Una sentenza che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul contenzioso relativo alle elezioni amministrative di Messina. Il Tar ha respinto il ricorso presentato contro l’esito delle elezioni comunali di Barcellona Pozzo di Gotto, riconoscendo la legittimità dell’esenzione dalla raccolta delle firme per tutte le liste presentate da Sud chiama Nord, in quanto espressione di una forza politica rappresentata all’Assemblea regionale siciliana. Le motivazioni della decisione, rese note questa mattina, affrontano un punto centrale della controversia: la possibilità per un movimento politico costituito in gruppo parlamentare all’Ars di beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni non soltanto per una lista, ma anche per più liste collegate. Una questione che assume particolare importanza in vista del 20 ottobre, quando è prevista la discussione del ricorso relativo alle 15 liste di Sud chiama Nord presentate a Messina, nell’ambito delle elezioni amministrative che hanno portato alla vittoria di Federico Basile.
Il Tar dà ragione a Sud chiama Nord: nessun limite al numero delle liste esentate dalle firme
Il passaggio fondamentale delle motivazioni riguarda l’interpretazione della normativa regionale sulle esenzioni dall’obbligo di raccolta delle firme. Secondo quanto stabilito dal Tribunale amministrativo, la disposizione non prevede alcun limite numerico al numero di liste che possono beneficiare dell’esenzione, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge. Nelle motivazioni si legge: “la disposizione normativa, nel prevedere le esenzioni dall’obbligo di raccolta delle firme per le forze politiche strutturate nell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), non introduce alcuna limitazione numerica, né alcun vincolo di corrispondenza biunivoca (‘una forza politica, una sola lista’)”. Il Tar chiarisce inoltre che il riferimento normativo riguarda le liste dei candidati, senza introdurre restrizioni quantitative al beneficio. La tesi dei ricorrenti, secondo i giudici, richiederebbe invece di aggiungere attraverso un’interpretazione una limitazione che non compare nel testo legislativo.
Il principio dei giudici: l’esenzione riguarda il movimento politico, non la singola lista
Un altro passaggio centrale della sentenza riguarda il soggetto al quale viene riconosciuto il diritto all’esenzione. Il Tribunale amministrativo evidenzia che il requisito previsto dalla normativa è riferito al partito o movimento politico costituito in gruppo parlamentare all’Ars, e non alla singola lista elettorale. “Laddove la legge stabilisce che l’esenzione operi per ‘i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare’, essa individua il requisito soggettivo in capo al soggetto politico promotore, e non alla singola lista”. Da questa interpretazione discende, secondo i giudici, la possibilità che il beneficio si estenda anche alle liste collegate alla medesima forza politica.
Il Tar osserva infatti che, se il legislatore regionale avesse voluto limitare l’esenzione a una sola lista per ciascun movimento, avrebbe dovuto prevederlo espressamente nella norma. In assenza di una limitazione di questo genere, l’estensione dell’esonero alle diverse liste riconducibili al medesimo movimento o alla coalizione promossa dal gruppo parlamentare viene considerata una diretta applicazione della legge. Si tratta del principio giuridico sul quale si fonda il rigetto del ricorso relativo alle elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il Tar: imporre la raccolta firme alle liste civiche collegate limiterebbe la competitività
Le motivazioni affrontano anche le conseguenze che deriverebbero da un’interpretazione più restrittiva della normativa. Secondo il Tribunale, consentire l’esenzione soltanto a una lista principale, imponendo invece la raccolta delle firme alle altre liste civiche collegate, finirebbe per penalizzare la capacità di partecipazione elettorale di una forza politica già rappresentata all’Assemblea regionale siciliana. Nella sentenza si legge: “costringere un partito radicato e rappresentato all’Ars a presentare una sola lista (esentata), precludendogli la facoltà di articolarsi in più liste collegate (civiche o di scopo) dotate del medesimo esonero, significherebbe, pertanto, comprimere sensibilmente la capacità competitiva della forza politica, costringendola a defatiganti adempimenti burocratici (rectius la raccolta firme per le liste civiche collegate) non previsti per la lista principale”.
È un passaggio particolarmente rilevante perché affronta direttamente il rapporto tra la presenza di un movimento politico nelle istituzioni regionali e la possibilità di organizzare la propria partecipazione alle elezioni amministrative attraverso più liste. La decisione sul caso Barcellona Pozzo di Gotto risulta quindi favorevole alla posizione sostenuta dalla difesa affidata all’avvocato Santi Delia.
Messina, il 20 ottobre l’udienza sulle 15 liste di Sud chiama Nord
Le motivazioni della sentenza assumono un significato politico e giuridico anche per il contenzioso relativo alle elezioni comunali di Messina, dove la questione riguarda le 15 liste riconducibili a Sud chiama Nord. Il nodo è analogo a quello affrontato dai giudici nel caso di Barcellona Pozzo di Gotto: stabilire se il movimento guidato da Cateno De Luca potesse beneficiare dell’esenzione dalla raccolta delle firme per tutte le liste presentate, anziché soltanto per una. L’interpretazione contenuta nella sentenza rappresenta un elemento favorevole alla posizione di Sud chiama Nord, perché riconosce che la normativa non introduce un limite numerico alle liste ammesse all’esonero.
Resta tuttavia una distinzione fondamentale: la sentenza riguarda le elezioni di Barcellona Pozzo di Gotto e non costituisce ancora una decisione sul ricorso relativo a Messina. La controversia messinese sarà esaminata nell’udienza fissata per il 20 ottobre. Soltanto il relativo pronunciamento consentirà di conoscere l’esito della questione riguardante le liste che hanno sostenuto Federico Basile.


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