Il confronto sul cosiddetto DDL Malan e sulla riforma della legge 157/1992 continua ad alimentare il dibattito sul rapporto tra attività venatoria, conservazione della biodiversità e gestione della fauna selvatica. A intervenire con una lunga e articolata riflessione è Antonio Verna, che replica al movimento La Strada e prende le mosse dalla nota pubblicata l’8 agosto con il titolo “Replica sul DDL Malan: la caccia ricreativa non è gestione faunistica”. Al centro dell’intervento c’è soprattutto una tesi: la caccia non coincide automaticamente con la gestione faunistica, ma, secondo Verna, può diventarne uno degli strumenti quando viene inserita in una programmazione pubblica basata su dati, criteri scientifici, formazione e verifica dei risultati.
“Il dibattito sul cosiddetto DDL Malan e sulla riforma della legge 157/1992 merita certamente un confronto serio, fondato sui dati e lontano dagli slogan. Proprio per questa ragione ho letto con attenzione la replica pubblicata l’8 agosto da La Strada, dal titolo “Replica sul DDL Malan: la caccia ricreativa non è gestione faunistica”, nella quale vengono contestate diverse argomentazioni formulate a sostegno del ruolo dell’attività venatoria nella gestione della fauna selvatica.
Il disegno di legge, dopo l’approvazione del Senato del 23 giugno 2026, è un testo ancora sottoposto al normale procedimento parlamentare, sul quale è assolutamente legittimo discutere, proporre correttivi e sollevare obiezioni”, comincia così la lunga riflessione di Antonio Verna sul DDL Malan.
DDL Malan, Verna: gli studi scientifici non dimostrano che la caccia faccia aumentare automaticamente la fauna
Uno dei principali terreni di confronto riguarda gli effetti della pressione venatoria sulle popolazioni animali e, in particolare, il fenomeno della compensazione demografica. Verna riconosce l’esistenza di tali meccanismi, ma contesta la possibilità di trasformarli in una regola generale secondo cui la caccia determinerebbe necessariamente un incremento delle popolazioni selvatiche.
“Ciò che invece non appare condivisibile è trasformare alcune acquisizioni scientifiche reali — come la compensazione demografica, gli effetti del disturbo antropico o la complessità della dinamica delle popolazioni selvatiche — in una dimostrazione generale secondo la quale la caccia sarebbe per definizione estranea alla gestione faunistica o, addirittura, necessariamente controproducente. Il problema non è negare la scienza. È leggerla fino in fondo.
Uno dei cardini della replica de La Strada riguarda il cosiddetto effetto compensatorio: sottoponendo una popolazione animale a forte pressione di prelievo si possono determinare, in determinate circostanze, risposte biologiche e sociali capaci di compensare una parte della mortalità. Come ho avuto modo di scrivere, è un fenomeno reale e sarebbe sbagliato negarlo. Ma altra cosa è sostenere che da ciò discenda la regola secondo la quale “più si caccia, più gli animali aumentano”. Lo studio di Bartoš e collaboratori del 2025, frequentemente richiamato in questo dibattito, analizza i dati dei carnieri di cinghiale in 77 distretti della Repubblica Ceca nell’arco di 27 stagioni venatorie e propone l’ipotesi che un’elevata pressione venatoria possa interferire con l’organizzazione sociale della specie, favorendo indirettamente una maggiore capacità riproduttiva. Ma gli stessi autori precisano che si tratta di una model analysis basata sui dati di carniere e che tali dati sono meno dettagliati rispetto a quelli ottenibili attraverso studi di campo completi”.
Secondo Verna, proprio lo stesso studio individua tra i fattori decisivi per l’espansione del cinghiale elementi ambientali e antropici molto più ampi, a partire dalla disponibilità alimentare legata all’agricoltura intensiva.
“C’è soprattutto un passaggio che dovrebbe impedire qualsiasi lettura selettiva dello studio: gli autori indicano come fattore più importante della crescita delle popolazioni di cinghiale l’enorme incremento della capacità portante dell’ambiente derivante dall’agricoltura intensiva europea, affiancandovi inverni più miti, riforestazione, alimentazione supplementare e, tra gli altri fattori, possibili risposte compensatorie alla pressione venatoria. Dunque lo studio non dimostra affatto che la caccia sia “la causa” della proliferazione del cinghiale. Dimostra qualcosa di molto più interessante e molto più utile anche per il mondo venatorio: una pressione di caccia mal calibrata, non selettiva o incapace di incidere correttamente sulla struttura della popolazione può produrre risultati inferiori alle attese e, in alcuni contesti, favorire meccanismi compensatori.
Questa non è una confutazione della gestione venatoria. È semmai un argomento a favore di una gestione venatoria migliore.
Analogo problema riguarda l’utilizzo dello studio di Davidson e collaboratori del 2021 sui cinghiali sottoposti a diversa pressione venatoria. La ricerca ha effettivamente rilevato livelli più elevati di progesterone nelle femmine provenienti dalle aree caratterizzate da maggiore pressione di caccia. È un dato interessante e meritevole di attenzione. Gli stessi autori ritengono che ciò possa essere associato a un maggiore potenziale riproduttivo. Ma proprio qui bisogna continuare a leggere.
