Calabria: ecco la legge regionale su “GAS” e “GODO”

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Legge regionale 18 luglio 2011, n. 23
Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.
(BUR n. 13 del 16 luglio 2011, supplemento straordinario n. 1 del 22 luglio 2011)

Art. 1
(Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile quale strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.

2. La Regione incentiva i produttori locali e la diffusione dei prodotti di qualità, come strumenti funzionali alla tutela dei consumatori, dell’ambiente ed espressione del principio di solidarietà.

Art. 2
(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi previsti nell’articolo 1, la Regione sostiene i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati “GAS”, i Gruppi Organizzati Domanda Offerta di seguito denominati “GODO”, incentiva la filiera corta e la produzione di prodotti di qualità provenienti dalla produzione agricola regionale attraverso la concessione di contributi economici.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) “gruppi di acquisto solidale” (GAS), i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, ad eccezione della copertura dei costi di gestione, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 266 della legge 24.12.2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008);

b) GODO (Gruppi Organizzati Domanda Offerta): il gruppo organizzato di produttori e consumatori associati costituito allo scopo di promuovere l’incontro fra la domanda e l’offerta di prodotti biologici del territorio.

c) “prodotti da filiera corta”: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione prevalentemente diretta dal produttore al consumatore;

d) “prodotti a chilometro zero”: i prodotti da aree di produzione agricole regionali secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale del 14 agosto 2008 n. 29 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali a chilometri zero);

e) “prodotti di qualità”: i prodotti agricoli ed agro-alimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i prodotti tipici e tradizionali così come individuati e regolamentati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4
(Istituzione dell’elenco dei GAS e dei GODO)

1. La Regione istituisce presso il dipartimento agricoltura un elenco regionale dei GAS (gruppi di acquisto solidale) e dei GODO (Gruppi Organizzati Domanda Offerta).

2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di iscrizione agli elenchi, tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Per incentivare e sostenere l’attività dei GAS e dei GODO, la Regione contribuisce attraverso erogazioni a fondo perduto, fino ad un massimo di € 5.000 all’anno, per ciascun gruppo d’acquisto o organizzato.

4. Per accedere al beneficio, il Gruppo d’acquisto solidale o il GODO devono essere iscritti all’elenco regionale.

5. L’atto deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 2 determina, altresì, gli interventi ammessi al finanziamento, tenendo conto, nella individuazione dei beneficiari, dei seguenti criteri prioritari:

a) dimostrazione dell’avvenuto scambio;

b) preferenza per l’agricoltura biologica, agricoltura sociale;

c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di contributo;

d) numero minimo e massimo di partecipanti al gruppo;

e) corrispondenza tra entità del contributo erogato e numero degli aderenti ai GAS e GODO;

f) acquisto presso forme organizzate della produzione agricola e zootecnica calabrese (associazioni di produttori, cooperative, consorzi, ecc.) o attraverso modalità di certificazione partecipata;

g) capacità di creare reti e aggregazioni fra i soggetti individuati nella presente legge.

Art. 5
(Misure di sostegno)

1. Per pubblicizzare l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali, alle imprese è assegnato un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.

2. Per incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità, provenienti dalle aziende agricole, singole o associate, ubicate nel territorio regionale, la Regione concede contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati riservati agli imprenditori agricoli locali per la vendita diretta (farmer’s markets o mercato del contadino).

3. Una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica certificata.

Art. 6
(Azioni di informazione)

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli presso i consumatori e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso:

a) la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai Gruppi di acquisto solidale e ai GODO esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti di qualità;

b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, sia alimentari che non, e su ogni argomento che stimoli e diffonda il consumo critico e consapevole.

2. La Regione realizza sul sito web istituzionale un’apposita sezione dedicata ai mercati agricoli e agli eventi connessi alla materia oggetto della presente legge che si svolgono nella Regione.

Art. 7
(Attività di controllo e sanzioni)

1. Per le attività di controllo e sanzioni si rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29.

2. La Regione Calabria si avvale delle proprie strutture regionali per i controlli inerenti la qualità dei prodotti distribuiti attraverso i Gruppi di acquisto solidale e i GODO.

