La Corte di Appello della Corte dei Conti di Roma, con la sentenza n. 153 del 23 settembre 2026, ha accolto le impugnazioni presentate dai tecnici coinvolti nella realizzazione del nuovo tratto autostradale tra gli svincoli Mileto e Rosarno, stabilendo l’assenza di danno erariale in relazione alle contestazioni mosse sulla progettazione e sull’iter autorizzativo dell’opera. La vicenda riguardava l’ipotesi accusatoria secondo cui la realizzazione del tratto autostradale sarebbe stata caratterizzata da una presunta errata progettazione esecutiva e dalla mancata acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino, con un possibile danno per le casse pubbliche inizialmente quantificato in oltre 20 milioni di euro. La decisione della Corte dei Conti in secondo grado ha riformato le precedenti condanne emesse dalla Corte dei Conti della Calabria, accogliendo le tesi difensive dei professionisti coinvolti.
Le posizioni dei tecnici coinvolti e le condanne in primo grado
Tra i soggetti interessati dal procedimento figurava il geologo Giovanni Parlato, componente del gruppo di progettazione delle opere, difeso dall’avvocato Giacomo Carbone del Foro di Catanzaro (in primo grado anche dall’avvocato Alessandro Ferrari). La sentenza ha accolto anche l’impugnazione dell’ingegnere Bosio, responsabile unico del procedimento dei lavori, assistito dall’avvocato Giacomo Carbone e dal professor Arturo Cancrini, con il supporto della consulenza tecnica dell’ingegnere Mario Bitonti.
Sono stati inoltre accolti gli appelli del direttore dei lavori Giovanni Fiordaliso, difeso dall’avvocato Felice Domenico Retez, e del secondo RUP Consolato Cutrupi, assistito dagli avvocati Marianna Vazzana e Vincenzo Floccari. In primo grado, la Corte dei Conti Calabria di Catanzaro aveva condannato l’ingegnere Bosio al pagamento di circa 3 milioni di euro per danno erariale, il geologo Parlato a circa 490 mila euro, il direttore dei lavori Fiordaliso a circa 900 mila euro e il secondo RUP Cutrupi a una somma analoga.
Le contestazioni sull’Autorità di Bacino e sui rischi idrogeologici
Le principali contestazioni riguardavano la presunta mancata acquisizione dei pareri dell’Autorità di Bacino Regionale sui rischi idrogeologici relativi ai viadotti realizzati nelle vicinanze del fiume Mesima. Secondo l’ipotesi accusatoria iniziale, i progettisti non avrebbero adeguatamente considerato i possibili rischi legati all’area e avrebbero proceduto alla realizzazione di una variante progettuale che, sempre secondo l’accusa, non avrebbe dovuto essere effettuata proprio alla luce delle criticità idrogeologiche. Nel giudizio di primo grado era stata prospettata anche l’ipotesi che l’opera non avrebbe dovuto essere realizzata, con una conseguente presunta inutilità dell’infrastruttura e un danno complessivo stimato in oltre 20 milioni di euro.
La Corte dei Conti di Roma accoglie le difese: “quadro normativo e tecnico complesso”
Contro le decisioni di primo grado avevano presentato appello l’ingegnere Bosio e il geologo Parlato, contestando sia la necessità di acquisire nuovi pareri dell’Autorità di Bacino sia l’esistenza stessa di un danno erariale. Le difese avevano evidenziato come il progetto fosse stato approvato dall’intera struttura tecnica e gestionale dell’Anas, compresi gli organi di vertice competenti in materia di realizzazione delle infrastrutture stradali, e avevano sottolineato che l’opera era stata collaudata positivamente, risultando regolarmente aperta al traffico e utilizzata ogni anno da milioni di automobilisti.
La Corte dei Conti di Roma ha accolto tali argomentazioni, rilevando che, “in disparte la fruizione effettiva della strada per un cospicuo numero di anni, a seguito di collaudo definitivo senza riserve da parte dell’Amministrazione ed in presenza di una vicenda contrattuale ‘travagliata’ e non lineare e a fronte di un quadro di riferimento (normativo e tecnico) dotato di oggettiva complessità”, i soggetti coinvolti avevano potuto ritenere incolpevolmente non necessari ulteriori pareri e autorizzazioni.
La sentenza ha inoltre evidenziato che agli atti risultava l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Anas con delibera del 17 dicembre 2008, successivamente attuata con dispositivo del presidente, previa relazione e parere della Direzione Centrale Progettazione Anas, considerata dalla Corte un organo tecnico di vertice particolarmente qualificato. Secondo i giudici contabili, dunque, non sarebbe emersa la sussistenza della colpa in capo ai convenuti.
Accolti anche altri appelli per vicende collegate
Con la stessa sentenza sono stati accolti ulteriori appelli relativi a vicende connesse, con la riforma delle condanne di primo grado nei confronti di Salvatore Bruni, rappresentato e difeso dagli avvocati Crescenzio Santuori e Raffaele Ruocco, e di Vincenzo De Vita, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Spataro.
La soddisfazione dell’avvocato Carbone: “Un’opera perfettamente funzionante”
L’avvocato Giacomo Carbone, che ha seguito la vicenda per l’intero gruppo di progettazione (una parte del quale aveva aderito al rito abbreviato in primo grado), ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio. Secondo il legale, la vicenda aveva attribuito responsabilità per un’opera che, invece, “è perfettamente funzionante e aperta al pubblico” e che ha garantito importanti benefici agli automobilisti. L’avvocato ha sottolineato come il tratto autostradale abbia prodotto vantaggi “sia in termini di sicurezza che di tempi di percorrenza” per gli utenti che percorrono l’asse Salerno-Reggio Calabria, una delle infrastrutture strategiche del Mezzogiorno.


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