Pasquale Condello, conosciuto come il “Supremo”, è stato prosciolto nel procedimento “Meta bis”, nato da un’inchiesta antimafia del Ros che nel 2010 aveva portato a numerosi arresti. Il gup del Tribunale di Reggio Calabria, Stefania Rachele, ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nei confronti del boss, riconoscendone l’incapacità irreversibile di partecipare coscientemente al processo. La decisione arriva al termine di un confronto tra accusa e difesa sulle condizioni di salute dell’imputato, attualmente detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Milano Opera. La sua posizione processuale era stata separata da quella degli altri imputati proprio per ragioni sanitarie.
Processo Meta bis, le accuse della Dda di Reggio Calabria contro Condello
Il procedimento “Meta bis” trae origine dall’inchiesta condotta dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri nel 2010. Secondo l’impostazione accusatoria della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Pasquale Condello, insieme ad altri esponenti di vertice della criminalità organizzata, avrebbe fatto parte di un direttorio criminale operante a Reggio Calabria e provincia, ritenuto sovraordinato alle attività economiche delle singole cosche. Si tratta di contestazioni sulle quali, per quanto riguarda la posizione di Condello, non si arriverà a una valutazione nel merito nell’ambito di questo procedimento. Il giudice ha infatti disposto il non luogo a procedere sulla base dell’accertata incapacità processuale irreversibile dell’imputato.
La perizia psichiatrica e la richiesta della difesa
Nel corso dell’udienza preliminare, l’avvocato Giuseppe Alvaro, difensore di Pasquale Condello, aveva chiesto al giudice di disporre una perizia psichiatrica per accertare la capacità del proprio assistito di partecipare consapevolmente al processo. L’istanza era stata formulata sulla base della documentazione sanitaria e del diario clinico dell’imputato. Il perito nominato dal gup aveva concluso per l’incapacità processuale di Condello. L’accertamento, tuttavia, era stato condotto senza una collaborazione diretta dell’imputato, che durante la detenzione aveva sempre rifiutato di sottoporsi alle valutazioni dei medici. La relazione peritale era stata quindi elaborata utilizzando le informazioni contenute nella documentazione relativa al suo percorso carcerario.
La Procura chiedeva il rinvio a giudizio, il gup dispone il proscioglimento
Le conclusioni della perizia avevano dato luogo a posizioni contrapposte tra accusa e difesa. La Procura di Reggio Calabria aveva chiesto ugualmente il rinvio a giudizio del boss, ritenendo che gli elementi raccolti dal perito non fossero sufficienti a dimostrare il carattere irreversibile dell’incapacità processuale. Di diverso avviso l’avvocato Alvaro, secondo il quale la relazione tecnica consentiva di accertare non soltanto l’attuale impossibilità di Condello di partecipare coscientemente al procedimento, ma anche la natura irreversibile di tale condizione. Per questo motivo il legale aveva chiesto una pronuncia di non luogo a procedere.
Il gup Stefania Rachele ha accolto la richiesta della difesa, dichiarando il non luogo a procedere nei confronti di Pasquale Condello per incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare coscientemente al processo. La decisione chiude quindi questa fase del procedimento “Meta bis” nei confronti del boss, senza una pronuncia sulla fondatezza delle accuse contestate dalla Dda. Le motivazioni del provvedimento saranno depositate entro 30 giorni.


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