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni in merito a:

a) iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;

b) diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;

c) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS e dei GODO;

d) quantità delle domande presentate dai GAS e dai GODO;

e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotto agricoli di qualità.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’approvazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 150.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie allocate all’U.P.B. 8.1.01.01 (capitolo 7001101) ed all’U.P.B. 8.1.01.02 (capitolo 7001201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, rispettivamente per l’importo di euro 50.000,00 ed euro 100.000,00.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita U.P.B. della spesa del bilancio 2011.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

“La legge importante approvata dal consiglio regionale su proposta del collega Giuseppe Giordano è uno strumento importante per accorciare la filiera e rendere disponibili i nostri prodotti di eccellenza  di qualità senza che vi  siano tanti passaggi. Uno dei grandi problemi che ha oggi l’agricoltura  è una filiera troppo lunga e i benefit di questa nostra distribuzione non rimangono agli agricoltori ma alla grande distribuzione.  Con questo strumento  mettiamo al servizio dei Calabresi questi nostri prodotti”. E’ quanto dichiara l’assessore regionale all’agricoltura , Michele Trematerra, all’incontro con i giornalisti nella sede del Consiglio regionale in Via Paolo Orsi a Catanzaro. “Il  nostro sistema agroalimentare – continua l’assessore- è forte e competitivo che deve competere a livello nazionale e internazionale ma soprattutto deve essere messo a disposizione  anche dei calabresi.  In merito linee guida della Legge n. 23/2011 che regola ”Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (Gas) e dei Gruppi organizzati di domanda e offerta (Godo) per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità”, approvate dalla Giunta regionale della Calabria, l’assessore all’Agricoltura Michele Trematerra ha spiegato, all’incontro con i giornalisti, che il provvedimento normativo, tra i compiti della Giunta formale, prevede l’istituzione presso il Dipartimento Agricoltura di un elenco regionale dei Gas e dei Godo. Con questa legge regionale – ha detto ancora l’assessore  – si potrà meglio perseguire la finalità di avvicinare sempre più il consumatore verso le produzioni regionali di qualità proprio avvalendosi delle reti Gas e Godo, quale diretto ed immediato terminale di produzioni agricole di qualità. Altro elemento di forza per il contesto territoriale calabrese, previsto all’interno delle linee guida, e’ quello di favorire ulteriormente la realizzazione dei ‘mercati del contadino’: iniziativa che sta riscuotendo notevoli consensi da parte dei consumatori. Il regolamento – ha sottolineato infine l’assessore Trematerra – norma anche le modalità d’iscrizione agli elenchi regionali Gas e Godo, insieme alle procedure di accesso ai contributi regionali previsti”.

“L’approvazione di questa legge regionale da me proposta,  interviene  in un settore,  quello agricolo calabrese, che  potrà avere solo ricadute positive a seguito dell’approvazione di questo strumento”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale dell’idv Giuseppe Giordano a proposito della approvazione della legge sui Gruppi di acquisto solidale, dei Gruppi organizzati per la domanda offerta e la promozione dei prodotti da filiera corta e dell’approvazione del regolamento attuativo. “Nella sostanza – puntualizza Giordano – si costruisce un pezzo importante della filiera corta che salda il rapporto diretto fra produttori e consumatori, singoli o organizzati, riducendo il prezzo finale, permettendo la riduzione di emissioni di gas nocivi, consentendo un uso sostenibile delle risorse e la promozione di modelli virtuosi ed ecocompatibili di agricoltura locale soprattutto quando il modello di produzione è basato sull’agricoltura biologica. La legge da me proposta e approvata all’unanimità dal consiglio con la successiva approvazione del regolamento da parte della giunta regionale, tende a anche valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio regionale, preservandone l’identità e la sopravvivenza. In questo contesto-specifica Giordano – nel riconoscere i GAS (gruppi di acquisto solidale) e i GODO (Gruppi organizzati domanda offerta), concede degli incentivi per promuovere e sostenere l’attività di tali gruppi, nonché, interviene su un aspetto fondamentale e cruciali, cosicché singolo comuni o tra essi associati con un bacino di almeno ventimila abitanti, potranno ottenere un finanziamento dalla regione per creare, sviluppare delle autentiche piazze di scambio diretto tra contadini e consumatori. Piccole filiere, piccole economie che in un momento di crisi aiutano le famiglie con un principio etico e sociale perché si va a creare  un meccanismo di relazione importante  che spesso un’economia di scala nega. Ho proposto questa legge, ed è frutto di un momento autentico di vera democrazia partecipata dal basso,  attraverso il

Contributo fondamentale dei gas della Calabria e dell’AIAB, delle associazioni di categoria che hanno partecipato attivamente  sia ai lavori della commissione competente, sia ai lavori del seminario di due giorni a Pentedallito che ha prodotto un confronto con il dipartimento all’agricoltura, il regolamento approvato dalla giunta. Da questo momento la legge può trovare piena attuazione e siamo certi che darà risultati importanti sia in termini di risposta al mondo agricolo che a quello creando virtuosismi con la cittadinanza ed i consumatori calabresi”.

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