Reggio Calabria, processo Faust: Andrea Cucinotta assolto dall’accusa di spaccio

Sulla sua posizione pendeva anche l'aggravane di associazione di tipo mafioso, ma ora Andrea Cucinotta è stato assolto per non aver commesso il fatto

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La Corte di Appello di Reggio Calabria Prima Sezione Penale, Presidente Dott. Alfredo Sicuro a conclusione del processo penale, con formula in abbreviato, denominato Faust, ha assolto Cucinotta Andrea, difeso dall’Avv. Simona Figliucci del Foro di Palmi, dal capo 29 inerente l’art. 74 DPR 309/90 inizialmente aggravato dall’art. 416 bis 1 c.p. con formula per non aver commesso il fatto“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla legale, Simona Figliucci, in seguito all’assoluzione del proprio cliente, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, la cui posizione era inizialmente aggravata dall’accusa di associazione mafiosa.

“Preliminarmente contro l’ordinanza dell’applicazione di misura cautelare in carcere veniva proposta, dallo stesso legale, istanza di Riesame presso il Tribunale di Reggio Calabria, la quale trovava accoglimento con l’ordinanza, a firma del Presidente Dott. Antonino Francesco Genovese, l’esclusione in relazione al reato contestato al capo 29 dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p., sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in Rosarno, disponendo allo stesso il rinforzo del braccialetto elettronico“, scrive l’avvocato.

Il Cucinotta era stato condannato dal Gup di Reggio Calabria in persona della Dott.ssa Bellini per i reati di cui all’art. 74 DPR 309/90 e l’art 73 DPR 309/90 ad anni 5 e mesi 8 di reclusione, allo stesso vi era stata applicata la Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di anni 3, rideterminata in anni 2 innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione. Al Cucinotta fin da subito, in regime di arresti domiciliari, vennero concesse le uscite settimanali per esigenze primarie di vita ed annessa autorizzazione lavorativa presso un’attività di ristorazione situata fuori dal Comune di residenza“, conclude la nota.

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