Il Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro, si è pronunciato sul reclamo proposto da un lavoratore della provincia di Agrigento nei confronti di Poste Italiane S.p.A., ordinando il trasferimento immediato del dipendente dalla sede di Bolzano al Centro Operativo di Agrigento. Nel giudizio, il lavoratore è stato assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto. In una nota lo studio legale Rubino racconta: “la vicenda trae origine dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel giugno 2024, con il quale il dipendente era stato assegnato al Centro Operativo di Bolzano con mansioni di addetto alla produzione. A partire dall’ottobre dello stesso anno, il lavoratore ha iniziato a fruire dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 per assistere il fratello residente in provincia di Agrigento (per la precisione a Porto Empedocle), affetto da una grave patologia che richiede assistenza continua”.
“Le condizioni di salute dei genitori si sono progressivamente aggravate, riducendo la capacità della rete familiare di garantire il supporto necessario e spingendo il dipendente a richiedere il trasferimento”
“Con il passare dei mesi, le condizioni di salute dei genitori si sono progressivamente aggravate, riducendo la capacità della rete familiare di garantire il supporto necessario e spingendo il dipendente a richiedere il trasferimento in Sicilia prima a settembre 2025 e poi a febbraio 2026. A fronte del doppio diniego opposto dall’azienda e del successivo rigetto della prima istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare urgente, evidenziando come l’azione giudiziaria sia stata intrapresa a seguito dell’effettivo e documentato indebolimento del supporto familiare. I giudici – condividendo le tesi degli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto – hanno chiarito che, trattandosi dell’unico componente del nucleo familiare in grado di prestare le cure necessarie al fratello, l’attesa dell’esito di un giudizio ordinario avrebbe compromesso le primarie esigenze assistenziali del disabile“, evidenzia la nota.
“In merito al diritto al trasferimento, il Tribunale ha ricordato che la tutela prevista dall’articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992 ha natura imperativa ed è posta a presidio di diritti fondamentali della persona. Di conseguenza, gli accordi sindacali sulla mobilità aziendale invocati da Poste Italiane non possono restringere la portata della norma di legge, la quale prevale rispetto alla contrattazione collettiva. I giudici hanno inoltre rilevato che la società non ha fornito la prova precisa e circostanziata della saturazione dell’organico ad Agrigento né dell’impossibilità di riorganizzare i turni o l’orario di lavoro a Bolzano“, rimarca la nota.
“Il Collegio ha disposto l’assegnazione del lavoratore alla sede di Agrigento”
“La decisione recepisce inoltre gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori che prestano assistenza, affermando che il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare che il trasferimento comporti un sacrificio organizzativo o economico sproporzionato. Non avendo la società assolto a tale onere probatorio ed essendosi limitata a prospettare difficoltà generali, il Collegio ha disposto l’assegnazione del lavoratore alla sede di Agrigento e ha condannato Poste Italiane al pagamento delle spese di lite per le due fasi del procedimento, liquidate in circa 6.000 euro”, conclude la nota.


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