Nel lavoro si precisa che, nell’area studiata, non risultavano evidenze di un maggiore successo riproduttivo nelle zone caratterizzate da maggiore pressione venatoria e che un aumento del potenziale riproduttivo non equivale necessariamente a un aumento del successo riproduttivo effettivo, sul quale intervengono numerosi altri fattori.
È quindi scientificamente legittimo affermare che la pressione venatoria possa modificare alcuni parametri fisiologici e sociali della specie. È molto meno legittimo trasformare questa evidenza nel sillogismo: “la caccia aumenta gli ormoni riproduttivi, quindi la caccia fa aumentare i cinghiali”.
Sono due proposizioni differenti.”
Dagli sciacalli africani al cinghiale: “Prudenza nel trasferire i risultati da una specie all’altra”
Un altro passaggio dell’intervento riguarda lo studio di Minnie, Gaylard e Kerley sui meccanismi compensatori dei predatori. Verna precisa che la ricerca non riguarda i coyote ma lo sciacallo dalla gualdrappa e invita a non generalizzare automaticamente le conclusioni ottenute su una determinata specie.
“Nella replica viene richiamato anche il lavoro di Minnie, Gaylard e Kerley sui meccanismi di compensazione dei predatori.
Qui occorre innanzitutto una precisazione fattuale: quello studio non riguarda i coyote, ma lo sciacallo dalla gualdrappa, Canis mesomelas, dell’Africa meridionale. Lo studio analizza proprio la capacità di questa specie di resistere a forti interventi letali attraverso risposte compensatorie, compresa l’immigrazione da aree limitrofe non sottoposte allo stesso controllo. È un fenomeno ecologicamente importante ma dimostra anche perché occorre molta prudenza nel trasferire automaticamente un risultato da una specie all’altra.
Una popolazione di sciacalli africani inserita in un sistema territoriale nella quale individui provenienti da aree non gestite ricolonizzano quelle sottoposte a rimozione, non costituisce automaticamente un modello universale applicabile al cinghiale in Italia, ai cervidi, alla lepre o all’avifauna migratoria.
La gestione faunistica è esattamente questo: studio della specie, del territorio, della densità, della struttura per sesso ed età, della capacità portante e della risposta alle diverse forme di prelievo.
Trasformare principi ecologici condizionati in leggi assolute significa semplificare quella stessa scienza che si sostiene di voler difendere.”
Cacciatori e predatori naturali, il nodo del prelievo selettivo
Verna affronta quindi la distinzione tra la selezione naturale operata dai predatori e quella derivante da un piano di prelievo programmato. A suo giudizio, il criterio di valutazione deve essere rappresentato dall’efficacia del piano rispetto all’obiettivo gestionale e dalla capacità di non compromettere lo stato di conservazione della popolazione interessata.
“Un altro argomento utilizzato contro il ruolo gestionale della caccia consiste nell’affermare che il cacciatore non eserciti la medesima selezione esercitata dai predatori naturali.
La selezione operata da un predatore naturale dipende da opportunità, vulnerabilità della preda, struttura del branco, stato sanitario e molte altre variabili. Un piano di prelievo selettivo, invece, può decidere deliberatamente quali classi di sesso o età prelevare proprio perché persegue un obiettivo gestionale.
Il criterio da utilizzare non può quindi essere: “il cacciatore seleziona esattamente come un predatore naturale?”. La domanda corretta è un’altra: quel determinato prelievo, effettuato in quel territorio, su quella popolazione, secondo quantitativi e criteri prestabiliti, permette di raggiungere l’obiettivo gestionale senza compromettere lo stato di conservazione della specie?
È su questo che deve pronunciarsi la scienza.”
La “landscape of fear” e gli effetti della presenza umana sugli animali
Nel dossier viene affrontata anche la letteratura sulla cosiddetta landscape of fear, con riferimento allo studio di Ciuti e collaboratori del 2012 sugli elk nordamericani e alle modificazioni comportamentali determinate dalla presenza dell’uomo e dalla pressione venatoria.
“Anche la letteratura relativa alla cosiddetta landscape of fear viene utilizzata per descrivere gli effetti della presenza umana sulla fauna.
Lo studio di Ciuti e collaboratori del 2012 sugli elk nordamericani mostra effettivamente che gli animali modificano il proprio comportamento in presenza dell’uomo: aumenta la vigilanza, diminuisce il tempo dedicato all’alimentazione e l’effetto varia anche in funzione del tipo di attività umana. Gli autori rilevarono i livelli di vigilanza più elevati sui terreni pubblici durante il periodo di caccia, dove alla pressione venatoria si sommavano altre attività ricreative intrusive. È un risultato scientifico rilevante.
