Sono state pubblicate sul sito della FIGC le motivazioni della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 12 maggio aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Reggina contro il Messina nonché contro Justin Davis, legale rappresentante del club, e nei confronti di altri club. Nel suo ricorso, la Reggina aveva denunciato presunte irregolarità commesse dalla società siciliana durante la stagione in corso, chiedendo che venisse sanzionata “per riparare al pregiudizio ingiustamente subito sia dalla Reggina sia da tutte le altre squadre militanti nel Girone I del campionato di Serie D”.
Uno degli elementi che emerge di più, ed è anche abbastanza incredibile, è che il ricorso sia stato presentato senza uno straccio di prova, ma solo perché uscito fuori dalla stampa, a “non meglio precisate notizie di stampa”. Così si legge: “a tutto voler concedere, pertanto, manca agli atti finanche la prova del momento in cui le ridette società avrebbero avuto conoscenza di eventuali atti e/o delibere non pubblicate, essendosi genericamente limitate, la Reggina, a sostenere che la nullità sarebbe ’emersa solo poche settimane fa dai mezzi di stampa’ (memoria ex art. 87 CGS – punto 27 – pag. 12) e, in replica all’eccezione formulata dalla società Enna, che “i termini per impugnare non sarebbero comunque certamente spirati” (memoria ex art. 87 CGS – punto 62.a – pag. 19), e, le società Acireale e Sancataldese, a fare riferimento a non meglio precisate notizie di stampa che le avrebbero indotte a presentare in data 15.4.2026 un ricorso alla Procura”.
Praticamente, una figuraccia sulla figuraccia. Che insieme alle altre tre fa quattro. Ma ormai non ha neanche senso sparare sulla croce rossa.


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