DDL Malan, un bioregolatore reggino risponde a La Strada: “molte critiche sono ideologiche, il confronto si basi su diritto e scienza”

Un cacciatore e bioregolatore reggino risponde a "La Strada" sulla questione del DDL Malan

Nella mattinata odierna, il movimento “La Strada” è intervenuto sul dibattito riguardante il DDL 1552, il cosiddetto “DDL Malan”, approvato dal Senato lo scorso 23 giugno e ora all’esame della Camera sostenendo che la figura del cacciatore come “bioregolatore” non ha fondamento scientifico. In risposta, un cacciatore e bioregolatore reggino, ha inviato la propria riflessione alla redazione di StrettoWeb sostenendo come molte delle critiche siano puramente ideologiche.

La riflessione del bioregolatore reggino

Sono Antonio Verna da Reggio Calabria, bioregolatore e cacciatore formato nonché cacciatore appassionato per la caccia con il cane da cerca in forma vagante e cacciatore iscritto da anni presso una squadra di cacciatori di cinghiali nel territorio della Vallata del Gallico. Mi preme personalmente intervenire, ad onore di diritto e di cronaca, in merito al dossier pubblicato da “La Strada” sul disegno di legge Malan, ritenendo necessario fornire alcune precisazioni per ristabilire un confronto fondato sui fatti, sul diritto vigente e sulle evidenze scientifiche, anziché su valutazioni esclusivamente politiche o ideologiche di parte.

L’articolo sostiene che definire il cacciatore un “bioregolatore” sarebbe privo di fondamento scientifico. Si tratta di un’affermazione che non può essere presentata come una verità assoluta.

La moderna gestione faunistica europea prevede, in numerosi Paesi, il coinvolgimento dei cacciatori nei piani di gestione delle specie selvatiche sotto il coordinamento delle autorità pubbliche. Anche l’ordinamento italiano, attraverso la legge n. 157 del 1992, già contempla il loro coinvolgimento nelle attività di controllo faunistico in determinate circostanze. Negare qualsiasi funzione gestionale al mondo venatorio significa ignorare un modello applicato da anni in gran parte d’Europa.

Per bioregolatore si intende il soggetto che, nell’ambito di una gestione faunistica pianificata e autorizzata dall’autorità pubblica, contribuisce al mantenimento di densità compatibili delle popolazioni di fauna selvatica con la conservazione degli habitat, la tutela della biodiversità, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle attività agricole. Non ci si riferisce al semplice cacciatore sportivo, ma a un soggetto formato, qualificato e impiegato dall’amministrazione nell’ambito di piani pubblici di gestione faunistica e di biosicurezza. In Calabria, la figura del cacciatore bioregolatore nasce in un contesto ben preciso: l’emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e la necessità di attuare un controllo più efficace della popolazione di cinghiali. Il cacciatore formato trattasi del cacciatore che ha frequentato specifici corsi di formazione organizzati o riconosciuti dalla Regione, dall’ISPRA o dagli ATC, per acquisire competenze specialistiche, ad esempio: selezione degli ungulati; controllo faunistico; biosicurezza PSA; gestione delle carcasse; qualificazione igienico-sanitaria della selvaggina destinata al consumo umano (persona formata ai sensi della normativa europea).

Tale ruolo dunque non nasce da una semplice definizione politica, ma trova fondamento nell’ordinamento italiano.

L’articolo 1 della legge n. 157 del 1992 stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e deve essere tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. La gestione della fauna, pertanto, costituisce un interesse pubblico.

Gli articoli 10, 11, 14 e 18 della medesima legge disciplinano la pianificazione faunistico-venatoria, gli ambiti territoriali di caccia, la programmazione del prelievo venatorio e i calendari venatori, prevedendo che l’attività di caccia sia esercitata esclusivamente secondo criteri di pianificazione tecnico-scientifica.

Ancora più significativo è l’articolo 19 della legge 157/1992, che consente alle amministrazioni pubbliche di attuare interventi di controllo delle specie selvatiche quando esse arrecano danni rilevanti all’agricoltura, al patrimonio naturale, alle produzioni zootecniche o costituiscono un rischio per la sicurezza pubblica. La norma prevede inoltre che, qualora gli interventi ecologici risultino inefficaci, possano essere coinvolti cacciatori appositamente abilitati e autorizzati.

A rafforzare questo principio è intervenuta anche la riforma introdotta con il decreto-legge n. 9 del 2022, convertito nella legge n. 25 del 2022, e successivamente con l’articolo 19-ter della legge 157/1992, introdotto dalla legge n. 197 del 2022, che ha ampliato gli strumenti a disposizione delle autorità per il controllo della fauna selvatica, in particolare del cinghiale, riconoscendo espressamente il contributo operativo del personale formato, tra cui i cacciatori abilitati. Nel caso del cinghiale, è stato previsto un Piano straordinario nazionale per la gestione e il contenimento del cinghiale, finalizzato non solo alla tutela dell’agricoltura e della biodiversità, ma anche alla prevenzione e al contrasto della diffusione della Peste Suina Africana.

