Il trasferimento di uno dei genitori in un’altra città rappresenta una delle situazioni più complesse nella gestione dei rapporti familiari dopo la separazione. Le ragioni possono essere molteplici – lavoro, esigenze personali o familiari – ma la questione assume un rilievo del tutto particolare quando sono coinvolti figli minori. Nel nostro ordinamento, il genitore conserva la libertà di stabilire la propria residenza. Tuttavia, tale scelta non può prescindere dalle conseguenze che il trasferimento produce sulla vita del minore, soprattutto quando incide in modo significativo sulle sue abitudini quotidiane e sull’organizzazione dei rapporti con l’altro genitore.
Il principio di riferimento resta quello sancito dall’art. 337-ter del codice civile, che pone al centro l’interesse morale e materiale del minore e il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In questa prospettiva, il trasferimento non viene valutato come fatto meramente individuale, ma come evento potenzialmente idoneo a modificare l’assetto di vita del figlio. Quando il cambio di città comporta un’alterazione rilevante del contesto di vita – scuola, relazioni, tempi di frequentazione – il Tribunale è chiamato a svolgere una valutazione comparativa, verificando quale soluzione risulti maggiormente conforme all’interesse concreto del minore.
La decisione può tradursi nella possibilità per il figlio di seguire il genitore che intende trasferirsi, accettando il mutamento delle abitudini di vita, oppure nella scelta di preservare la residenza abituale, con eventuale modifica del collocamento. Non si tratta di valutazioni astratte o automatiche. Il giudice deve considerare molteplici fattori: la stabilità del minore, la continuità delle relazioni affettive, la distanza geografica, le motivazioni del trasferimento e, soprattutto, la concreta possibilità di mantenere rapporti effettivi, stabili e significativi con il genitore non collocatario.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il trasferimento di uno dei genitori non può tradursi in una compressione del diritto del minore alla bigenitorialità. Proprio per questo, ogni decisione richiede un’attenta ponderazione degli interessi coinvolti e l’individuazione dell’assetto più idoneo a garantire un equilibrio effettivo nella vita del figlio. In presenza di scelte che incidono in modo così profondo sugli equilibri familiari, la valutazione giuridica non può che essere centrale, poiché il parametro decisivo rimane sempre la tutela del minore e la salvaguardia della sua stabilità relazionale.


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