Si può negare la licenza a un’impresa che lo stesso Stato ha ammesso a un percorso di risanamento sotto la vigilanza di un giudice? La domanda è al centro di una vicenda che da oltre un anno contrappone il titolare di un centro scommesse di Rosarno al Ministero dell’Interno. Per ora le risposte dei giudici amministrativi vanno tutte nella stessa direzione: il diniego, così com’è motivato, non regge.
Dalla revoca alla “bonifica”
L’impresa individuale di Antonio Bellocco raccoglie scommesse in via Nazionale Sud dal 2016. Nell’ottobre 2023 la Prefettura di Reggio Calabria emette nei suoi confronti un’interdittiva antimafia, confermata poi in sede giudiziaria. A novembre la Questura revoca la licenza e l’attività si ferma.
Nel marzo 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, accoglie la richiesta del titolare e ammette l’impresa al controllo giudiziario volontario previsto dall’articolo 34-bis del codice antimafia. Il Tribunale nomina un amministratore che entra in azienda e ne controlla la contabilità, i pagamenti e i rapporti con i fornitori. Per tutta la durata della misura la legge sospende gli effetti dell’interdittiva. Il senso dell’istituto lo ha spiegato la Corte costituzionale (sentenza n. 109 del 2025): senza quella sospensione l’ordinamento indicherebbe all’impresa «il percorso di recupero, ma non fornirebbe le gambe per percorrerlo».
Sotto la vigilanza dell’amministratore, il titolare firma un contratto con la concessionaria Eurobet, spende circa ventiseimila euro per adeguare i locali e nel giugno 2025 chiede una nuova licenza ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il 23 dicembre il Questore la nega. Secondo il decreto, il controllo giudiziario «non può ritenersi sufficiente», perché la valutazione spetta all’Autorità di pubblica sicurezza. A carico del titolare il decreto richiama controlli su strada in compagnia di persone con precedenti, tra cui un parente.
Il nodo: due valutazioni sullo stesso rischio
Il punto controverso è tutto qui. Per il Ministero, difeso dall’Avvocatura dello Stato, la valutazione del Questore è autonoma rispetto a quella del Prefetto e del giudice della prevenzione: gli stessi elementi possono pesare in modo diverso. È una tesi che il Consiglio di Stato aveva accolto nel marzo scorso, in una prima fase cautelare. Gli avvocati dell’impresa, Vincenzo Melara e Davide Vigna, rispondono che autonomia non significa indifferenza. Se il Tribunale ha già esaminato quei fatti e ha ritenuto l’impresa recuperabile, il Questore che li riprende deve spiegare che cosa il giudice non ha visto.
È la linea seguita dal TAR di Reggio Calabria con la sentenza n. 631 del 21 settembre 2026. Il Tribunale amministrativo non nega al Questore la sua «autonomia forte». Gli chiede però di «indicare specifiche circostanze e situazioni sfuggite al Giudice della Prevenzione». Dagli atti risulta che gli episodi citati risalgono quasi tutti agli anni precedenti l’interdittiva, e l’ultimo è comunque anteriore all’ammissione al controllo giudiziario. Il diniego viene annullato.
Nel frattempo i fatti avevano fornito una verifica. Grazie a una licenza provvisoria concessa dopo un primo provvedimento d’urgenza del TAR, il centro ha lavorato da febbraio a settembre 2026, con l’amministratore giudiziario in sede per undici accessi e tutti gli incassi tracciati. Non è stato contestato alcun rilievo. A marzo il Tribunale ha prorogato il controllo fino al 2027, con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
La sentenza che non si esegue
Dopo la sentenza si apre un secondo problema, meno noto ma frequente: l’esecuzione delle decisioni dei TAR quando l’Amministrazione fa appello. Per il codice del processo amministrativo le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive, e solo il Consiglio di Stato può sospenderle. La licenza provvisoria scade il 16 settembre e quella nuova non arriva. Due diffide dei legali, a fine settembre e a inizio ottobre, restano senza risposta, e gli uffici attendono l’esito dell’appello del Ministero. La sala resta chiusa e il titolare licenzia uno dei due dipendenti.
Il 22 ottobre la Terza Sezione del Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva. Nell’ordinanza n. 4493/2026 i giudici scrivono che la prognosi di inaffidabilità «non appare adeguatamente e logicamente giustificata con il riferimento a fatti risalenti al periodo precedente all’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario». Il rischio va valutato «con riferimento alla possibilità che i rapporti con soggetti legati a contesti mafiosi si protraggano nel futuro». L’ordinanza precisa anche che la sentenza non obbliga in automatico a rilasciare la licenza, perché resta fermo il potere di valutazione del Questore. Dovrà però esercitarlo secondo questi criteri.
Dopo l’ordinanza la licenza è stata rilasciata e il punto vendita ha riaperto. “Il controllo giudiziario è una scommessa dello Stato sulla legalità di un’impresa”, commenta l’avvocato Melara. “Non ha senso che un’altra articolazione dello Stato la renda impossibile”. Il giudizio d’appello proseguirà nel merito. La questione di fondo resta aperta e va oltre il caso di Rosarno: quanto pesa, per le autorità di pubblica sicurezza, il giudizio di un Tribunale che ha scelto di affidare un’impresa al recupero invece che alla chiusura.


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