Siamo ancora in attesa di conoscere l’esito complessivo degli scrutini. Qualcosa si è mosso, 192 sezioni su 196, due in più nelle ultime 24 ore, non male. Ne mancano ancora 4 e poi sapremo chi è l’ultimo consigliere mancante dei nuovi 32 del Consiglio Comunale che abbiamo riassunto in un apposito articolo. Intanto, Francesco Cannizzaro attende la proclamazione a nuovo sindaco di Reggio Calabria. Nel mezzo, l’amministrazione uscente ha trovato il tempo di piazzare qualche altra nomina, dopo quelle effettuate prima del voto.
Incredibile ma vero, anche dopo aver perso le elezioni, il sindaco f.f. Mimmetto Battaglia ha messo nero su bianco la nomina del Collegio Sindacale e dei supplenti di ATAM, società in house al Comune.
Riprendendo il Decreto n. 10 del 14.05.2026 di nomina dei
Componenti del Collegio sindacale e nomina dei componenti supplenti, sono stati nominati come componenti:
- il Dott. Irtolo Ottavio nato a Reggio Calabria il 25.02.1974
- la D.ssa Fragomeni Maria Teresa nata a Locri (RC) il 14.08.1975
e quali componenti supplenti:
- il Dott. Alessandro Zumbo, nato a Reggio Calabria il 12.11.1963
- la D.ssa Antonella Zinnarello, nata a Reggio Calabria il 30.07.1983 C.F.
In virtù dei poteri attribuiti al Sindaco dall’art. 50, comma 8, del T.U.E.L., Battaglia ha avuto facoltà di nominare quali “componenti del Collegio Sindacale della Società ATAM SpA, in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria, per la durata di tre esercizi:
- Il Dott. Irtolo Ottavio nato a Reggio Calabria il 25.02.1974, con la carica di Presidente;
- La D.ssa Fragomeni Maria Teresa nata a Locri (RC) il 14.08.1975, con la carica di componente;
Di nominare inoltre, quali componenti del Collegio Sindacale della Società ATAM SpA, in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria, in qualità di supplenti, per la durata di tre esercizi
- Il Dott. Alessandro Zumbo, nato a Reggio Calabria il 12.11.1963
- La D.ssa Antonella Zinnarello, nata a Reggio Calabria il 30.07.1983“.
Tali nomine, scelte dalla controparte politica che a breve siederà sui banchi dell’opposizione, rischiano di poter essere revocate dal nuovo sindaco, Francesco Cannizzaro, non appena insediato. Ci sono due questioni ben precise da attenzionare: quelle della violazione dei limiti della prorogatio e dello sviamento di potere.
La prorogatio dei poteri
Nel periodo di tempo che intercorre tra il giorno delle elezioni e la proclamazione del nuovo sindaco, il primo cittadino uscente rimane in carica per evitare che ci sia un vuoto istituzionale. Tale istituto si chiama prorogatio dei poteri. Durante tale periodo, i poteri degli organi uscenti sono limitati ad atti di ordinaria amministrazione o atti urgenti e indifferibili la cui mancata adozione causerebbe un danno grave e irreparabile all’ente pubblico o alla cittadinanza).
La nomina dei membri del Collegio Sindacale (e del suo Presidente) di una società partecipata o mista (regolata dall’art. 50, comma 8 del TUEL – D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 2449 del Codice Civile) è considerata dalla giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato) come un atto di alta amministrazione, ampiamente discrezionale. Trattandosi di scelte strategiche e fiduciarie sul controllo di una società pubblica, queste nomine dovrebbero rientrare pienamente nella straordinaria amministrazione, quindi dovrebbero essere vietate durante la prorogatio.
Lo sviamento di potere e la violazione dell’Art. 97 della Costituzione
Firmare un decreto di nomina il giorno dopo aver perso le elezioni e il giorno prima della proclamazione del vincitore, configura un classico caso di sviamento di potere (l’utilizzo di un potere pubblico per fini diversi da quelli per cui è stato attribuito). L’atto rischia di violare i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (Art. 97 della Costituzione).
Le nomine in questione potrebbero essere lette nell’ottica di un “colpo di coda” politico per occupare poltrone di controllo prima di lasciare il palazzo comunale, privando il sindaco subentrante delle sue legittime prerogative di indirizzo politico-amministrativo.
Il caso del Collegio Sindacale
Mentre i membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) di una partecipata possono a volte essere revocati dal nuovo sindaco applicando il cosiddetto spoils system (perché legati da un rapporto strettamente politico-fiduciario), i membri del Collegio Sindacale sono organi di controllo tecnico.
Secondo la giurisprudenza (es. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 677/2017), i sindaci/revisori di una società partecipata non possono essere revocati dal nuovo sindaco per il semplice venir meno del rapporto fiduciario, ma richiedono una giusta causa approvata dal Tribunale.
Di conseguenza, se la nomina del sindaco uscente fosse valida, il nuovo sindaco si troverebbe le “mani legate” per l’intera durata del mandato del Collegio Sindacale (di norma 3 anni). Questo tentativo di blindare un organo non revocabile subito prima di decadere accentua la gravità dello sviamento di potere.
L’unica eccezione: l’estrema urgenza
L’atto potrebbe essere teoricamente salvo solo se il sindaco uscente dimostrasse nel decreto un’urgenza assoluta, oggettiva e indifferibile. Tuttavia, un’urgenza di tale portata cronometrica è quasi impossibile da dimostrare e motivare nei fatti.
Nel caso in cui tale urgenza non dovesse essere dimostrata, il nuovo sindaco potrebbe annullare d’ufficio il decreto di nomina firmato dal predecessore per palese violazione dei limiti della prorogatio e difetto di motivazione sull’urgenza.
La precisazione di Battaglia: “risolto errore”
In relazione al nostro articolo, Mimmetto Battaglia ha voluto precisare, tramite una nota stampa inviata alla nostra redazione, che non si tratta di nuove nomine, ma di una risoluzione di un errore relativo a nomine effettuate nei giorni precedenti alle elezioni, il 14 maggio.



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