Con una recente sentenza, il Giudice di Pace di Reggio Calabria è tornato ad affrontare una questione di particolare rilievo nel contenzioso relativo ai crediti ceduti, ribadendo principi ormai consolidati in giurisprudenza ma non sempre rispettati nella prassi delle società di recupero crediti. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria per il recupero di un credito derivante da un contratto di finanziamento originariamente stipulato con un istituto bancario. Determinante è risultata l’attività difensiva svolta dall’Avv. Giacomo Corallini del Foro di Reggio Calabria, che ha contestato con successo l’insufficienza della documentazione prodotta dalla società opposta.
La decisione assume particolare rilevanza poiché il Giudice ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la legittimazione attiva della società cessionaria, evidenziando l’inidoneità della documentazione depositata in giudizio a provare la titolarità del credito azionato. Pur essendo stati prodotti l’avviso di cessione pubblicato ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario e ulteriore documentazione relativa alle operazioni di trasferimento del credito, non è emersa la prova certa dell’inclusione dello specifico rapporto controverso tra quelli effettivamente oggetto di cessione.
La sentenza richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nelle ipotesi di cessione in blocco dei crediti, grava sul cessionario l’onere di dimostrare documentalmente la propria titolarità. La sola pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è infatti sufficiente a superare le contestazioni del debitore qualora manchi un collegamento chiaro e inequivocabile tra il credito fatto valere in giudizio e l’operazione di cessione invocata. Da ciò è conseguita la revoca integrale del decreto ingiuntivo, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese di lite. La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento al rigoroso accertamento della titolarità dei crediti ceduti e alla tutela effettiva dei diritti dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato dei crediti deteriorati (NPL).
Si tratta, inoltre, dell’ennesimo significativo risultato ottenuto dall’Avv. Giacomo Corallini in questa specifica materia. Già nel novembre 2025, infatti, il Tribunale di Palmi aveva accolto le ragioni di un consumatore assistito dal professionista, revocando un decreto ingiuntivo per oltre 100.000 euro richiesto da una società cessionaria del credito. Anche in quel caso il giudizio aveva posto al centro la questione della prova della titolarità del credito e della corretta dimostrazione della legittimazione attiva del soggetto che aveva agito in via monitoria. Le tante pronunce confermano l’importanza di una rigorosa verifica della documentazione prodotta nei giudizi di recupero crediti e ribadiscono un principio fondamentale: il consumatore ha diritto a pretendere una prova chiara, completa e puntuale della pretesa avanzata nei suoi confronti. La sentenza rappresenta pertanto un ulteriore e significativo richiamo al rispetto delle regole probatorie in materia di cessione dei crediti, riaffermando il principio secondo cui la tutela del consumatore passa anche attraverso il rigoroso controllo giudiziale della legittimazione di chi agisce per il recupero di posizioni creditorie acquistate sul mercato secondario.
Il consiglio dell’Avv. Giacomo Corallini
L’Avv. Giacomo Corallini invita “chiunque riceva richieste di pagamento da banche, società di recupero crediti o un decreto ingiuntivo a rivolgersi immediatamente a professionisti esperti in diritto bancario. Ricevere un decreto ingiuntivo non significa dover pagare automaticamente. Prima di qualsiasi versamento è fondamentale verificare che il credito sia effettivamente dovuto, che il soggetto che lo richiede sia legittimato a farlo e che la documentazione prodotta sia completa. Occorre inoltre accertare che il credito non sia prescritto. Ricorda che il decreto ingiuntivo può essere opposto entro 40 giorni dalla notifica. Agire tempestivamente può fare la differenza tra subire una pretesa e difendere efficacemente i propri diritti. Una semplice verifica preventiva può evitare il pagamento di somme non dovute”.


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