Reggina, figuraccia servita: respinto il ricorso contro il Messina

Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Reggina presentato contro il Messina, l'ultima giornata si gioca regolarmente

Figuraccia è servita. Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Reggina presentato contro il Messina. Senza pudore, dopo l’esposto, il club amaranto ha “calato il carico” presentando ricorso per chiedere la sospensione dell’ultima giornata. Nulla da fare: ricorso respinto, l’ultima giornata si gioca regolarmente. E ovviamente, aggiungiamo. Come si può chiedere la sospensione di un campionato se al Messina non è arrivata nemmeno la notifica di provvedimento? I tempi burocratici, si sa, non sono immediati, e questi sono tra i primi motivi di una sanzione pesante da considerare come abbastanza remota, soprattutto per quanto concerne il blocco del torneo. E per questo illudere gli allocchi non ha senso. Il campionato si chiude domenica, poi ci sono i playoff e i playout. La Reggina ha messo a segno l’ennesima figuraccia, la prima di questo filone. La sensazione è che ce ne possano essere altre, ma evidentemente questa società è abituata, ormai…

La risposta del TFN integrale

Questo il dispositivo integrale:

“Letto il ricorso, depositato agli atti della Federazione alle ore 22:45 del giorno 30 aprile 2026 e iscritto al Registro Generale dei procedimenti n. 243/TFNSD, con il quale la AS Reggina 1914 SSD arl (da ora, la Reggina o la ricorrente) chiede, previa sospensione del Campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026, di accertare le violazioni di nullità dell’iscrizione a detto campionato della società ACR Messina srl e dei tesseramenti dalla stessa depositati presso il Dipartimento Interregionale, con inerente nullità di tutta l’attività sportiva svolta dalla società e, dopo il trasferimento del suo titolo sportivo e dei citati tesseramenti alla società ACR Messina 1900 SSD arl, con conseguente richiesta di irrogazione di sanzioni disciplinari ritenute di giustizia al sig. Davis Justin Leigh e della sanzione della esclusione dal Campionato di Serie D, Girone I, 2025 – 2026 o, comunque, la sanzione della perdita delle gare di detto Campionato disputate;

La ricorrente formula istanza ex art. 97 CGS per la sospensione del ridetto campionato; Il ricorso appare manifestamente inammissibile, come lo è l’istanza cautelare.

In primis, la causa petendi del ricorso è data dalla dedotta invalidità di tutti gli atti, in particolare l’iscrizione al campionato di Serie D 2025/2026 e il tesseramento dei calciatori sottoscritti dagli allora legali rappresentanti della ACR Messina srl. Senonchè, siffatta dedotta invalidità, non fu accertata né sanzionata dal Dipartimento Interregionale della LND, che iscrisse la società e ratificò i tesseramenti. Con la conseguenza giuridica che, nel presente ricorso, si sarebbero dovuti impugnare l’atto di iscrizione e la ratifica dei tesseramenti. Con inerente status di controinteressato del Dipartimento Interregionale che, invece, non è stato evocato in giudizio.

In secundis, come noto e come ricorda la ricorrente, alla ACR Messina srl è stata, in corso di campionato, revocata l’affiliazione con trasferimento del suo titolo sportivo e dei suoi tesseramenti alla odierna resistente. È evidente che, trasferendo il titolo sportivo e il tesseramento dei giocatori alla nuova società, la Federazione ha riconosciuto la validità e l’efficacia dell’iscrizione del luglio 2025 e dei tesseramenti. Onde, anche per essa sussiste uno status di controinteressata, del tutto trascurato dalla ricorrente.

Infine, ben vero che la ricorrente ha notificato il ricorso ad una società (del tutto indifferente allo stesso) partecipante al Girone I del Campionato di Serie D 2025/2026, ma è evidente che qualsiasi pronuncia non potrebbe essere resa in assenza del contraddittorio con le società Savoia e Nissa, che precedono in classifica (quali, allo stato, prima e seconda del girone) la ricorrente, attualmente terza.

Va fissata l’udienza di discussione del ricorso per il giorno 12 maggio 2026, ore 10:00, in modalità “in presenza”, disponendosi l’abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 7, e disponendosi altresì, a carico della società ricorrente, l’integrazione del contraddittorio, entro la data del 6 maggio 2026, nei confronti di tutte le squadre che stanno attualmente disputando il campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026;

PQM

Dichiara inammissibile, e comunque rigetta, l’istanza cautelare di sospensione del campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026. Fissa, per la trattazione del ricorso, l’udienza del giorno 12 maggio 2026, ore 10:00, in modalità “in presenza”, presso la sede federale di via Campania 47, disponendosi l’abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 7, e disponendosi altresì, a carico della società ricorrente, l’integrazione del contraddittorio, entro la data del 6 maggio 2026, nei confronti di tutte le squadre che stanno attualmente disputando il campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026″.