Reggio Calabria, imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta: la Cassazione annulla sulla sospensione della pena

Accolte le argomentazioni della difesa dell’avvocato Luigi Luppino: la Quinta Sezione Penale ha disposto il rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame sul beneficio

Si chiude con una significativa vittoria difensiva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la complessa vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un noto imprenditore reggino, difeso dall’Avvocato Luigi  Luppino del Foro di Palmi. La Corte di Cassazione (Quinta Sezione Penale) ha infatti annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in relazione  alla sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio ad un’altra sezione della medesima Corte d’Appello per un nuovo esame sul punto.

L’imprenditore era stato originariamente condannato in primo grado dal GUP di Reggio Calabria alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta. In sede di appello, l’impianto accusatorio principale era stato notevolmente ridimensionato con la riduzione della pena ad anni 2 di reclusione. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’esito favorevole ottenuto dinanzi alla Suprema Corte riveste un valore tecnico di particolare rilievo. Inizialmente, infatti, il ricorso era stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, la sezione c.d. “filtro” preposta a rilevare prima facie l’inammissibilità delle impugnazioni.  A fronte della proposta di inammissibilità, l’Avvocato Luppino ha depositato un’articolata memoria difensiva con la quale ha confutato e censurato le deduzioni di inammissibilità. Il penalista palmese ha evidenziato la piena fondatezza dei motivi, in particolare sottolineando come il precedente penale richiamato dai giudici di merito per negare il beneficio fosse in realtà un risalente decreto penale, il cui reato doveva ritenersi estinto.

Accogliendo le argomentazioni della memoria difensiva, il procedimento è stato così riassegnato alla Quinta Sezione Penale per la trattazione ordinaria, che ha infine pronunciato l’annullamento della sentenza limitatamente al punto sulla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.