A poche settimane dallo svolgimento del Giro Ciclistico di Reggio Calabria, in occasione del 1° maggio, in riva allo Stretto si sarebbe dovuta svolgere un’altra grande manifestazione ciclistica, il “Criterium Lungomare Falcomatà – Memorial Michele Viola“, organizzata dalle associazioni ASD Cicli Ilario, ASD Biker TEAM RC, ASD Habitat e ASD Michele Viola. La gara è stata però annullata nelle scorse ore causando il malcontento di 150 atleti presenti, oltre che di tanti appassionati delle due ruote.
In un comunicato che ha fatto luce sulla vicenda, le società organizzatrici hanno spiegato che è stata la Polizia a prendere la decisione di fermare la corsa. In realtà, come si evince dalla delibera sottostante, firma sì dal col. Salvatore Zucco (comandante della Polizia ma anche dirigente del Comune al settore viabilità), è il Comune ad aver fermato la corsa. La Polizia non viene neanche citata.
Il motivo dello stop? La presenza di cantieri sul percorso: potremmo serenamente dire, un po’ in tutta la città. Di seguito la delibera:
“Vista l’istanza Prot. 27/03/2025.0075825.E inviata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Cicli Ilario con sede in via Nazionale 262, Gallico – 89135 – Reggio Calabria nella persona del presidente Francesco Chiodo P.E.O. asdcicliilario@gmail.com con cui si richiedeva l’autorizzazione allo svolgimento e l’emissione di ordinanza per modifiche alla circolazione sul lungomare Falcomatà, per l’evento in oggetto il giorno 01/05/2025;
Visto il sopralluogo effettuato dal personale di questo Settore;
Considerato che sul percorso della manifestazione insistono cantieri stradali che restringono la carreggiata in maniera tale da costituire pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione sportiva e di eventuali spettatori;
Considerato che il Piano di Sicurezza trasmesso presso questo Ente dall’Associazione richiedente con Prot. 29/04/2025.0101152.E non è sottoscritto da tecnico abilitato e non contempla misure in merito alla mitigazione del rischio derivante dalle suddette criticità;
Viste le disposizioni dell’art. 9 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall’art. 2 del D. Lgs 5/01/2002 n. 9;
NON AUTORIZZA lo svolgimento della manifestazione in oggetto
Contro la presente è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica“.


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