Primavera Reggina, errori nella gestione dei casi Covid: multe per società, Gallo e Favasuli

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Il comunicato ufficiale della Figc che infligge un’ammenda alla Reggina

Una gestione sbagliata dei casi Covid tra i ragazzi della Reggina Primavera ha portato ad alcuni provvedimenti della Figc. E’ quanto emerge dal comunicato ufficiale n. 292/AA, che multa la società, il presidente Luca Gallo e il dott. Pasquale Favasuli. Ecco di seguito la nota ufficiale:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 329 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GALLO, Pasquale FAVASULI e della società REGGINA 1914 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GALLO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società Reggina 1914 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (tornei e campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19” del 10 agosto 2020, nonché del “Protocollo Dilettanti Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti” del 17 settembre 2020, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra Reggina Primavera 2 il secondo test sierologico da effettuare antecedentemente alla disputa della prima gara ufficiale della stagione sportiva, fissata da calendario in data 03.10.20 e nella quale la Reggina Primavera 2 ha giocato contro la squadra del Crotone; per avere, a seguito della accertata positività del calciatore Misiti Antonino, appresa il giorno stesso 16.10.20, omesso di effettuare le comunicazioni di legge alla Asp competente e relative alla indicazione dei contatti stretti del Gruppo Squadra, impedendo alla stessa di porre in essere le ordinarie operazioni di tracciamento e di contenimento della diffusione del virus Covid-19; per avere richiesto alla ASP competente di effettuare il tampone al Gruppo Squadra soltanto per il giorno 18.10.20, pur sapendo della positività del Misiti sin dal 16.10.20; per non aver disposto l’immediata messa in quarantena e la sorveglianza di tutti i componenti del Gruppo Squadra Primavera 2, a seguito della accertata positività del Misiti; nonché per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, che il Gruppo Squadra Primavera 2, – anziché rimanere in quarantena dal 16.10.20 negli appositi locali societari o altri concordati con le autorità sanitarie notiziando la ASP di Reggio Calabria per gli incombenti del caso (tra i quali la segnalazione di tutti gli spostamenti e contatti avvenuti fino a quel momento), partisse per la trasferta a Salerno in occasione della partita Salernitana -Reggina del 17.10.20, pur sapendo sin dal giorno 14.10.20, per il tramite del sig. Chiaia Domenico, Dirigente Accompagnatore ufficiale della Primavera 2, della messa in stato di quarantena del Misiti in quanto contatto stretto del padre, risultato positivo al Covid-19 all’esito del test del tampone comunicatogli il giorno 14.10.20; nonché per aver consentito o, comunque, non impedito che gli atleti, si spostassero dal proprio domicilio (senza concordare soluzioni alternative con la ASP locale) verso il centro sportivo di proprietà della società sportiva Reggina 1914, entrando al suo interno per l’esecuzione dei test del tampone nei giorni 18.10.20 e 27.10.20, senza tener conto del fatto che alcuni giocatori provenissero da fuori regione (Di Bella Emanuele, Spaticchia Davide, Russo Santi, Bombaci Stefano, Costa Andre, Guglielmo Giole, Scinaldi Sebastiano e Antoci Matteo) o da località lontane e che potessero esporsi od esporre altri soggetti al contagio da Covid-19;

PASQUALE FAVASULI, Responsabile Sanitario tesserato per la società Reggina 1914 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (tornei e campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19” del 10 agosto 2020, nonché del “Protocollo Dilettanti Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti” del 17 settembre 2020, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per non aver sottoposto il Gruppo Squadra Reggina Primavera 2 al secondo test sierologico da effettuare antecedentemente alla disputa della prima gara ufficiale della stagione sportiva, fissata da calendario in data 03.10.20 e nella quale la Reggina Primavera 2 ha giocato contro la squadra del Crotone; per avere, a seguito della accertata positività del calciatore Misiti Antonino, appresa il giorno stesso 16.10.20, omesso di effettuare le comunicazioni di legge alla Asp competente e relative alla indicazione dei contatti stretti del Gruppo Squadra, impedendo alla stessa di porre in essere le ordinarie operazioni di tracciamento e di contenimento della diffusione del virus Covid-19; per avere richiesto alla ASP competente di effettuare il tampone al Gruppo Squadra soltanto per il giorno 18.10.20, pur sapendo della positività del Misiti sin dal 16.10.20; per non aver disposto l’immediata messa in quarantena e la sorveglianza di tutti i componenti del Gruppo Squadra Primavera 2, a seguito della accertata positività del Misiti; per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, che il Gruppo Squadra Primavera 2, – anziché rimanere in quarantena dal 16.10.20 negli appositi locali societari o altri concordati con le autorità sanitarie notiziando la ASP di Reggio Calabria per gli incombenti del caso (tra i quali la segnalazione di tutti gli spostamenti e contatti avvenuti fino a quel momento), partisse per la trasferta a Salerno in occasione della partita Salernitana -Reggina del 17.10.20, pur sapendo sin dal giorno 14.10.20, per il tramite del sig. Chiaia Domenico, Dirigente Accompagnatore ufficiale della Primavera 2, della messa in stato di quarantena del Misiti in quanto contatto stretto del padre, risultato positivo al Covid-19 all’esito del test del tampone comunicatogli il giorno 14.10.20, e, successivamente, dal Responsabile Sanitario dott. Favasuli, che dal 16.10.20 Misiti era stato dichiarato soggetto positivo al Covid-19; nonché per aver consentito o, comunque, non impedito che gli atleti, si spostassero dal proprio domicilio (senza concordare soluzioni alternative con la ASP locale) verso il centro sportivo di proprietà della società sportiva Reggina 1914, entrando al suo interno per l’esecuzione dei test del tampone nei giorni 18.10.20 e 27.10.20, senza tener conto del fatto che alcuni giocatori provenissero da fuori regione (Di Bella Emanuele, Spaticchia Davide, Russo Santi, Bombaci Stefano, Costa Andre, Guglielmo Giole, Scinaldi Sebastiano e Antoci Matteo) o da località lontane e che potessero esporsi od esporre altri soggetti al contagio da Covid-19; 

REGGINA 1914 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale FAVASULI e dal Sig. Luca GALLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società REGGINA 1914 S.R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 262,50 (duecentosessantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Pasquale FAVASULI, di € 262,50 (duecentosessantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Luca GALLO e di € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda per la società REGGINA 1914 S.R.L.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.

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