Ma una variazione comportamentale non equivale automaticamente a un aumento demografico della popolazione e non dimostra l’inefficacia di ogni forma di prelievo. Anche qui vengono sovrapposti livelli differenti: comportamento individuale, stress, fitness, riproduzione e dinamica complessiva della popolazione.
Una cosa può influire sull’altra. Non sono però sinonimi.”
Caccia ricreativa, controllo e gestione faunistica: la distinzione giuridica
Una parte centrale della riflessione riguarda la distinzione tra attività venatoria ordinaria, caccia di selezione e controllo faunistico. Secondo Verna, il fatto che si tratti di categorie giuridicamente differenti non impedisce all’attività venatoria di essere inserita in una strategia pubblica di gestione.
“Arrivo ora al concetto di caccia ricreativa. Attività venatoria ordinaria, caccia di selezione e controllo faunistico non sono categorie giuridicamente coincidenti. Ma da questa corretta distinzione non discende che la caccia non possa essere utilizzata all’interno di una strategia pubblica di gestione.
Ne è un esempio il Piano straordinario nazionale relativo al cinghiale, di validità quinquennale e prevede espressamente la rimozione degli animali attraverso attività venatoria e attività di controllo, rimodulando annualmente gli obiettivi sulla base dei risultati conseguiti.
Può sorgere la tesi secondo la quale la caccia deve essere intesa solo come strumento inevitabile di controllo e di gestione faunistica, scevra da ragioni ludico ricreative su determinate specie. Sul punto, che una specie possa essere cacciata soltanto quando esista una documentata necessità di ridurne la popolazione significa confondere due istituti diversi: il controllo faunistico e l’attività venatoria ordinaria per l’appunto. Nessuno deve inventare una “sovrappopolazione” di tordi, beccacce, quaglie o colombacci per giustificarne il prelievo. Il diritto europeo adotta un criterio differente: determinate specie possono essere oggetto di caccia purché il prelievo sia sostenibile, compatibile con il loro stato di conservazione e non comprometta la capacità delle popolazioni di mantenersi nel tempo. La stessa Direttiva Uccelli e la Commissione europea riconoscono la caccia come possibile forma di uso sostenibile della fauna selvatica, senza subordinare la sua legittimità all’esistenza di danni, emergenze sanitarie o sovrabbondanze. Del resto la legge Nazionale italiana attuale, fondata su principi europei secondo la gerarchia delle fonti di diritto, prevede che l’articolo 18 della legge 157/1992 disciplina su questa base le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria. L’articolo successivo disciplina invece separatamente il controllo della fauna per esigenze quali tutela delle produzioni, motivi sanitari, selezione biologica e altre finalità specifiche L’articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE consente che le specie comprese nell’Allegato II siano sottoposte a caccia nell’ambito delle legislazioni nazionali in considerazione del loro livello di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione. La condizione fondamentale è che la caccia non comprometta gli sforzi di conservazione. L’Allegato II della Direttiva Uccelli 2009/147/CE elenca le specie di uccelli che possono essere legalmente cacciate nell’Unione europea, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità e conservazione previste dalla direttiva. Alcune specie sono cacciabili in tutti gli Stati membri, altre solo nei Paesi espressamente indicati. Il concetto di sustainable use (uso sostenibile) nella caccia mira a bilanciare l’attività venatoria con la conservazione della biodiversità. Si basa su prelievi controllati e scientifici che non superano la capacità riproduttiva delle specie, tutelando gli habitat e supportando le economie locali.
Se i dati scientifici dimostrano che il prelievo compromette una specie, esso deve essere ridotto o sospeso; se invece risulta compatibile con la conservazione, la sua finalità ricreativa non lo rende automaticamente illegittimo. Pretendere che anche un prelievo scientificamente sostenibile debba essere vietato semplicemente perché non “necessario” non costituisce più una conclusione biologica, ma una precisa scelta etica sul rapporto fra uomo e animale. È un’opinione perfettamente legittima, ma deve essere presentata per ciò che è, senza trasformarla impropriamente in una verità scientifica.”
La Corte costituzionale e la differenza tra caccia ordinaria e controllo della fauna
Verna richiama quindi una pronuncia della Corte costituzionale del 2021 relativa a una legge del Molise, sostenendo che proprio quella decisione confermi la necessità di mantenere distinti il prelievo venatorio ordinario e gli interventi di controllo finalizzati alla gestione di situazioni di sovrabbondanza.
“La Corte costituzionale, occupandosi nel 2021 di una legge del Molise che voleva estendere il periodo venatorio quando una specie risultasse eccessivamente presente, ha censurato proprio la sovrapposizione dei due istituti: utilizzare l’estensione della caccia ordinaria per risolvere una situazione di sovrabbondanza significava introdurre, secondo la Corte, una forma surrettizia di controllo faunistico, sottraendola alle specifiche garanzie previste per quest’ultimo. È una pronuncia estremamente utile anche per il nostro ragionamento, perché dimostra esattamente il contrario della tesi secondo cui ogni caccia dovrebbe essere giustificata da una necessità di controllo. Prelievo venatorio ordinario e controllo sono due categorie distinte proprio perché perseguono finalità non necessariamente coincidenti.
