L’amico d’infanzia di Antonino Castorina ottiene un posto all’ATAM, società in house al Comune di Reggio Calabria, con decreto del 13 maggio 2026 a firma Carmelo Versace, a una decina di giorni dalle elezioni. Reggio Calabria è la città delle coincidenze. Soprattutto in periodo di campagna elettorale. Succedono delle cose che, in una città normale, dovrebbero far urlare allo scandalo, creare una bufera mediatica, mentre qui in riva allo Stretto, al massimo soffia un po’ di brezza marina che lascia passare tutto il resto in secondo piano. E se qualcuno fa notare che potrebbero essersi verificate delle evidenti storture, la risposta è: spallucce, è capitato, che ci vuoi fare.
Da qualche mese a questa parte, a ridosso della campagna elettorale e fino a pochi giorni dal voto del 24 e 25 maggio, fioccano nomine improvvise, urgenti, irrimandabili. Prima Carmelo Versace ha sentito il bisogno di aggiungere 10 figure al suo staff. Da bisogno a gabinetto, il passo è breve: il risultato di tale sforzo è stata la nomina di Antonino Castorina come nuovo Capo di Gabinetto della Città Metropolitana. Giova sempre ricordarlo, Castorina è l’uomo simbolo dell’inchiesta sui brogli elettorali, tuttora a processo per aver orchestrato, secondo l’accusa, un sistema di voto fraudolento ai danni di anziani e infermi. Castorina che supporterà Versace alle prossime Comunali per la sua corsa a un seggio in Consiglio, sempre in maniera del tutto casuale. Nel frattempo, le figure richieste dalla Città Metropolitana sono diventate 36.
A 10 giorni dal voto, con un timing che ha già generato forti polemiche, l’ATAM, società in house del Comune, decide di bandire nuove selezioni per l’assunzione di personale. Una situazione che rischia quasi di passare sottotraccia nel marasma dell’avvicinamento alle Elezioni Comunali. Capita che Antonio Sgroi, amico d’infanzia di Antonino Castorina, venga scelto da Carmelo Versace come nuovo componente effettivo del Collegio Sindacale della Società ATAM SPA. Maledette coincidenze. Nomine sulle quali pende l’ombra dell’illegittimità e che il nuovo sindaco, chiunque esso sia, potrà riservarsi di revocare.
Nomine e profili di illegittimità
La questione relativa alle nomine diramate a ridosso delle elezioni comunali è un tema caldo che si incrocia con il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), la disciplina sulla prorogatio e i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Esiste un forte limite legale e procedurale che rende tali nomine estremamente rischiose e, in molti casi, illegittime.
Ecco il quadro normativo e i profili di illegittimità:
- Il limite per il Consiglio Comunale (Art. 38 TUEL)
Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, la legge è molto severa. L’art. 38, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che: “i consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili“.
Poiché il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato solitamente tra il 55° e il 45° giorno prima del voto, a 10 giorni dalle elezioni il Consiglio è già in regime di poteri limitati. Una nomina che non sia dettata da una scadenza di legge perentoria o da una necessità assoluta di continuità del servizio sarebbe considerata illegittima.
- Il potere del Sindaco e della Giunta
Per il Sindaco (che ha il potere di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti e aziende, ex art. 50, comma 8 TUEL), la giurisprudenza è meno rigida rispetto al Consiglio, ma non per questo concede “carta bianca”.
- Orientamento restrittivo: molti esperti e la Corte dei Conti ritengono che il principio della “ordinaria amministrazione” debba applicarsi a tutto l’ente negli ultimi 45 giorni del mandato.
- Correttezza Istituzionale: effettuare nomine a 10 giorni dal voto viene spesso visto come un tentativo di condizionare la futura amministrazione o come una manovra elettorale (captatio benevolentiae).
- Nomine nelle Società Partecipate e “Spoil System”
Se le nomine riguardano società partecipate (es. municipalizzate, farmacie comunali, consorzi) come in questo caso l’ATAM, bisogna considerare due aspetti fondamentali:
- Legge 444/1994 (Prorogatio): questa legge stabilisce che gli organi amministrativi scaduti possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione e non possono procedere a nuove nomine, a meno che non siano strettamente necessarie per evitare danni all’ente.
- Lo Spoil System (Art. 50, comma 9 TUEL): la legge prevede che il nuovo Sindaco abbia 45 giorni di tempo dal suo insediamento per confermare, revocare o sostituire i rappresentanti nominati dal predecessore.
- Profili di Illegittimità
Una nomina effettuata in questo brevissimo lasso di tempo può essere impugnata per:
- Violazione di legge: se l’atto non riveste i caratteri di “urgenza e improrogabilità”.
- Eccesso di potere per sviamento: se si dimostra che la nomina è stata fatta non per l’interesse pubblico, ma per fini politici o elettorali (es. “blindare” una persona di fiducia prima di perdere le elezioni).
- Violazione del principio di imparzialità (Art. 97 Cost.): un’amministrazione uscente non dovrebbe compiere atti che vincolano politicamente chi subentrerà, alterando la parità di condizioni della competizione elettorale.
