Strage Borsellino, la Corte d’Appello: “depistaggio per tutelare interessi esterni”. Coinvolti anche i servizi

Nelle motivazioni i giudici parlano di tesi “minimalista” assecondata dagli 007 e di poliziotti consapevoli delle false accuse di Scarantino. Prescritte le contestazioni a tre imputati, caduta l’aggravante mafiosa

La Barbera (l’ex capo della Mobile di Palermo deceduto nel 2002 ndr) con la sua azione nel depistare le indagini volle agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all’esecuzione dell’attentato“. E’ il duro giudizio della corte d’appello di Caltanissetta che oggi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, a maggio del 2024, aveva dichiarato prescritta l’accusa di calunnia aggravata dall’aver favorito la mafia contestata al funzionario di polizia Maio Bo, all’ispettore Fabrizio Mattei e all’agente Michele Ribaudo, finiti sotto processo per il depistaggio delle indagini sulla strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino e ai 5 agenti della scorta. Gli imputati lavoravano nel pool investigativo sulle stragi del ’92 coordinato da Arnaldo La Barbera.

L’unico dato certo – scrive la corte – è che egli intese favorire l’impunità di soggetti diversi da Cosa nostra, colpendo comunque almeno in una sua parte questa organizzazione e lasciando indenni alcuni esponenti di essa. E l’impunità assicurata ad alcuni di essi è da porsi in stretta correlazione all’obiettivo certamente principale di La Barbera, che era quello di dare corso ad una prospettazione ‘minimalista’ che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage“. La ricostruzione dell’attentato a Borsellino del pool di La Barbera, poi sconfessata dal collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza e basata su pentiti costruiti ad arte dalla polizia, come Vincenzo Scarantino, portò alla condanna all’ergastolo di 8 innocenti che poi chiesero e ottennero la revisione del processo.

La Barbera – scrive il collegio – era, insomma, in condizione di rappresentarsi il fatto che stava agevolando alcuni esponenti di Cosa nostra, alcuni dei quali anche in posizione di vertice, al fine di dare corso alle direttive impartitegli dall’alto per preservare alcune responsabilità istituzionali, ma non vi è prova indiziariamente univoca che egli fosse a conoscenza del fatto che quella sua attività avrebbe comportato il perseguimento di un interesse e di un vantaggio per tutta l’organizzazione nel suo complesso o che le avrebbe consentito di consolidare la sua forza o i suoi interessi; tanto più che egli aveva agito al fine di colpire anche altri esponenti apicali della stessa organizzazione“. Una precisazione che consente ai giudici di far cadere l’aggravante mafiosa dalle accuse rivolte ai tre imputati, complici del loro capo, e di dichiarare la prescrizione delle accuse.

Borsellino, corte d’Appello: “gli 007 assecondarono la tesi minimalista”

Il ruolo che di fatto svolsero i servizi di sicurezza fu, se non quello di orientare la pista ‘minimalista’ e deviante, quantomeno quello di assecondarla e di acquietarsi ad essa“. Lo scrive la corte d’appello di Caltanissetta nella motivazione della sentenza con cui, a maggio del 2024, aveva dichiarato prescritta l’accusa di calunnia aggravata dall’aver favorito la mafia contestata al funzionario di polizia Maio Bo, all’ispettore Fabrizio Mattei e all’agente Michele Ribaudo, finiti sotto processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

“Proprio nel momento in cui bisognava ‘testare’ l’ipotesi investigativa già formulata su un segmento operativo della preparazione della strage e poi cercare di andare oltre le dinamiche di mandamento nel quale si erano inserite per approfondire moventi, interessi e coinvolgimenti di un’azione delittuosa di così grande impatto e di rilevantissime conseguenze – spiega la Corte – quegli apparati il cui intervento si sarebbe potuto giustificare in una prospettiva di eccezione parametrata all’eccezionalità dell’evento, scompaiono dalla scena e si disimpegnano, senza offrire quel qualificato apporto informativo, che, pur rimanendo fuori o ai margini della legge, avrebbe potuto dare impulso ai percorsi investigativi che sarebbero dovuto giungere verso orizzonti e territori ben diversi dal quartiere della Guadagna”.

Borsellino, corte d’Appello: “poliziotti consapevoli delle bugie di Scarantino”

C’era piena condivisione delle modalità di conduzione delle indagini da parte degli imputati, ossia dei componenti del gruppo che più di altri si trovarono impegnati in attività irregolari o illecite idonee ad orientare la volontà di Scarantino a rendere le sue dichiarazioni mendaci“. Lo scrive la corte d’Appello di Caltanissetta che oggi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, a maggio del 2024, aveva dichiarato prescritta l’accusa di calunnia aggravata dall’aver favorito la mafia contestata al funzionario di polizia Maio Bo, all’ispettore Fabrizio Mattei e all’agente Michele Ribaudo, finiti sotto processo per il depistaggio delle indagini sulla strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino e ai 5 agenti della scorta. Sotto la supervisione del loro capo, Arnaldo La Barbera, poi deceduto, avrebbero, tra l’altro, costruito a tavolino falsi pentiti come Vincenzo Scarantino.

Può considerarsi incontestabile quindi la pluralità di indizi in ordine all’adesione da parte di Bo, Mattei e Ribaudo in particolare alla complessiva attività che sostenne e indusse Scarantino ad accusare soggetti estranei alla strage.- proseguono i giudici – Non vi possono essere dubbi sul fatto che tutti e tre gli imputati aderirono alle direttive impartite da La Barbera (e in realtà oramai consolidatesi per la condivisione ampia ricevuta sia dai vertici della polizia sia da quelli della Procura competente) consapevoli di stare instradando un ‘collaboratore’ inattendibile al fine di costruire attorno a lui un’aura di attendibilità e rafforzarlo nelle sue dichiarazioni calunniose”.

“Né si può discutere del fatto – concludono – che essi potessero avere dubbi legittimi sull’innocenza delle persone da costui accusate. Si trattava di pubblici ufficiali che in presenza di elementi che dovevano fare semmai dubitare della veridicità delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto il quale aveva mostrato in ogni modo la sua inaffidabilità, si adoperavano per eliderli, ridimensionarli, quando non occultarli o mistificarli“.