Quando, come e dove si vota. Ma soprattutto cosa: la guida completa al Referendum sulla Giustizia

Referendum sulla Giustizia, la guida completa e la spiegazione dei punti principali

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il Referendum costituzionale sulla Riforma della Giustizia. Una consultazione importante, che riguarda direttamente la Costituzione e il funzionamento della Magistratura. Il referendum sulla Giustizia del 2026 non è un referendum abrogativo come quelli su singole leggi ordinarie. È invece un referendum costituzionale confermativo, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, e riguarda una legge costituzionale approvata dal Parlamento con maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi in entrambe le Camere. Per questo motivo la riforma è stata sottoposta al voto popolare.

La consultazione riguarda una sola legge costituzionale, intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. In pratica, sulla scheda non troverai cinque o sei quesiti separati: troverai un solo referendum, con cui si approva o si respinge l’intera riforma della giustizia. Il fac-simile ufficiale della scheda conferma che si tratta di una scheda unica, di colore verde, con un solo Sì o No.

fac simile scheda referendum giustizia 2026

Quando, dove e come si vota

I seggi sono aperti:

  • domenica 22 marzo 2026, dalle 7:00 alle 23:00
  • lunedì 23 marzo 2026, dalle 7:00 alle 15:00

In Italia si vota nel proprio Comune di iscrizione elettorale, e in particolare nella sezione indicata sulla tessera elettorale. Chi risiede all’estero ed è iscritto all’AIRE vota per corrispondenza, salvo opzione per votare in Italia nei termini previsti; anche gli elettori temporaneamente all’estero potevano richiedere il voto per corrispondenza entro la scadenza fissata dal Ministero dell’Interno.

Per votare al seggio occorrono:

  • tessera elettorale
  • documento di identità valido.

Sulla scheda compare il testo del referendum e due possibilità:

  • : approvi la riforma costituzionale
  • NO: respingi la riforma costituzionale

Non serve il quorum

Questo è uno dei punti più importanti da chiarire: non c’è quorum. Nel referendum costituzionale confermativo, infatti, non serve che voti il 50% più uno degli aventi diritto. La regola è diversa da quella del referendum abrogativo. L’articolo 138 della Costituzione stabilisce che la legge sottoposta a referendum non viene promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. In altre parole, conta solo quale opzione prende più voti tra Sì e No.

Quindi:

  • se i Sì sono più dei No, la riforma entra in vigore;
  • se i No sono più dei Sì, la riforma viene bocciata;
  • l’affluenza, da sola, non annulla il referendum.

Che cosa cambia davvero con la riforma: i punti referendari

Il cuore della riforma è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, insieme alla creazione di nuovi organi di autogoverno e di un nuovo sistema disciplinare. La legge modifica diversi articoli della Costituzione: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Ecco i punti principali.

1. Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri

La riforma inserisce in Costituzione il principio che esistono due carriere distinte:

  • la carriera giudicante, cioè quella dei giudici;
  • la carriera requirente, cioè quella dei pubblici ministeri.

Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine della magistratura, pur svolgendo funzioni diverse. Con la riforma, questa distinzione diventerebbe costituzionalmente più netta. L’idea politica di fondo è che il pubblico ministero, che sostiene l’accusa, e il giudice, che deve decidere in posizione di terzietà, debbano avere percorsi professionali separati.

2. Due CSM al posto di uno

Oggi esiste un solo Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma lo divide in due organi distinti:

  • Consiglio superiore della magistratura giudicante
  • Consiglio superiore della magistratura requirente.

Entrambi sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica. Del primo farebbe parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione; del secondo il procuratore generale della Corte di cassazione. Questo è un cambiamento molto importante, perché significa che giudici e pubblici ministeri non avrebbero più lo stesso organo di autogoverno.

3. Componenti scelti per sorteggio

La riforma introduce anche un meccanismo nuovo per la composizione dei due CSM. I componenti sarebbero selezionati per sorteggio:

  • per un terzo da un elenco di professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, elenco compilato dal Parlamento in seduta comune;
  • per due terzi tra i magistrati, rispettivamente giudicanti o requirenti, secondo modalità stabilite dalla legge.

È uno dei punti più discussi della riforma, perché cambia profondamente il modo in cui si formano gli organi di autogoverno della magistratura.

4. Nuova Alta Corte disciplinare

La riforma toglie al CSM la competenza disciplinare sui magistrati ordinari e la affida a un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare. Secondo il testo approvato, l’Alta Corte sarebbe composta da 15 giudici:

  • 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di diritto e avvocati con almeno 20 anni di esercizio;
  • 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti, compilato dal Parlamento;
  • 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti, estratti a sorte tra magistrati con almeno 20 anni di esercizio e con esperienza o precedente esperienza nelle funzioni di legittimità.

Le sentenze dell’Alta Corte sarebbero impugnabili davanti alla stessa Alta Corte, in diversa composizione. La legge ordinaria dovrà poi definire illeciti disciplinari, sanzioni, composizione dei collegi e regole del procedimento.

5. Cambiamenti sulle nomine e sui richiami costituzionali

Altri articoli della riforma adeguano la Costituzione al nuovo sistema. Per esempio:

  • l’articolo 87 viene modificato per richiamare i due nuovi CSM;
  • l’articolo 106 viene aggiornato distinguendo la magistratura giudicante e quella requirente anche nelle chiamate di professori e avvocati agli uffici giudiziari superiori;
  • gli articoli 107 e 110 sostituiscono il riferimento al singolo “Consiglio” con quello al “rispettivo Consiglio” o a “ciascun Consiglio”, per coordinare il testo con il nuovo assetto duale.

In pratica: cosa decide il voto

Il voto decide se confermare oppure no un nuovo assetto costituzionale della magistratura.

Chi vota SÌ approva:

  • la separazione costituzionale delle carriere tra giudici e PM;
  • due CSM distinti;
  • la selezione per sorteggio dei componenti secondo le regole previste;
  • l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.

Chi vota NO respinge l’intera riforma e lascia in vigore l’assetto costituzionale attuale.

La riforma non si applicherebbe tutta in automatico il giorno dopo il referendum. L’articolo 8 stabilisce infatti che le leggi su CSM, ordinamento giudiziario e disciplina dovranno essere adeguate entro un anno dall’entrata in vigore della legge costituzionale. Fino a quel momento continuerebbero ad applicarsi le norme vigenti.

Il referendum sulla giustizia del 2026 incide su uno dei pilastri dello Stato: l’equilibrio tra poteri e il funzionamento della magistratura. Proprio per questo, informarsi è fondamentale: il voto non riguarda solo norme tecniche, ma il modo in cui viene amministrata la giustizia in Italia.