Alla luce di tale quadro normativo, sostenere che il cacciatore non possa svolgere alcuna funzione di regolazione faunistica appare una semplificazione. Il cacciatore non agisce autonomamente né sostituisce la natura, ma opera, quando previsto dalla legge, quale soggetto ausiliario dell’amministrazione pubblica nell’attuazione dei piani di gestione e controllo della fauna selvatica.

In ecologia, per effetto compensatorio si intende la capacità di una popolazione animale di reagire a una diminuzione numerica aumentando il tasso di sopravvivenza dei giovani, la fertilità delle femmine o il successo riproduttivo. Questo meccanismo è stato osservato in numerose specie selvatiche, ma non si manifesta automaticamente né con la stessa intensità in tutti i contesti ambientali.

Nel caso del cinghiale, la letteratura scientifica evidenzia che la dinamica delle popolazioni è influenzata da molteplici fattori: disponibilità di risorse alimentari, cambiamenti climatici, inverni sempre più miti, abbandono delle aree agricole e montane, aumento delle aree protette precluse all’attività venatoria, assenza o scarsità di grandi predatori naturali, frammentazione degli habitat, nonché fenomeni di ibridazioni tra cinghiali e maiali allevati allo stato brado che aumentano prolificità e adattabilità agli habitat antropomorfizzati della specie ibrida.

Pertanto, attribuire l’attuale incremento numerico dei cinghiali esclusivamente alla caccia significa trascurare la natura multifattoriale del fenomeno.

Va inoltre evidenziato che la comunità scientifica distingue tra prelievo venatorio ordinario e controllo faunistico pianificato. Quest’ultimo viene attuato sulla base di censimenti, monitoraggi e obiettivi quantitativi definiti dalle autorità competenti e può contribuire efficacemente a contenere le popolazioni quando è continuativo, selettivo e inserito in una più ampia strategia di gestione.

Numerosi studi dimostrano che l’effetto compensatorio tende a manifestarsi soprattutto quando il prelievo è limitato, discontinuo o non coordinato, incidendo prevalentemente sugli individui adulti senza ridurre in misura significativa la capacità riproduttiva della popolazione. Al contrario, programmi di gestione ben pianificati, accompagnati dal controllo della fertilità ove praticabile, dalla prevenzione dei danni e dalla riduzione delle fonti alimentari artificiali, possono determinare una diminuzione stabile della densità della specie.

Per questo motivo, la stessa letteratura scientifica non conclude che “la caccia aumenta i cinghiali”, bensì afferma che l’efficacia del controllo dipende da come esso viene progettato, attuato e integrato con gli altri strumenti di gestione ambientale.

Sostenere quindi che il solo richiamo all’effetto compensatorio sia sufficiente a dimostrare l’inutilità del prelievo venatorio rappresenta una conclusione che non riflette l’intero quadro delle conoscenze scientifiche disponibili. La gestione della fauna selvatica richiede un approccio multidisciplinare, fondato su dati aggiornati, monitoraggi costanti e decisioni adattative, non su affermazioni assolute valide per ogni territorio e in ogni circostanza.

Tra le critiche avanzate figura anche quella relativa al presunto svuotamento del ruolo dell’ISPRA.

Occorre ricordare che ISPRA resta il principale organismo tecnico-scientifico nazionale in materia faunistica. Il fatto che il legislatore possa attribuire ai suoi pareri natura consultiva non significa affatto eliminarne il valore scientifico. Del resto, nel nostro ordinamento le decisioni amministrative e legislative spettano sempre agli organi democraticamente competenti, che possono assumersi la responsabilità finale delle proprie scelte. Per un territorio variegato come quello italiano, dalle Alpi all’Aspromonte, un calendario venatorio identico per tutti ha già mostrato, negli anni, tutti i suoi limiti. Chiedere che sia la Regione, più vicina alle specificità locali, a calibrare le decisioni non equivale a cancellare la scienza, ma a renderla applicabile.

L’articolo lascia intendere che il DDL consentirebbe un’estensione incontrollata dei periodi di caccia e delle specie cacciabili. Anche questa rappresentazione appare fuorviante.

L’Italia continua infatti a essere vincolata dalla Direttiva Uccelli, dalla Direttiva Habitat, dalle convenzioni internazionali e dalla giurisprudenza nazionale ed europea. Qualunque calendario venatorio approvato in contrasto con tali norme può essere impugnato davanti ai tribunali amministrativi o censurato dalle istituzioni europee. Presentare il DDL come se eliminasse questi vincoli significa fornire ai cittadini un quadro incompleto.

