Gong! La mezzanotte è scattata. Da questo momento è ufficialmente terminata la lunga ed estenuante campagna elettorale dei diversi Comuni al voto in Italia, tra cui soprattutto Reggio, Messina e i diversi Comuni tra Calabria e Sicilia. Sono state settimane intense, fatte di confronti, idee, opinioni, punzecchiature, polemiche, ma ora è tutto finito. Adesso, come sempre, si lascia spazio all’attesa, a cui seguirà poi il voto e infine l’esito. Da ora si entra nella cosiddetta fase del silenzio elettorale.
Che cos’è il silenzio elettorale
Il silenzio elettorale è il periodo che precede e accompagna le operazioni di voto durante il quale la legge vieta alcune forme di propaganda politica, con l’obiettivo di garantire agli elettori una fase conclusiva di riflessione libera da comizi, appelli pubblici al voto e nuove affissioni di materiale elettorale. In Italia la materia è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, che all’articolo 9 stabilisce il divieto, nel giorno precedente e nei giorni stabiliti per le elezioni, di svolgere comizi e riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La stessa norma vieta anche la nuova affissione di stampati, giornali murali, manifesti e altro materiale di propaganda.
Nei giorni della votazione, inoltre, il divieto diventa ancora più stringente nei pressi dei seggi: è infatti vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Si tratta di una misura pensata per tutelare la libertà dell’elettore nel momento più delicato, quello dell’accesso al voto. Il silenzio elettorale non cancella il confronto politico già avvenuto durante la campagna, ma ne sospende le manifestazioni pubbliche nelle ore immediatamente precedenti e durante il voto. Per questo motivo rappresenta una sorta di zona neutra, nella quale l’elettore deve poter maturare la propria scelta senza ulteriori sollecitazioni pubbliche da parte di candidati, partiti o sostenitori.
La legge prevede sanzioni per chi viola queste disposizioni. Originariamente erano previste anche conseguenze penali, ma la normativa successiva ha stabilito, per le violazioni degli articoli 6, 8 e 9 della legge 212 del 1956, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in luogo delle sanzioni penali.
Nel contesto delle consultazioni elettorali, il rispetto del silenzio elettorale è quindi parte integrante del corretto svolgimento delle operazioni di voto. Non riguarda soltanto i candidati e le forze politiche, ma più in generale tutti i soggetti coinvolti nella competizione elettorale, chiamati a evitare iniziative pubbliche di propaganda nei tempi e nei luoghi vietati dalla legge. Ovviamente lo stesso non si intende per i semplici cittadini o per gli addetti ai lavori, tranquillamente liberi di poter esprimersi senza il rischio di sanzioni. Le regole di cui sopra valgono solo ed esclusivamente per i protagonisti in campo, a cui sono impediti comizi ma anche semplicemente la diffusione di comunicati stampa o la realizzazione di interviste nel corso del weekend elettorale.


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