Messina: presentata la campagna di prevenzione incendi 2018

Presentata oggi a Messina la campagna di prevenzione incendi 2018 "Salviamo i boschi dal fuoco"

L’assessore alla Protezione Civile, Sebastiano Pino, insieme all’esperto comunale, Antonio Rizzo, e al dirigente il dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo, Riccardo Pagano, hanno illustrato oggi a Palazzo Zanca la campagna di prevenzione incendi 2018 “Salviamo i boschi dal fuoco”, promossa dall’assessorato e dal dipartimento Protezione Civile del Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato della consulta di Protezione Civile della Città di Messina. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte anche rappresentanti del Comando dei Vigili del Fuoco; dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste; dell’Ufficio Servizio al Territorio; degli Ordini professionali dei Geologi e dei dottori Agronomi e Forestali; e della Consulta della associazioni di Protezione Civile. Il piano di prevenzione incendi ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini all’osservanza di alcune norme comportamentali: dare l’allarme al 1515 (Forestale), 115 (Vigili del Fuoco), 090-22866 (dipartimento Protezione Civile), 800 40 40 40 (SORIS) in modo che le autorità possano avviare immediatamente le operazioni di spegnimento; se si tratta di un principio di incendio, sempre assicurandosi una via di fuga, si può tentare di domarlo in autonomia, tenendo le spalle al vento e soffocando le fiamme battendole con un ramo; dopo la chiamata di soccorso evitare di sostare o parcheggiare nelle vicinanze e non attraversare la strada invasa dal fumo e dal fuoco; se la viabilità è bloccata, non accodatevi e cercate di tornare indietro; mettetevi a disposizione dei corpi di soccorso, indicate sentieri che conoscete, mettete a disposizione riserve di acqua e soprattutto liberate le strade dalle macchine, per favorire un intervento tempestivo dei soccorsi; in questi momenti prima si agisce, minori sono i danni provocati dalle fiamme; se vi trovate coinvolti in un incendio ricordate di mantenere la calma, cercate una via di fuga o un torrente, e provate ad andare alle spalle del fuoco, dove la terra è già bruciata, se non è possibile stendervi al suolo dove non c’è vegetazione incendiabile, bagnandovi e cospargendovi di terra, per respirare nonostante il fumo, imbevete un panno e poggiatelo sulla bocca; in spiaggia dirigersi verso il mare e, in qualunque situazione evitare di salvare auto, tende e zaini, pensare prima a voi stessi, ai vostri cari ed aiutate chi ha bisogno; se l’incendio divampa mentre siete a casa non uscite a meno che non abbiate la certezza di una via di fuga sicura, per evitare che il fumo entri da porte e finestre sigillatele con panni bagnati, stessa cosa se vi trovate in auto, chiudete finestrini ed impianti di ventilazione; in ogni caso segnalate la vostra presenza e comunicate al più presto la vostra posizione. L’ordinanza sindacale n. 106 dello scorso giovedì 24, che sostituisce la n.142 del 25 luglio 2011, in adeguamento alle nuove direttive, ordina 1) ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto (strade, linee ferroviarie) ed i tralicci di BT e MT, tutti ricadenti nel territorio comunale che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi; 2) ai proprietari o aventi diritti reali, ai conduttori e ai gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, ricadenti nel territorio comunale, di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa di prevenzione antincendio con interventi di pulizia di terreni – specie di quelli adiacenti le reti viarie di trasporto – provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti, covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche accidentale, di innesco di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo tali condizioni, senza alcuna alterazione del suolo, quest’ultima consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco; 3) a tutte le aziende e agli stabilimenti industriali, oltre il normale diserbo interno previsto per legge, di mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, canali, alvei e corsi d’acqua, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientale e di interconnessione tra gli stabilimenti; 4) ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l’aria circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a ml. 200; 5) ai gestori di aziende per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi ed i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendale includendo ciò nei piani di gestione; 6) a tutti i responsabili di strutture produttive artigianali e commerciali di provvedere alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio; 7) a tutti i proprietari e/o i detentori di terreni, cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costituzione ed impianto agricolo confinanti o in prossimità di strade comunali e provinciali nonché di ferrovie e autostrade e tralicci di 6T e MT, ricadenti all’interno del territorio comunale, dovranno effettuare, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, la pulitura delle scarpate, il taglio delle siepi vive, delle erbe e dei rami che prospettano su dette strade, predisponendo fasce parafuoco in prossimità degli stessi terreni e/o fabbricati c/o lungo i confini del fondo aventi le seguenti larghezze: non inferiore a 10 metri lineari nei terreni pianeggianti per le normali attività produttive in aree urbanizzate; pari a 20 metri lineari nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 2%, per le attività di campeggio, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive; pari a ml. 50 nei terreni con pendenza superiore al 50%. 