Klaus Davi, parla Giovanni Tegano: esprime piena solidarietà per le minacce e chiede “perchè lettera inviata ai giornali e non in via privata?”

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Caso Klaus Davi, la replica di Giovanni Tegano tramite l’avvocato Reitano

klaus daviL’avvocato Pasquale Reitano, difensore del giovane Giovanni Tegano, ha inviato una nota in merito alle recenti vicende che hanno visto coinvolto il ragazzo. Di seguito, pubblichiamo integralmente il testo, ratificato dallo stesso Tegano:

Con la presente intendo intervenire a tutela del mio assistito, il quale si trova, suo malgrado, coinvolto in una querelle mediatica nonostante, sino a oggi, sia rimasto sostanzialmente inerte, preferendo adottare una condotta schiva e riservata. Purtroppo per il mio assistito tale lodevole intendimento non ha dato i frutti sperati e, seppur con poche parole, per mantenere fede a quella condotta che lo ha contraddistinto sinora, tramite il sottoscritto legale è costretto a rispondere a quanto insinuato “garbatamente” da tale sig. Klaus Davi.

Desidero innanzitutto informarvi che è intenzione del sig. Giovanni Tegano intraprendere nei giorni a venire, e qualora lo riterrà opportuno, in tutte le competenti sedi giudiziarie, qualsiasi azione che la legge prevede per tutelare l’immagine, l’onore e la reputazione dello stesso, gravemente e reiteratamente lese da tale selvaggia campagna di stampa fondata su esternazioni e congetture a dir poco fantasiose e destituite da ogni fondamento.

Inoltre, non può tacersi che, dapprima la lettera e successivamente gli articoli a corredo, abbiano turbato la tranquillità del Tegano.

Ma andiamo con ordine;

Il sig. Klaus Davi, dopo avere visitato il profilo personale di Facebook del sig. Giovanni Tegano, lo ha velatamente accusato di fare parte della “ndrangheta”, dando risalto al contesto familiare al quale appartiene e usando ad arte e in maniera assolutamente strumentale alcune frasi che il mio assistito ha pubblicato sulla pagina personale; frasi che si possono prestare a varie interpretazioni che, “ovviamente”, il sig. Klaus Davi ha utilizzato in maniera surrettizia a sostegno della sua “accusa”.

In particolare, mi domando qual è la motivazione che ha spinto il sig. Davi a indirizzare ai quatidiani on-line la missiva dallo stesso definita come “mossa da intenti quasi paternalistici” e a non indirizzarla direttamente e privatamente alla persona del mio assistito, come davvero avrebbe fatto un padre di famiglia!? Forse l’intento paternalistico coincide con quello “pubblicitario” ma forse…

Superfluo appare disquisire, in tale contesto, del contenuto di tali frasi, che, benchè alcune moralmente ed eticamente deplorevoli, sono state scritte e pubblicate da un ventenne nel proprio profilo personale, e che, non sembrano ictu oculi possedere elementi idonei a configurare nessuna ipotesi di reato tali da giustificarne la traslazione al di fuori della sfera personale del soggetto.

Appare inoltre inutile ricordare che, nonostante il soggetto porti quel nome così pesante e sia il nipote dell’anziano “boss” Giovanni Tegano, non solo non ha mai riportato alcuna condanna ed è un soggetto incensurato, ma non è mai stato coinvolto in nessuna indagine di mafia e di criminalità organizzata, a meno che il Davi non abbia notizie diverse che configurerebbero il reato di cui all’art. 326 c.p..

Orbene, si ritiene irresponsabile che, per garantire i livelli di ascolto e/o di lettura, si distrugga “sottilmente” l’immagine e la dignità di una persona, consentendo la pubblicazione di una lettera che, sulla base di mere congetture, la presenta a migliaia di lettori quale esponente di un clan mafioso.

Da ultimo, ci si duole dell’accostamento indiretto del mio assistito, il quale prende le debite e ferme distanze esprimendo piena solidarietà al giornalista, alle minacce subite da quest’ultimo successivamente alla pubblicazione della lettera di cui si parla.

Solo per completezza espositiva, si rammenta che è stato pacificamente affermato che ricorrono gli estremi dell’offesa ingiusta, integrante il reato di diffamazione, “anche quando l’addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole. Per di più, l’intento diffamatorio può essere raggiunto, oltre che con espressioni non vere e non obiettive, pure con mezzi indiretti ovvero con subdole ed insinuanti allusioni, che sono anch’esse idonee a ledere l’altrui reputazione”.

Si ricorda, infine, che il soggetto attivo del reato p e p dall’art 596 bis c.p. è, in primo luogo, l’autore dello scritto dal contenuto diffamatorio. Inoltre, ai sensi dell’art. 57 c. p., nonchè dalla normativa sulla stampa (l.8 febbario 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa) come accennato, è responsabile anche il direttore del periodico: a titolo di concorso (quando pur consapevole della potenzialità offensiva delle espressioni utilizzate nell’articolo, ne abbia, ugualmente autorizzato la pubblicazione) ovvero per fatto proprio (se l’evento lesivo, pur non essendo voluto dal direttore, non si sarebbe verificato se avesse impiegato la dovuta diligenza nel controllare gli scritti destinati alla pubblicazione). Inoltre, per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili,in solido con gli autori del reato, il proprietario della pubblicazione e l’editore (art. 11 l.s.). Tanto era dovuto, con ossequio, avv. Pasquale Reitano“.

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