Martina Gentile aiutò Messina Denaro ma la figlia resta con lei

La figlia della favoreggiatrice di Messina Denaro resta con la madre: respinta la revoca della potestà, ma Martina Gentile seguirà un percorso di legalità

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Non sembra in questo momento incombente la necessità immediata di un allontanamento della bambina con interruzione dei contatti con la madre“. E’ quanto sostiene il tribunale dei minori di Palermo respingendo l’istanza della procura dei minori di revoca della potestà genitoriale a Martina Gentile, figlia dell’ex maestra Laura Bonafede, amante del boss Matteo Messina Denaro. La giovane è ai domiciliari accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Martina, secondo gli investigatori, avrebbe aiutato il capomafia a sottrarsi alla cattura. In particolare ne avrebbe gestito le comunicazioni.

Il giudice ha deciso di lasciare la bimba a casa, ma ha sospeso la potestà genitoriale imponendo a Martina Gentile, difesa dall’avvocato Raffaele Bonsignore, di sottoporsi a percorsi di educazione alla legalità. “Va, infatti, innanzitutto, rilevato che il reato per il quale la Gentile è indagata non è connotato da violenza fisica o minaccia alla persona e -pur potendo determinare negative ricadute- non è direttamente rivolto contro i familiari“, si legge nella decisione.

Il tribunale ricorda inoltre che il gip, nel disporre i domiciliari per Martina Gentile, aveva escluso che a suo carico ricorressero “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da imporre la custodia cautelare in carcere“. “Deve, poi, tenersi conto del fatto che la rottura del legame o l’allontanamento dai genitori costituiscono una extrema ratio – scrive il giudice – da adottare solo quando siano falliti i tentativi di recupero di una genitorialità responsabile, e che l’interruzione della consuetudine di vita con la madre -data la tenerissima età della piccola e la circostanza che tale consuetudine è comunque caratterizzata da intensa affettività reciproca- è idonea ad indurre, nell’immediato, vissuti abbandonici e sofferenze, laddove il rischio specifico di cui si è fin qui detto, agisce e si dimostra in un tempo dilatato, nel corso del quale possono essere tentati ulteriori rimedi attraverso l’azione sulle competenze genitoriali“.

Riguardo al padre della minore, infine, – conclude il tribunale – non emergono in questo momento elementi che inducano a ritenere un coinvolgimento penale o socioculturale deviante e la bambina può godere anche dell’affetto e della guida della nonna paterna, che anche lei non sembra toccata dall’appartenenza a contesti criminali o devianti“.

L’esercizio della responsabilità dei genitori, in definitiva, resta in capo al padre della minore che non deve interrompere i contatti con la madre. Martina Gentile dovrà dunque seguire un percorso di recupero, “attraverso l’inserimento in attività formative presso associazioni o enti impegnati specificamente nel contrasto culturale e sociale al fenomeno mafioso, valutando anche la necessità di un allontanamento suo e della bambina dal contesto territoriale“.

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