Elezioni comunali in provincia di Crotone, la Prefettura: “parità nei media e stop alla comunicazione istituzionale”

In provincia di Crotone saranno interessati dal rinnovo elettivo i Comuni di Cirò Marina, Crotone, Cutro, Rocca di Neto, Santa Severina e Savelli

Con decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026, è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario di elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. In provincia di Crotone saranno interessati dal rinnovo elettivo i Comuni di Cirò Marina, Crotone, Cutro, Rocca di Neto, Santa Severina e Savelli.

Disposizioni della Prefettura

La Prefettura di Crotone richiama le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l’organizzazione dei procedimenti elettorali:

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

“Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, sottolinea la Prrefettura.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

“Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”, puntualizza la Prefettura.