Strage Ustica: depistaggio danneggiò Itavia, Cassazione accoglie ricorso eredi. A breve nuovo processo

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strage di usticaSe depistaggio deve aversi per definitivamente accertato esservi stato, risulta oltretutto perfino irrilevante ricercare la causa effettiva del disastro, nonostante la tesi del missile sparato da aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta del velivolo Itavia non era stata impedita dai Ministeri della Difesa e dei Trasporti, risulti ormai consacrata pure nella giurisprudenza di questa Corte“. A scriverlo la terza sezione civile della Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dagli eredi di Aldo Davanzali, proprietario dell’Itavia, cui apparteneva il Dc9 precipitato a Ustica.

La compagnia aerea Itavia potrebbe infatti essere fallita consequenzialmente alla “significativa attività di depistaggio” sviluppatasi attorno al disastro aereo di Ustica del 27 giugno del 1980, che provocò 81 vittime tra passeggeri e membri dell’equipaggio del volo. La Cassazione ha quindi disposto un nuovo processo a Roma per valutare un’eventuale responsabilità dei ministeri della Difesa e dei Trasporti nel fallimento della compagnia aerea. Agli eredi di Davanzali, che chiedevano un risarcimento da parte dello Stato, la Cassazione ha risposto che la valutazione della corte d’appello di Roma “erra a escludere l’eventuale efficacia di quell’attività di depistaggio e l’effetto sul dissesto“.

strage di ustica 2È del tutto incongruo e contrario a criteri di logicità – spiega la Cassazione – attribuire, come fa la corte d’appello di Roma, alla sola revoca di concessione e convenzione, intervenuta circa sei mesi dopo il disastro di Ustica e la significativa attività di depistaggio, di per sé sola in astratto atta ad avvalorare la tesi del cedimento strutturale del velivolo e così dell’inaffidabilità tecnica e commerciale della compagnia aerea, il riconoscimento di una situazione di dissesto preesistente al medesimo disastro e da esso del tutto indipendente, che si vorrebbe conclamata dagli stessi provvedimenti di revoca“.

Per la Cassazione, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto “verificare se una tale situazione di irrecuperabile dissesto effettivamente preesistesse al disastro aereo o se e in qual misura fosse determinata o aggravata in modo decisivo proprio dalla riconosciuta attività di depistaggio e di conseguente discredito commerciale dell’impresa“.

La corte d’appello secondo la Cassazione ha quindi “mancato di porsi il problema delle concrete caratteristiche della situazione economico-finanziaria dell’Itavia in tempo immediatamente al disastro del 27 giugno 1980 (cioè indipendentemente da esso) e dell’eventuale efficacia di quell’attività di depistaggio e conseguente discredito sul passaggio dalla situazione di difficoltà a quella di dissesto“.

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