Sicilia, commissario stato impugna legge incompatibilita’

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imagesIl commissario dello Stato ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge approvata lo scorso 12 agosto dall’Assemblea regionale siciliana e che introduce cause di incompatibilita’ e ineleggibilita’ dei deputati regionali. “L’iniziativa legislativa adottata nell’esercizio della competenza legislativa primaria prevista dall’art. 3 dello Statuto speciale, seppure apprezzabile nell’intento, non e’, ad avviso del ricorrente, esente da censure di ordine costituzionale”, scrive il commissario, prefetto Carmelo Aronica. In particolare, nell’impugnativa si censurano la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge, che prevede l’ineleggibilita’ alla carica di deputato regionale per chi abbia un ruolo di rappresentante legale, dirigente o funzionario delle societa’ ed enti di diritto privato ai quali la Regione partecipa; il comma 2 del medesimo articolo, che estende l’ineleggibilita’ a rappresentanti, amministratori, dirigenti o funzionari di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di societa’ o imprese private che godano di contributi da parte della Regione, nonche’ a dirigenti o funzionari dipendenti della Regione. Lo stesso comma 2 ora impugnato introduce pura una specifica causa di ineleggibilita’ ed incompatibilita’, limitata al settore della formazione professionale, riguardante soci, legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, funzionari e consulenti di societa’ od enti che fruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo per lo svolgimento di attivita’ formative o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attivita’ formative per conto della Regione. Il commissario rimarca che in base alla Costituzione “l’eleggibilita’ e’ la regola e l’ineleggibilita’ l’eccezione”, e che “le restrizioni del contenuto di tale diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale in base alle regole della necessita’ e della ragionevole proporzionalita’ di tale limitazione. Sicche’ -rileva ancora il prefetto Aronica- per stabilire se l’ipotesi di ineleggibilita’ o incandidabilita’ e’ legittima, occorre valutare se essa sia indispensabile per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia proporzionata al fine perseguito o se, invero, essa non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica”.

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