Definire una caccia “ricreativa” descrive la finalità umana dell’attività, non il suo effetto biologico.
Non significa che essa diventi, per ciò solo, incompatibile con la conservazione.”
Direttiva Uccelli, IUCN e “recreational hunting”
Nel ragionamento vengono chiamati in causa anche la Commissione europea, la IUCN e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Verna insiste sulla possibilità, prevista nel quadro europeo, di considerare la caccia un uso sostenibile della fauna quando il prelievo non compromette lo stato di conservazione delle popolazioni interessate.
“La stessa Commissione europea utilizza espressamente l’espressione recreational hunting nei documenti applicativi della Direttiva Uccelli. L’organismo internazionale denominato IUCN — Unione Internazionale per la Conservazione della Natura — distingue espressamente gli usi estrattivi delle specie selvatiche, fra cui la caccia, da quelli non estrattivi. La sostenibilità non dipende quindi dall’assenza di utilizzazione, ma dal fatto che essa avvenga ad un livello incapace di determinare il declino a lungo termine della biodiversità. La IUCN considera infatti l’uso sostenibile uno strumento potenzialmente rilevante per conservazione e sviluppo, pur ricordando contemporaneamente che un prelievo eccessivo costituisce una grave minaccia alla biodiversità.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che persino la caccia agli uccelli selvatici per scopi ricreativi può, in determinate condizioni, costituire un “uso misurato” o “judicious use” ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva Uccelli. L’articolo 9 riguarda un regime di deroga, molto più restrittivo rispetto alla normale caccia delle specie dell’Allegato II: occorrono quindi condizioni rigorose, motivazione, selettività e, nei casi previsti, piccoli numeri. La Corte ha inoltre ribadito che non può considerarsi accettabile una simile utilizzazione qualora non sia garantito un livello soddisfacente della popolazione interessata.
Se persino all’interno di un regime derogatorio la Corte di giustizia riconosce che la finalità ricreativa non è ontologicamente incompatibile con il concetto di uso ragionevole della fauna, diventa molto difficile sostenere che la parola “ricreativa” sia di per sé sufficiente a privare la caccia di qualsiasi legittimità.
Non è casuale che la Commissione europea abbia avviato fin dal 2001 una propria Sustainable Hunting Initiative. Un’iniziativa avviata dalla Commissione europea nel 2001 per favorire l’applicazione corretta della Direttiva Uccelli conciliando conservazione dell’avifauna e caccia sostenibile. Parte dal principio, tuttora ribadito dalla Commissione, che la caccia agli uccelli selvatici può costituire una forma legittima di uso sostenibile, purché esercitata senza compromettere la sopravvivenza e lo stato di conservazione delle popolazioni interessate.
Nel 2004 persino BirdLife International e FACE, cioè due soggetti provenienti da mondi spesso contrapposti, raggiunsero un accordo nel quadro di tale iniziativa finalizzato, secondo la Commissione, a permettere la prosecuzione della caccia all’interno di un quadro ben regolamentato e nel pieno rispetto della Direttiva Uccelli.
Nel 2007, inoltre, il Comitato permanente della Convenzione di Berna adottò la European Charter on Hunting and Biodiversity, la Carta europea sulla caccia e la biodiversità. Se conservazione e caccia fossero incompatibili per definizione, una “Carta europea sulla caccia e la biodiversità” non avrebbe nemmeno senso concettuale.
Il problema istituzionale è sempre stato come rendere sostenibile il prelievo, non postulare che qualsiasi prelievo ricreativo sia privo di ragione d’essere.”
Le specie in stato sfavorevole e l’adaptive harvest management
L’intervento si sofferma anche sulle specie dell’Allegato II che presentano uno stato di conservazione sfavorevole e sui sistemi di adaptive harvest management, attraverso i quali le possibilità di prelievo vengono modulate sulla base dell’andamento delle popolazioni.
“La Commissione europea segnala attualmente che 42 delle specie dell’Allegato II presentano uno stato di conservazione sfavorevole e proprio per questo ha istituito una Task Force per il recupero degli uccelli. Per alcune specie vengono sviluppati meccanismi di adaptive harvest management, nei quali le possibilità di prelievo vengono adattate all’andamento delle popolazioni. Questo elemento non indebolisce la tesi della caccia sostenibile. Il prelievo è consentibile finché i dati scientifici dimostrano che è sostenibile; restrizione o sospensione quando non lo è; eventuale riapertura quando le condizioni biologiche lo permettono. Per ciascuna specie dunque occorrono dati di popolazione, trend, successo riproduttivo, rotte migratorie, pressione venatoria e distribuzione geografica.
Sul piano logico, da quale principio dovrebbe discendere che un’attività umana che utilizza una risorsa naturale sia legittima soltanto quando indispensabile? È un criterio che il nostro ordinamento non applica normalmente agli usi sostenibili delle risorse.
