“La legislazione speciale sul Ponte sullo Stretto ha, ab origine, richiesto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici solo sul progetto di massima dell’opera, adempimento che è stato effettivamente soddisfatto nel 1997. Le successive modifiche della Legge 1958/1971, nonché la disciplina generale in materia di contratti pubblici, hanno confermato l’esigenza che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si esprima solo sul primo livello di progettazione, senza richiedere alcun intervento nelle successive fasi progettuali, compresa la progettazione esecutiva“. Lo ha dichiarato il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, durante le interrogazioni a risposta immediata in Commissione Ambiente alla Camera.
“Su questo – ha aggiunto Ferrante – si ricorda che l’articolo 47 del Codice dei Contratti pubblici 36/2023 evidenzia che il parere di Consiglio Superiore sia richiesto esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica. Ciò posto, la scelta operata rispetto alla produzione dell’iter dell’opera è di confermarsi ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, anche laddove gli stessi non siano formulati in rapporto ad un puntuale vincolo legislativo, e quindi siano destinati ad assumere decisiva rilevanza ai fini del controllo di legittimità, ma si limitino invece ad indicare una valutazione di mera opportunità. Fra tali rilievi rientrano, per le ragioni sopra dette, le considerazioni sull’acquisizione di un nuovo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.


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