Gioia Tauro, divieto di detenere armi per 13 anni solo per la parentela: il TAR annulla il diniego

Il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso di un 43enne incensurato e censura la Prefettura di Reggio Calabria: "il rischio fondato sulla sola vicinanza familiare è inattuale e illogico"

Non si può restare privati di un diritto per tredici anni sulla base di una parentela. È questo, in sintesi, il principio riaffermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria che, con la sentenza n. 567/2026 pubblicata il 5 agosto (Pres. Criscenti, Est. Nicastro), ha accolto il ricorso di un quarantatreenne di Gioia Tauro, annullando il provvedimento con cui la Prefettura di Reggio Calabria, nel luglio 2025, aveva negato la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni che gravava sull’uomo fin dal dicembre 2013.

La vicenda ha dell’emblematico. Il divieto, adottato ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, non si fondava su alcuna condotta dell’interessato – incensurato ieri come oggi, senza carichi pendenti né procedimenti di sorta – ma esclusivamente sul rapporto di affinità con il suocero, soggetto gravato da precedenti. Una “colpa di parentela” che l’interessato, appassionato di caccia, si è visto opporre per oltre un decennio, nonostante avesse dimostrato di non avere da anni alcun rapporto con il congiunto, residente in altra abitazione e oggi gravemente malato.

Nell’ottobre 2024 la svolta: assistito dall’avvocato Vincenzo Melara, l’uomo ha presentato una circostanziata istanza di riesame, documentando l’assenza di frequentazioni, l’idoneità psico-fisica e una condotta irreprensibile protrattasi per oltre dieci anni. La Prefettura ha però opposto un nuovo rigetto, aggiungendo – solo nel provvedimento finale e mai prima contestata – un’accusa pesante: quella di aver venduto le armi in violazione delle prescrizioni del decreto del 2013.

Un’accusa che il TAR ha smontato punto per punto. I giudici amministrativi hanno accertato che la cessione delle armi a un terzo autorizzato avvenne regolarmente e nei termini di legge, con dichiarazione protocollata al Commissariato di P.S. già nel gennaio 2014: un documento che era negli atti della stessa amministrazione. Quanto alla parentela, il Collegio è stato netto: alla luce dell’assenza di rapporti attuali e delle condizioni di salute del congiunto, il rischio di abuso ipotizzato in ragione della mera “vicinanza familiare” appare “quantomeno inattuale e illogico”. Censurata anche la violazione delle garanzie partecipative: l’amministrazione non poteva fondare il diniego su un motivo mai anticipato nel preavviso di rigetto, sottraendolo al contraddittorio con l’interessato, in violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990.

Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento e condannato il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio, ordinando all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza. La Prefettura dovrà ora rideterminarsi sull’istanza di riesame attenendosi ai principi fissati dai giudici, aprendo così la strada alla revoca del divieto e, per il ricorrente, al ritorno alla pratica venatoria coltivata per anni nel pieno rispetto delle regole.

“La sentenza riafferma un principio di civiltà giuridica – commenta l’avvocato Melara –: le misure di prevenzione in materia di armi devono fondarsi su fatti attuali, concreti e verificabili, non su presunzioni relazionali cristallizzate nel tempo. La responsabilità è personale: proiettare su un cittadino incensurato le scelte passate di un affine non convivente significa reintrodurre, sotto mentite spoglie, una responsabilità per fatto altrui incompatibile con lo Stato di diritto”.

La pronuncia si inserisce in un orientamento sempre più attento del giudice amministrativo al sindacato sulla ragionevolezza e proporzionalità dei provvedimenti prefettizi in materia di armi: il potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, per quanto ampio, incontra il limite dei fatti – e i fatti, come in questo caso, possono dare ragione ai cittadini.