L’interesse umano può essere alimentare, economico, culturale oppure ricreativo. Ciò che la conservazione deve stabilire non è se quell’interesse sia indispensabile alla sopravvivenza dell’uomo, ma se il suo soddisfacimento sia compatibile con la sopravvivenza della popolazione animale interessata.
E proprio la Direttiva Uccelli, all’articolo 2, inserisce nella propria architettura non soltanto esigenze ecologiche e scientifiche, ma anche esigenze culturali, economiche e ricreative, pur collocandole sempre all’interno degli obiettivi generali di conservazione. La Corte di giustizia continua a richiamare espressamente questa formulazione.”
Il confine tra valutazione scientifica e scelta etica
Per Verna uno dei punti decisivi del confronto consiste nel distinguere ciò che può essere stabilito attraverso la biologia e la scienza della conservazione da ciò che appartiene invece alle convinzioni morali sul rapporto tra uomo e animale. Essere contrari per ragioni etiche all’uccisione di animali a scopo ricreativo, osserva, rappresenta una posizione legittima ma differente dalla dimostrazione scientifica dell’insostenibilità del prelievo.
“È quindi perfettamente possibile sostenere sul piano etico: “Io ritengo moralmente sbagliato uccidere un animale per un’attività ricreativa, anche quando il prelievo è biologicamente sostenibile.”
È una posizione filosofica coerente e merita rispetto. Ma a quel punto non si sta più dimostrando che la caccia sia scientificamente inutile o incompatibile con la conservazione. Si sta sostenendo che anche un prelievo sostenibile dovrebbe essere vietato per una diversa concezione morale del rapporto fra uomo e animale. Ed è un argomento completamente diverso.
Qui passa il vero confine tra conservazionismo e abolizionismo venatorio La differenza è sostanziale.
Un approccio conservazionistico domanda: “Quanti individui, eventualmente, possono essere prelevati senza compromettere la popolazione?”
Un’impostazione abolizionista domanda invece: “Perché dovrebbe essere consentito prelevare anche un solo individuo se non è necessario farlo?”
La scienza può stabilire se un determinato prelievo sia sostenibile. Non può stabilire se l’uomo debba moralmente rinunciare a qualsiasi prelievo sostenibile che abbia finalità ricreative. Quella è una scelta di valori. Ed è proprio qui che diventa improprio utilizzare il termine “scienza” per attribuire ad una particolare filosofia morale un’autorità che la biologia, da sola, non può conferirle.”
Bioregolatori, selecontrollori e formazione degli operatori in Calabria
Un altro tema affrontato riguarda il ruolo degli operatori sul territorio. Verna distingue il lavoro scientifico e programmatorio da quello di chi materialmente esegue gli interventi previsti dai piani e richiama, in particolare, le figure dei bioregolatori e dei selecontrollori, citando anche le esperienze formative sviluppate in Calabria e nell’ATC RC1 di Reggio Calabria.
“Frequentare boschi e montagne non conferisce automaticamente una laurea in biologia, zoologia o scienze forestali. L’esperienza sul terreno è importante, ma non sostituisce il metodo scientifico.
Il tecnico studia la popolazione e individua gli obiettivi. L’amministrazione approva il piano. Gli operatori adeguatamente formati eseguono sul territorio le attività previste. I risultati vengono registrati, controllati e utilizzati per modificare successivamente la strategia. In questo schema un cacciatore formato e/o un bioregolatore non pretende di sostituirsi al biologo. È l’esecutore di una gestione elaborata tecnicamente e governata dall’autorità pubblica. Il concetto di bioregolatore, peraltro, non nasce come artificio lessicale elaborato dal mondo venatorio per attribuire alla caccia una funzione gestionale. In Calabria la figura è stata inserita nel quadro delle misure legate alla gestione del cinghiale e all’emergenza Peste Suina Africana: per ottenere tale qualifica è richiesta una specifica formazione in materia di biosicurezza, mentre sul territorio vengono organizzati corsi destinati agli operatori chiamati a partecipare alle attività di gestione. Anche nell’ATC RC1 di Reggio Calabria sono stati recentemente promossi corsi di formazione per selecontrollori su cinghiale, capriolo e coadiutori, inseriti espressamente nel nuovo piano delle attività di selezione e controllo. La stessa programmazione faunistica regionale prevede inoltre corsi di formazione per i soggetti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria. Si tratta quindi di figure formate e inserite in un preciso sistema tecnico-amministrativo, non semplicemente di cacciatori ai quali venga attribuita nominalmente una funzione di controllo.”
Il ruolo di ISPRA e i calendari venatori
Nel lungo intervento trova spazio anche il ruolo di ISPRA. Verna ricorda la distinzione tra il valore dei pareri dell’Istituto nei calendari venatori e le competenze decisionali delle amministrazioni regionali, sottolineando tuttavia la necessità di motivare adeguatamente eventuali scostamenti dalle indicazioni tecnico-scientifiche.