L’articolo richiama le origini storiche dell’articolo 842 del Codice Civile, evidenziandone l’approvazione durante il periodo fascista. Molte norme del Codice Civile risalgono allo stesso periodo e continuano a essere pienamente vigenti nella Repubblica italiana perché ritenute compatibili con la Costituzione. La validità di una disposizione si misura sulla sua conformità all’ordinamento vigente, non sulla data della sua approvazione. L’articolo 842 del Codice Civile non nasce per comprimere arbitrariamente il diritto di proprietà, ma per realizzare un bilanciamento tra due interessi costituzionalmente rilevanti: da un lato la proprietà privata (art. 42 Cost.), dall’altro la tutela e la gestione della fauna selvatica, qualificata dall’art. 1 della legge n. 157/1992 come patrimonio indisponibile dello Stato. Proprio perché la fauna appartiene alla collettività e non al proprietario del fondo, il legislatore ha consentito, entro rigorosi limiti e con precise eccezioni, l’accesso dei cacciatori ai fondi non chiusi. Tale disciplina è stata più volte ritenuta compatibile con la Costituzione dalla Corte costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità del bilanciamento operato dal legislatore. Le principali eccezioni sono: fondo chiuso nei modi previsti dalla legge (recinzioni idonee o altre chiusure conformi); colture in atto suscettibili di danno; divieti stabiliti dalla normativa venatoria in generale.

Nel documento vengono prospettati contrasti con gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Si tratta però di valutazioni formulate dagli estensori del dossier. Appare più una valutazione interpretativa che una conseguenza giuridica necessaria. L’attività venatoria, infatti, non costituisce un’iniziativa economica privata libera da vincoli, ma un’attività autorizzata e rigorosamente disciplinata dalla legge n. 157/1992, finalizzata anche alla gestione del patrimonio faunistico, alla prevenzione dei danni all’agricoltura e alla tutela della sicurezza pubblica. Stabilire se una disciplina legislativa violi l’art. 41 spetta esclusivamente alla Corte costituzionale, non può essere dato per presupposto nel dibattito politico.

In uno Stato di diritto soltanto la Corte costituzionale può dichiarare l’illegittimità di una legge. Fino ad allora, parlare di incostituzionalità come se fosse un fatto già accertato rischia di confondere il piano dell’opinione con quello del diritto.

L’articolo richiama osservazioni provenienti da organismi europei. È opportuno distinguere tra raccomandazioni, prese di posizione politiche e vere procedure d’infrazione o sentenze. Solo queste ultime accertano formalmente una violazione del diritto europeo. È inesatto affermare che la Commissione europea o il Consiglio d’Europa abbiano già accertato l’incompatibilità del DDL Malan con il diritto europeo. La Commissione europea ha espresso rilievi preliminari e ha avviato interlocuzioni con il Governo italiano, precisando però che ogni valutazione definitiva sarà effettuata solo al termine dell’iter legislativo. Quanto al Consiglio d’Europa, non risulta alcun parere ufficiale che dichiari il DDL in contrasto con la Convenzione di Berna o con altri strumenti internazionali.

Infine vengono richiamati alcuni sondaggi secondo i quali la maggioranza degli italiani sarebbe contraria alla riforma.

Il consenso o il dissenso dell’opinione pubblica rappresentano certamente un elemento del dibattito democratico, ma non costituiscono un parametro di legittimità giuridica. Le leggi vengono valutate sulla base della Costituzione, delle norme europee e del controllo dei giudici, non delle rilevazioni demoscopiche che possono essere frutto di considerazioni meramente ideologiche a senso unico. In una democrazia costituzionale il consenso della maggioranza costituisce il fondamento della legittimazione politica delle istituzioni, ma non rappresenta una fonte di verità scientifica o giuridica. La tutela della fauna, così come la disciplina dell’attività venatoria, deve essere valutata alla luce della Costituzione, del diritto dell’Unione europea, delle evidenze scientifiche e delle norme vigenti, non esclusivamente sulla base delle oscillazioni dell’opinione pubblica. Diversamente, si finirebbe per confondere il consenso con la verità, principio estraneo allo Stato di diritto.

La tutela della biodiversità e una gestione venatoria moderna non sono obiettivi incompatibili. Al contrario, possono convivere attraverso regole rigorose, monitoraggi scientifici, controlli efficaci e un dialogo rispettoso tra tutte le componenti interessate.

Concludo affermando che da trent’anni la legge 157/92 disciplina un Paese che, nel frattempo, è profondamente cambiato: cinghiali che invadono centri abitati e coltivazioni, incidenti stradali causati dalla fauna selvatica in costante aumento, aziende agricole calabresi che denunciano danni ripetuti senza un adeguato ristoro, mutamento del territorio agro silvo pastorale, abbandono delle campagne, perdita dei valori della ruralità. Di fronte a questo scenario, a parere mio, continuare a considerare la fauna selvatica come un bene da tutelare tout court non è prudenza, ma miopia. Il cacciatore, in questa cornice, va inquadrato come una risorsa: un presidio umano che vive il bosco e la montagna tutto l’anno, spesso l’unico, in molte aree interne dello Stretto e dell’Aspromonte ormai spopolate“.