Caccia in Calabria, Verna replica a Laghi: “su incendi e fauna servono dati scientifici, non correlazioni presunte”

Il cacciatore reggino interviene sul calendario venatorio, sui prelievi in deroga e sugli effetti degli incendi: “la tutela della fauna selvatica è troppo importante per essere ridotta a slogan. Servono monitoraggi, pianificazione e prevenzione”

“Antonio Verna da Reggio Calabria, cacciatore nonché bioregolatore e cacciatore formato reggino, interviene nel dibattito apertosi in Calabria sul rapporto tra incendi, tutela della fauna selvatica, calendario venatorio e prelievi in deroga, replicando alle considerazioni espresse dal consigliere regionale Ferdinando Laghi e unendosi alla replica del collega cacciatore Roberto Zerotti. Il tema degli incendi e delle conseguenze sulla fauna merita certamente la massima attenzione. Proprio per questo, tuttavia, riteniamo necessario distinguere ciò che può essere dimostrato attraverso dati e valutazioni tecnico-scientifiche da ciò che rischia di trasformarsi in una correlazione semplicemente presunta”. Lo afferma in una nota Antonio Verna cacciatore di Reggio Calabria.

“Vale la pena ricordare quanto accadde nel 2021, proprio all’indomani di una delle più drammatiche stagioni di incendi vissute dalla Calabria. Con la sentenza n. 396 dell’8 marzo 2022, il TAR Calabria accolse il ricorso contro il calendario venatorio 2021/2022 soltanto in parte, annullando il calendario nelle disposizioni che consentivano il prelievo della tortora selvatica e della pavoncella, mentre rigettò il ricorso per la restante parte. Già nella fase cautelare, inoltre, il Tribunale aveva modificato l’iniziale provvedimento monocratico, consentendo nuovamente il prelievo della quaglia, mentre erano rimaste sospese tortora selvatica e pavoncella”.

“Il precedente non significa naturalmente che gli incendi siano irrilevanti nella pianificazione faunistico-venatoria, né che quella pronuncia possa essere automaticamente trasposta a stagioni successive. Dimostra però qualcosa di altrettanto importante: la presenza di incendi, anche particolarmente gravi, non determina di per sé un automatico divieto generalizzato dell’attività venatoria sull’intero territorio regionale. Eventuali restrizioni devono essere sostenute da un’istruttoria concreta e da elementi tecnico-scientifici riferibili alle specie, agli habitat e alle condizioni territoriali effettivamente interessate”.

“Se si sostiene che gli incendi abbiano determinato una “strage della fauna” tale da rendere necessarie ulteriori limitazioni venatorie, la domanda diventa inevitabilmente scientifica prima ancora che politica. Quali superfici sono state effettivamente percorse dal fuoco? Quale percentuale del territorio regionale rappresentano? Quanta parte di queste superfici ricade all’interno di aree nelle quali l’attività venatoria era già vietata? Quali habitat sono stati concretamente compromessi? Quali specie sono state interessate e quale mortalità è stata stimata? Esistono monitoraggi che consentano di valutare l’incidenza degli incendi sulle rispettive popolazioni? Se questi dati esistono, sarebbe opportuno renderli pubblici e costruire su di essi il confronto”.

“Se invece non esistono dati sufficientemente dettagliati, utilizzare genericamente gli incendi per chiedere ulteriori limitazioni alla caccia rischia di significare discutere delle conseguenze senza avere preventivamente quantificato il fenomeno che dovrebbe determinarle. Occorre inoltre ricordare che il nostro ordinamento contiene già una specifica tutela delle aree percorse dal fuoco: l’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 prevede infatti, per i soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il divieto di caccia per dieci anni”.

“La questione dovrebbe quindi essere affrontata partendo innanzitutto dalla corretta individuazione delle superfici incendiate e dall’applicazione degli strumenti di tutela già previsti dalla legge. Prevenire gli incendi significa tutelare realmente la fauna. È certamente più semplice concentrare il dibattito sulla caccia che affrontare il problema a monte. La prima tutela della fauna dagli incendi dovrebbe essere rappresentata dalla prevenzione: manutenzione del territorio, gestione della vegetazione, vigilanza, tempestività degli interventi e contrasto agli incendi dolosi. Un incendio non distingue tra territorio cacciabile e area protetta. Quando le fiamme attraversano un habitat, possono essere colpite specie cacciabili e non cacciabili, mammiferi, rettili, micromammiferi, nidiacei e numerose altre componenti dell’ecosistema”.