“Riguardo ISPRA, la giurisprudenza amministrativa ha più volte distinto il parere ISPRA relativo al calendario venatorio, che è obbligatorio ma non vincolante e dal quale la Regione può discostarsi fornendo adeguata motivazione, da altre ipotesi nelle quali l’ordinamento attribuisce al parere una forza differente. Dunque il modello non è “la politica può ignorare la scienza” ma il seguente: la scienza fornisce il supporto tecnico, l’autorità pubblica assume la decisione e, qualora se ne discosti, deve essere in grado di motivarla adeguatamente. Se quella motivazione è illogica, insufficiente o contraria alle norme superiori, esiste il giudice amministrativo che esamina le motivazioni, accogliendo o respingendo in sede di ricorso amministrativo le istanze prodotte da ricorrenti e resistenti. Questo è il funzionamento ordinario dell’amministrazione pubblica, non un’anomalia inventata per la caccia.
Naturalmente le specifiche osservazioni formulate da ISPRA sulle singole disposizioni della riforma devono essere discusse nel merito. Difendere la possibilità della caccia come strumento gestionale non significa sostenere che qualsiasi modifica della legge 157/1992 debba essere approvata senza correzioni. La stessa legge 157/1992 costruisce la gestione faunistico-venatoria su un sistema nel quale ricerca scientifica, raccolta dei dati, pianificazione regionale e consulenza di ISPRA concorrono alla decisione pubblica. ISPRA rappresenta il riferimento tecnico-scientifico nazionale, ma non sostituisce l’amministrazione competente. Un parere non vincolante non è un parere irrilevante: la Regione che intenda discostarsene deve poter opporre motivazioni e dati scientificamente adeguati. Proprio per questo assumono importanza i censimenti, gli osservatori e le strutture faunistiche regionali, le università e gli altri strumenti di monitoraggio previsti nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La scienza, dunque, rimane imprescindibile; ciò che non può essere sostenuto è che essa coincida necessariamente ed esclusivamente con una singola struttura amministrativa nazionale.
Dire “questa specifica disposizione del DDL potrebbe essere incompatibile con quella norma” è un’argomentazione verificabile. Dire “la caccia è incompatibile con la tutela europea della fauna” semplicemente non corrisponde al vero per le ragioni ut supra ampiamente argomentate. Allo stesso modo, evocare eventuali future procedure europee, ricorsi al TAR o giudizi costituzionali non equivale a dimostrare oggi l’illegittimità dell’intero provvedimento. Saranno gli organi competenti, eventualmente, a pronunciarsi sulle singole disposizioni.”
Caccia nei fondi privati, l’articolo 842 e la Costituzione
La riflessione passa poi alla questione della proprietà privata e dell’articolo 842 del Codice civile, che disciplina l’ingresso nei fondi altrui per l’esercizio della caccia nei casi previsti dalla legge. Verna richiama l’articolo 42 della Costituzione e la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 1976.
“Particolarmente interessante è poi il richiamo alla proprietà privata e all’articolo 842 del Codice civile, che consente, alle condizioni stabilite dalla legge, l’ingresso nel fondo altrui per l’esercizio della caccia. Qui va innanzitutto ricordato un dato elementare: la disposizione costituzionale specificamente dedicata alla proprietà privata è l’articolo 42 della Costituzione. Ed è lo stesso articolo 42 a prevedere che la legge determini modi di acquisto, godimento e limiti della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Esiste inoltre una pronuncia specifica della Corte costituzionale, la sentenza n. 57 del 1976, relativa proprio all’articolo 842 c.c. e ai limiti alla proprietà privata connessi all’esercizio venatorio. Si può essere favorevoli o contrari alla norma per ragioni meramente etiche. Tuttavia, altra cosa è presentarlo come una norma incompatibile per definizione con la proprietà privata. Non lo è stata per la Corte costituzionale e non esiste in Costituzione un diritto proprietario privo di limitazioni legislative.
La replica de La Strada richiama anche esempi estremi del passato per ricordare che non tutto ciò che è legale è automaticamente giusto.
Il principio astratto è ovviamente corretto. Una norma può essere vigente e contemporaneamente essere considerata politicamente, socialmente o moralmente superata. Ma citare le leggi razziali o il delitto d’onore non aggiunge alcuna dimostrazione alla tesi contro l’articolo 842. Dimostra soltanto che le leggi possono essere cambiate.
Per spiegare perché debba essere cambiata proprio questa legge occorrono argomenti specifici: costituzionali, ambientali, sociali, economici e di proporzionalità. Il resto rischia di essere soltanto un paragone emotivamente potentissimo, ma giuridicamente poco utile.”
Prevenzione e abbattimenti: “Non sono strumenti reciprocamente escludenti”
Secondo Verna è inoltre sbagliato costruire un’alternativa assoluta tra interventi preventivi e prelievo della fauna. Recinzioni, protezione delle colture, corretta gestione dei rifiuti, modificazioni dell’habitat e abbattimenti possono, nella sua lettura, essere utilizzati insieme nell’ambito di una gestione adattativa.
