione è ben diversa. La Consulta ha respinto il ricorso, quindi non ha bocciato proprio un bel nulla. Eppure, per giorni, dai rappresentanti di Sinistra nazionali e locali, si è sentito parlare di bocciatura, di vittoria. Nient’affatto: va solo discusso cosa rimodulare per poter rendere la Legge effettiva e approvata. Non è qui, va precisato, una questione da ridurre al “sì” o “no” all’Autonomia, nella più classica delle divisioni italiane tra fazioni opposte di tifoserie. Non si discute sul fatto di essere favorevoli o contrari. Piuttosto, a far riflettere è quella forzatura nel raccontare agli italiani una verità che verità non è.

Le motivazioni

Così spiegano le motivazioni depositate: per i Giudici è “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge, ma sono “illegittime” solo alcune specifiche disposizioni. Da qui l’invito a riguardarle e a modificarle. L’articolo 116 della Costituzione “richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà”. “La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali – viene aggiunto -L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell’autorità pubblica”.

Per quanto riguarda il Lep, questi “implicano una delicata scelta politica, perché si tratta fondamentalmente di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale”. Per la Consulta, “il vizio alla base dell’art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei Lep, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità”.

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