“Per questo ritengo personalmente riduttivo concentrare il dibattito esclusivamente sulle successive limitazioni venatorie senza interrogarsi con altrettanta forza su quanto sia stato fatto per impedire che quegli habitat bruciassero. Esiste però un punto sul quale concordo con il consigliere Laghi: la Calabria continua a scontare ritardi che riguardano la pianificazione faunistico-venatoria. Le aspettative riposte nel Piano Faunistico Venatorio regionale sono state, a mio giudizio, ampiamente disattese. Ed è proprio una pianificazione aggiornata, fondata su censimenti, monitoraggi, vocazionalità territoriali e dati scientifici, che potrebbe consentire di superare quella contrapposizione permanente nella quale ogni discussione sulla fauna finisce inevitabilmente per trasformarsi in uno scontro ideologico tra favorevoli e contrari alla caccia”.

“Su questo terreno la responsabilità è innanzitutto della Regione e degli assessorati competenti, ai quali spetta mettere a disposizione gli strumenti conoscitivi e programmatori necessari. Altrettanto discutibile ritengo sia impostare il confronto sui prelievi in deroga facendo leva sulle dimensioni o sul peso degli animali interessati. Dire che un uccello pesa poche decine di grammi può certamente avere un’efficacia comunicativa ed emotiva, ma il peso corporeo non costituisce un parametro attraverso il quale l’ordinamento stabilisce automaticamente la legittimità o l’illegittimità del suo prelievo”.

“La disciplina europea segue criteri completamente differenti. La Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici impone agli Stati membri obblighi di conservazione e disciplina rigorosamente le possibilità di deroga. L’articolo 9 consente deroghe soltanto al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa normativa, tra le quali l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti e, per le fattispecie pertinenti, la possibilità di consentire in condizioni rigidamente controllate, in modo selettivo e in piccole quantità, determinate catture o altri impieghi misurati di alcuni uccelli”.

“La questione giuridicamente e scientificamente seria, quindi, non è chiedersi quanto pesi un animale, ma verificare se sussistano i presupposti previsti dalla normativa europea e nazionale per autorizzarne un prelievo selettivo, controllato e quantitativamente determinato. Se tali condizioni non sussistono, la deroga non deve essere autorizzata. Se invece sussistono e sono adeguatamente dimostrate, non sono le dimensioni dell’animale a renderla illegittima. Anche la presenza scarsa o localizzata di una determinata specie in una parte della Calabria non può essere automaticamente attribuita agli incendi. La distribuzione di una specie dipende da numerosi fattori: caratteristiche dell’habitat, disponibilità alimentare, altitudine, uso del suolo, condizioni climatiche, pressione antropica, dinamiche migratorie e vocazionalità ambientale del territorio”.

“Una specie può dunque risultare poco presente in una determinata area semplicemente perché quel territorio non rappresenta un habitat particolarmente favorevole. Se si sostiene invece che la sua scarsità sia conseguenza degli incendi, il rapporto causale dovrebbe essere dimostrato confrontando almeno la distribuzione della popolazione, gli habitat utilizzati, le superfici effettivamente percorse dal fuoco e l’evoluzione della presenza della specie prima e dopo gli eventi. Diversamente si rischia di utilizzare contemporaneamente il peso dell’animale, la sua presunta rarità locale e gli incendi come argomenti suggestivi senza dimostrare il nesso tecnico-scientifico necessario a sostenere le conclusioni che se ne vogliono trarre”.

“La mia personale posizione non è quella di negare gli effetti degli incendi sulla fauna, che possono essere anche gravissimi, né quella di sostenere che l’attività venatoria debba essere sottratta a limitazioni quando queste risultino scientificamente necessarie. Al contrario, ogni decisione sia fondata sui dati. Se una popolazione faunistica presenta condizioni di conservazione tali da rendere necessario ridurre o sospendere il prelievo, siano i monitoraggi a dimostrarlo. Se un incendio ha compromesso un determinato habitat, si individui quell’area e la si tuteli. Se una deroga non soddisfa le condizioni previste dalla normativa europea, non venga autorizzata. Ma lo stesso metodo deve valere anche nel senso opposto. Non può essere sufficiente evocare genericamente incendi, rarità o dimensioni di un animale per trasformare una posizione politica contraria alla caccia in una conclusione apparentemente scientifica”.

“La tutela della fauna selvatica è una materia troppo importante per essere ridotta a slogan. Servono monitoraggi, pianificazione faunistica, prevenzione degli incendi, gestione degli habitat e un confronto nel quale ambientalisti, mondo venatorio, istituzioni e comunità scientifica possano discutere partendo finalmente dalla stessa cosa: i dati”.