“Altro falso dilemma è quello tra abbattimenti e misure preventive.
Recinzioni elettrificate, protezione delle colture, gestione delle fonti alimentari, prevenzione degli incidenti, corretta raccolta dei rifiuti, ristori e modificazione dell’habitat possono e devono entrare nella gestione dei conflitti fra uomo e fauna. Ma perché tutto ciò dovrebbe necessariamente escludere il prelievo?
Una moderna gestione adattativa utilizza strumenti differenti in base al problema. Dove può bastare la prevenzione, si utilizza la prevenzione. Dove occorre modificare una popolazione, si interviene sulla popolazione. Dove le due strategie sono entrambe necessarie, si applicano entrambe.
La stessa strategia nazionale sul cinghiale dimostra che il sistema italiano non considera attività venatoria, controllo e altre misure come universi reciprocamente escludenti.”
Fauna selvatica e incidenti stradali, Verna: servono dati territoriali
Anche il tema degli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica viene affrontato invitando a distinguere il peso percentuale del fenomeno sul dato nazionale dalla sua possibile concentrazione in specifici territori rurali, montani o provinciali.
“Anche l’argomento relativo alla percentuale degli incidenti stradali causati dalla fauna deve essere utilizzato con cautela. Se le collisioni con animali selvatici costituiscono una quota ridotta rispetto alla totalità degli incidenti italiani, ciò può certamente essere ricordato per evitare rappresentazioni allarmistiche.
Ma il dato nazionale ha un limite evidente: include qualunque incidente avvenuto in città, sulle autostrade, nei centri urbani e in contesti completamente privi di fauna selvatica.
Un fenomeno può rappresentare una percentuale minima del totale nazionale ed essere contemporaneamente molto rilevante su determinate strade provinciali, montane o rurali. La domanda gestionale non è quindi “quanti incidenti italiani in assoluto sono provocati dagli animali?”, ma “in quali territori esiste una concentrazione significativa di collisioni e quali interventi riducono efficacemente quel rischio?”. Ancora una volta: il territorio e la conoscenza dello stesso viene prima dello slogan di turno.”
La fauna come patrimonio indisponibile dello Stato
Verna richiama poi uno dei principi fondamentali della legge 157/1992, quello secondo cui la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, sostenendo che proprio la natura pubblica della fauna imponga una gestione affidata alle istituzioni e regolata dalla legge.
“Che la fauna selvatica costituisca patrimonio indisponibile dello Stato è un principio fondamentale della legge 157/1992. Ma da questa affermazione, come si è visto, non discende l’impossibilità del prelievo venatorio. È la stessa legge che, dopo aver affermato il carattere pubblico della fauna, disciplina l’attività venatoria nel rispetto delle esigenze di conservazione. “Patrimonio indisponibile” significa precisamente che la fauna non appartiene individualmente né al proprietario del terreno né al cacciatore. La sua gestione compete alla collettività attraverso le istituzioni. Ed è poi la legge a stabilire quando, dove, come e in quale quantità una parte di quel patrimonio possa essere oggetto di prelievo.”
Il peso numerico dei cacciatori e il ruolo delle minoranze
Nel dibattito viene affrontato anche l’argomento relativo al numero dei cacciatori rispetto alla popolazione complessiva. Per Verna, la circostanza che una quota ridotta dei cittadini pratichi una determinata attività non significa automaticamente che la restante parte della popolazione ne chieda il divieto.
“C’è infine un argomento che appartiene più alla politica che alla biologia: i cacciatori sarebbero una piccola percentuale della popolazione e non potrebbero imporre i propri interessi al restante 99%.
Dire che una determinata percentuale di italiani non pratica la caccia non significa affermare che la medesima percentuale sia contraria alla caccia. Non praticare un’attività e volerla proibire sono due cose completamente differenti.
Ma c’è anche una questione più generale, come ho avuto modo di argomentare nel precedente articolo di prima replica. In una democrazia costituzionale i diritti, gli interessi e le attività legittime delle minoranze non vengono valutati semplicemente contando quanti cittadini li esercitano.
Altrimenti qualsiasi attività praticata da pochi sarebbe intrinsecamente meno degna di tutela. La questione è se l’attività sia compatibile con l’interesse generale, la Costituzione, le direttive europee, la sicurezza e la conservazione della biodiversità. Quello è il terreno sul quale la caccia deve essere giudicata.”
Il nodo etico: animalismo, conservazionismo e ruolo della scienza
Nella parte conclusiva Verna riconosce esplicitamente l’esistenza di una dimensione etica del confronto. La scienza, osserva, può misurare popolazioni, tassi riproduttivi, sostenibilità del prelievo ed effetti delle strategie gestionali, ma non può stabilire da sola quale debba essere il rapporto morale tra uomo e animale.