8) Nel periodo compreso tra l’1 giugno ed il 15 ottobre 2018, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture), il divieto assoluto di accendere fuochi o braci, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace; fumare, gettare mozziconi di sigarette dal veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate; di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze Infiammabili nelle aree suddette; di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio. 9) Chiunque avvisti un incendio, deve darne immediata comunicazione al Numero unico emergenze; ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ovvero utilizzando l’APP predisposta dal dipartimento regionale di Protezione Civile “Anch’io segnalo”, disponibile per il download, su Appstore e Google Play per dispositivi iOS e Android, o contattando i numeri telefonici: Numero Unico Emergenze 112; Vigili del Fuoco 115; Corpo Forestale Regione Siciliana – Servizio Emergenze Ambientali 1515; Polizia Municipale – Centrale Operativa 090771000; Ufficio Comunale di Protezione Civile 09022866; dipartimento Regionale Protezione Civile – Sala Operativa Regionale (SORIS) 800404040. L’ordinanza ricorda inoltre che il materiale proveniente dall’esecuzione dello sfalcio delle erbe e/o dalla pulizia dei terreni e delle aree deve essere rimosso e smaltito a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori o comunque conferito in discarica autorizzata, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.; sono fatte salve le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada) per l’esecuzione del lavori che ingombrano la sede stradale. In tal caso, prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere concordati con il dipartimento Mobilità e Viabilità Urbana del Comune i tempi e i modi di esecuzione degli stessi al fine di non intralciare la circolazione stradale. I cittadini residenti e non, che vorranno segnalare al competente ufficio comunale di Protezione Civile eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall’incuria e dall’abbandono dei terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Messina oppure all’ufficio comunale di Protezione Civile. Le segnalazioni dovranno pervenire o tramite consegna al protocollo generale dell’Ente o tramite trasmissione via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi discendenti dalla presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell’area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o ai legali rappresentanti di società, cooperative, ecc…., che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito. Dall’1 al 31 maggio e dall’1 al 31 ottobre, previa comunicazione al distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti: le aree prescelte per la combustione devono essere del tutto sgombere per almeno dieci metri da materiale infiammabile (alberi, arbusti, erba secca); la combustione controllata deve essere effettuata, in arre distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5 alle 9; dall’accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focali e braci; possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture; è comunque vietato l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da sud-est (scirocco). Nelle zone boscate ed i pascoli cui soprassuoli siano stati percorsi dai fuoco vigono i divieti di cui all’art. 10 della Legge 353/200 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e nello specifico in tali zone per 15 anni non è possibile variare la destinazione d’uso; per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive; per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche. Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all’art. 10 della L 353/2000. Le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero concorso del danno, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative: per i trasgressori dei punti 1 e 2 con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto con l’art. 16 della Legge n. 3 del 2003; nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da 168 a 674 euro determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada; per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da 51 a 258 euro, così come previsto dall’art. 40 coma 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16; in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, per le violazioni di cui al punto 8, si applica nel periodo di cautela per il rischio incendio boschivo 1 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima di 1.032 e massima di 10.329 euro, in conformità di quanto previsto dall’art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353; nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31 e non superiore a 62 euro; nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207 e non superiore a 413 euro; la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall’art 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e ss. mm. e ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493 ad un massimo di 51.645 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile; decorso il termine indicato al punto 7) della presente ordinanza, e sempre che la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie sotto riportate) l’Amministrazione, per mezzo dell’ufficio comunale di Protezione Civile, procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a oltre 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale la quale ne verificherà l’ottemperanza; qualora dovesse persistere l’inadempienza si procederà, nei limiti della disponibilità finanziaria, d’ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi a carico dei soggetti inadempienti.