È destinata ad aprire un nuovo confronto politico a Messina la questione del bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). I consiglieri comunali del gruppo “Scurria Sindaco”, ovvero Capurro, Contestabile e Scurria, hanno presentato un’interrogazione a risposta immediata rivolta al sindaco e all’assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, chiedendo chiarimenti sul criterio dell’anzianità di residenza previsto dal regolamento e dal successivo bando. Al centro della contestazione c’è il sistema di attribuzione del punteggio legato agli anni di permanenza nel Comune di Messina, che secondo i consiglieri potrebbe determinare un vantaggio eccessivo per chi risiede da più tempo, mettendo in secondo piano la reale condizione di bisogno dei richiedenti.
Il criterio contestato: 0,50 punti per ogni anno di residenza senza limite massimo
L’iniziativa consiliare riguarda in particolare il criterio inserito nel Regolamento ERP approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 542 del 17 dicembre 2024, all’articolo 8, e nel successivo Bando di assegnazione degli alloggi ERP approvato con Determina n. 1662 del 28 febbraio 2025, all’articolo 5, lettera H. Secondo quanto evidenziato dai consiglieri, il meccanismo prevede l’attribuzione di 0,50 punti per ogni anno di residenza nel Comune di Messina a partire dal terzo anno, senza però prevedere un tetto massimo al punteggio accumulabile. Una modalità che, secondo il gruppo consiliare, consentirebbe “di ottenere un punteggio potenzialmente illimitato semplicemente in base alla durata della permanenza anagrafica sul territorio comunale. La contestazione riguarda dunque il peso attribuito alla residenza storica, ritenuto dai consiglieri sproporzionato rispetto agli altri elementi che dovrebbero determinare la priorità nell’accesso agli alloggi pubblici”.
Il richiamo alla Corte Costituzionale e alla sentenza n. 1 del 2026
Nell’interrogazione viene richiamato il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 1 del 2026, secondo cui un criterio basato sulla permanenza sul territorio non può assumere un peso tale da rendere marginale la valutazione dello stato di effettivo bisogno. Secondo i consiglieri di “Scurria Sindaco”, un sistema “che attribuisca un vantaggio eccessivo alla durata della residenza potrebbe entrare in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, relativo ai principi di uguaglianza e ragionevolezza. La questione sollevata riguarda quindi il rapporto tra il requisito della residenza e la finalità principale dell’edilizia residenziale pubblica, che dovrebbe essere quella di garantire un sostegno alle persone e ai nuclei familiari maggiormente in difficoltà”.
Il caso dei 35 anni di residenza: 16 punti solo per anzianità
A sostegno della propria posizione, i consiglieri citano un esempio concreto legato all’applicazione del bando: “un richiedente con 35 anni di residenza anagrafica a Messina, secondo quanto riportato nell’interrogazione, potrebbe ottenere 16 punti esclusivamente grazie al criterio dell’anzianità di residenza”. “Si tratta – viene evidenziato- dello stesso punteggio massimo riconosciuto a un nucleo familiare composto da quattro o più persone con ISEE compreso tra 0 e 3.000 euro”. Secondo i consiglieri, “questo confronto dimostrerebbe come il criterio della permanenza sul territorio possa arrivare a incidere in maniera determinante sulla graduatoria, fino a ridurre il ruolo centrale della situazione economica e sociale dei richiedenti”.
Le richieste al Comune: modifica del regolamento e revisione della graduatoria
Con l’interrogazione depositata, Capurro, Contestabile e Scurria chiedono all’Amministrazione comunale “di chiarire se sia a conoscenza dell’orientamento della Corte Costituzionale e se tale principio sia stato considerato durante la fase di elaborazione del Regolamento ERP e del relativo bando”. I consiglieri chiedono inoltre “quali iniziative il Comune intenda adottare per ripristinare, a loro giudizio, la correttezza della procedura, attraverso l’eventuale esercizio dei poteri di autotutela, la modifica del regolamento e la revisione della graduatoria con l’eliminazione del punteggio previsto dalla lettera H dell’articolo 5 del bando”. Tra le richieste figura anche l’indicazione di tempi concreti entro i quali l’Amministrazione intenda assumere eventuali provvedimenti correttivi.


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