“Arrivati a questo punto occorre riconoscere una cosa agli avversari della caccia: esiste un problema etico e non può essere liquidato semplicemente mostrando una tabella di censimento. La scienza può dirci quanti animali sono presenti, quale sia il tasso riproduttivo, quale prelievo una popolazione sia in grado di sostenere e quali conseguenze produca una determinata strategia. Ma non può stabilire da sola quale rapporto morale debba esistere fra uomo e animale. Questa è una discussione filosofica, culturale e politica.
Ed è perfettamente legittimo sostenere, secondo una prospettiva antispecista, che l’uccisione volontaria dell’animale sia moralmente inaccettabile. Bisogna però essere altrettanto chiari sul limite di questo argomento.
Una posizione etica può spiegare perché una persona sia contraria alla caccia. Non può, da sola, dimostrare scientificamente che la caccia non possa avere alcuna funzione gestionale.
Confondere i due piani indebolisce entrambi. È proprio da qui che può partire una discussione più seria.
Sostenere che qualsiasi aumento del prelievo produca automaticamente una diminuzione delle popolazioni sarebbe una semplificazione scientificamente insostenibile.
Esistono certamente compensazione riproduttiva, immigrazione, capacità portante, disponibilità alimentare, struttura sociale, selezione per sesso ed età, pressione antropica, clima e moltissime altre variabili. Ma utilizzare questa complessità per affermare l’esatto contrario —che il prelievo venatorio non possa mai costituire uno strumento di gestione — significa commettere lo stesso errore speculare.
La posizione maggiormente aderente alla realtà è meno sloganistica, riassumendo:
la caccia non è automaticamente gestione faunistica, ma può diventare uno degli strumenti della gestione quando viene inserita in una programmazione pubblica, fondata su obiettivi quantitativi, monitoraggio scientifico, criteri selettivi quando necessari, formazione degli operatori e verifica periodica dei risultati.
È esattamente la distinzione che dovrebbe caratterizzare una moderna politica faunistica.
Non il cacciatore contrapposto allo scienziato. Non il biologo contrapposto al mondo rurale. Scienza, amministrazione, prevenzione e prelievo utilizzati nelle proporzioni necessarie a raggiungere obiettivi verificabili.”
Il libro di Franco Zunino e il rapporto tra conservazione e tutela del singolo animale
A chiusura del dossier Verna indica anche una lettura dedicata alle implicazioni etiche e sociali della caccia: il volume di Franco Zunino, “I predatori compassionevoli. Sulla caccia e le sue implicazioni etiche e sociali”, pubblicato dall’Associazione Italiana per la Wilderness nel 2013.
“Infine, se il confronto vuole infine spostarsi, come inevitabilmente accade, dal piano strettamente legislativo e biologico a quello etico e culturale, merita di essere consigliata una lettura in particolare di mio personale possesso che consiglio a tutti coloro che sono interessati alla tematica:
Franco Zunino, “I predatori compassionevoli. Sulla caccia e le sue implicazioni etiche e sociali”, edito dall’Associazione Italiana per la Wilderness nel 2013.
L’Associazione Italiana per la Wilderness presenta il volume, di 272 pagine, come una riflessione critica sulle principali argomentazioni animaliste e contemporaneamente come un richiamo rivolto agli stessi cacciatori affinché recuperino una propria responsabilità conservazionistica, evitando di ridurre la caccia ad una pratica meramente consumistica. Ed è proprio per questo che il libro si inserisce perfettamente nella conclusione di questo dossier.
Zunino propone un paradigma che una parte dell’ambientalismo contemporaneo tende spesso a dimenticare: conservazione della natura e tutela del singolo animale non sono concetti necessariamente coincidenti.
La conservazione ragiona anche in termini di popolazioni, habitat, ecosistemi, biodiversità, equilibrio e mantenimento della natura selvaggia. L’animalismo concentra invece la propria attenzione morale soprattutto sull’individuo e sulla sua sofferenza. Sono prospettive che possono incontrarsi in molti punti, ma che possono anche entrare in conflitto.
Il testo è interessante proprio perché invita a riflettere su questa differenza e perché non assolve neppure il mondo venatorio dalle proprie responsabilità: al contrario, richiama il cacciatore a recuperare una dimensione conservazionistica, culturale e di rispetto per il selvatico.
Ed è forse questo il punto dal quale dovrebbe ripartire tutto il dibattito.
La caccia può e deve essere criticata quando diventa abuso, bracconaggio, gestione irrazionale. Ma non può essere ridotta per principio a qualcosa di estraneo alla conservazione solo perché comporta la morte di un animale. Altrimenti non siamo più di fronte ad una conclusione scientifica. Siamo di fronte ad una precisa scelta etica che può essere perfettamente legittima da un lato; dall’altro , proprio in nome della corretta informazione, l’attività venatoria dovrebbe essere presentata per ciò che effettivamente è, non per come la si vuole rappresentare a proprio modo agli occhi di chi la caccia la disconosce sostanzialmente nel suo complesso”, si chiude la riflessione.


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