Con ordinanza depositata il 7 gennaio 2026, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha integralmente accolto l’appello cautelare proposto nell’interesse del sig. Stefano Giampaolo, padre di Giuseppe Giampaolo (imputato nel procedimento denominato “Eureka”), disponendo la restituzione all’avente diritto dell’intero saldo giacente sul conto corrente intestato al sig. Giampaolo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – fi liale n. 8140 di Bovalino Marina.
La decisione si inserisce nel quadro dei sequestri eseguiti “in sede di esecuzione” della maxi operazione della Procura di Reggio Calabria per ipotesi di traffi co internazionale di stupefacenti. In tale contesto, al sig. Stefano Giampaolo — soggetto terzo e del tutto estraneo alle contestazioni mosse al fi glio — erano stati sottoposti a vincolo diversi beni (immobile, autovettura, rapporti bancari e altro), sequestri già oggetto di precedente vaglio e annullamento da parte del Tribunale del Riesame. Solo successivamente, il sig. Giampaolo ha appreso che era stato colpito anche l’intero saldo di un ulteriore conto: quello sul quale, da sempre, confl uivano lo stipendio percepito quale dipendente di Calabria Verde e, da ultimo, l’accredito di un mutuo concesso dalla banca pochi giorni prima dell’adozione del sequestro, per l’ultimazione dei lavori di restauro di una casa, anch’essa sottoposta sequestro, già annullata con precedente ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria (n. 50R/24 del 12 settembre 2024).
Il rigetto in prima battuta e il “parere contrario” del Pubblico Ministero, poi smentiti dal Tribunale del Riesame
Nonostante la condizione di terzietà del titolare del rapporto e la tracciabilità delle somme, l’istanza di dissequestro proposta dalla difesa era stata rigettata dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, in adesione al parere negativo reso dal Pubblico Ministero, parere formatosi anche sulla base delle osservazioni della polizia giudiziaria coinvolta nelle indagini.
Proprio quel rigetto rende oggi plasticamente evidente una criticità ricorrente nelle vicende cautelari reali: quando il sequestro investe beni intestati a terzi estranei, l’esercizio effettivo del diritto di difesa diventa, nei fatti, una corsa ad ostacoli. Il terzo non è indagato né imputato, non ha “voce” nel merito del processo principale, e tuttavia subisce l’impatto più immediato e dirompente della misura: il blocco delle risorse, spesso destinate al sostentamento familiare, al pagamento di mutui, rate, spese ordinarie e bisogni primari.
L’appello della difesa: un atto articolato, documentato e centrato sulla terzietà
La difesa del sig. Giampaolo, con un atto di appello ampio e puntuale (richiamato dallo stesso Tribunale come “composto da più di 50 pagine”), ha contestato l’impostazione che aveva condotto a mantenere il vincolo, ribadendo un dato tanto semplice quanto decisivo: il conto corrente sequestrato era intestato a un lavoratore dipendente, incensurato e privo di carichi pendenti, e presentava disponibilità costituite esclusivamente da somme lecite e tracciate.
In particolare, la difesa ha depositato l’estratto conto fi no alla data del sequestro e la documentazione contrattuale relativa al mutuo di euro 29.000,00 stipulato con l’istituto di credito. Sulla base di tali atti, è stato ricostruito analiticamente l’andamento del rapporto, dimostrando come le entrate fossero rappresentate dallo stipendio (Calabria Verde) e dall’erogazione del fi nanziamento, con movimenti di prelievo contenuti e compatibili con la normale gestione familiare.
La motivazione dell’ordinanza: manca qualsiasi elemento di riconducibilità all’imputato
Il Tribunale del Riesame ha accolto l’appello, individuando un profi lo assorbente: “grazie alle argomentazioni e alla documentazione prodotta dalla difesa” risulta dimostrato che difetta qualsivoglia elemento idoneo a ritenere che il conto e le somme ivi giacenti siano “riconducibili all’imputato”.
L’ordinanza ricostruisce, con precisione, la sequenza contabile: al 01.01.2023 sul conto risultava un saldo di euro 6.193,72; a tale somma si aggiungeva lo stipendio del 24.01.2023 pari a euro 1.675,84, detratte spese e prelievi di importo modesto; in data 06.02.2023 veniva erogato il mutuo di euro 29.000,00; alla data del 31.03.2023 il saldo era di euro 33.654,77.
Da qui la conclusione netta: sul conto vi erano “soltanto somme irrisorie provenienti dal lavoro” e quelle “derivanti dal contratto di mutuo”, senza alcuna movimentazione o consistenza “incompatibile” con l’attività lavorativa del titolare né, soprattutto, alcun indice di riconducibilità alle condotte contestate al fi glio imputato.
Ne deriva, secondo il Tribunale, il venir meno dei “presupposti essenziali stabiliti dalla normativa di riferimento” per mantenere il sequestro su un bene intestato a un soggetto terzo, avendo il sig. Giampaolo “dimostrato la liceità della provenienza di quel denaro e la non riconducibilità all’attività illecita”.
La condizione dei terzi estranei: sequestri “per rifl esso” e difesa difficile, spesso tardiva
La vicenda del sig. Stefano Giampaolo pone all’attenzione dell’opinione pubblica un tema troppo spesso sottovalutato: l’uso estensivo delle misure reali può determinare, nella prassi, effetti gravissimi su chi non è parte del processo e non è destinatario di alcuna imputazione. Il terzo estraneo si trova a dover dimostrare, con onere documentale e argomentativo elevatissimo, ciò che dovrebbe essere evidente sin dall’origine: la propria autonomia patrimoniale, la tracciabilità delle entrate, la natura ordinaria delle spese, l’assenza di collegamenti con l’ipotesi accusatoria.
Quando perfi no stipendi e prestiti bancari — ossia entrate per defi nizione verifi cabili e “tracciate” — vengono vincolati sino a rendere necessaria una lunga e complessa iniziativa difensiva, emerge un problema di metodo: l’accertamento patrimoniale non può ridursi a un automatismo “di prossimità familiare”, né può prescindere da una verifi ca concreta e individualizzata della titolarità e della provenienza delle somme.
Una decisione che richiama alla responsabilità e alla necessità di rigore
L’annullamento del sequestro disposto dal Tribunale del Riesame costituisce un passaggio di particolare rilievo perché riafferma, in modo documentato, che il sequestro non può trasformarsi in uno strumento che colpisce “a raggiera” i familiari, imponendo a costoro di sostenere, da terzi, il peso economico e personale di un procedimento nel quale non sono imputati e nel quale, spesso, non possono incidere sul merito delle accuse.
La difesa del sig. Stefano Giampaolo sottolinea come la decisione del Tribunale metta in luce, in termini oggettivi, la fragilità della valutazione che aveva condotto al rigetto dell’istanza in prima battuta, nonostante la disponibilità di documenti bancari idonei a chiarire immediatamente la provenienza delle somme. In uno Stato di diritto, il rigore nell’adozione e nel mantenimento delle misure cautelari reali deve essere massimo proprio perché esse incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone, sulla dignità del lavoro e sulla possibilità stessa di far fronte alle esigenze familiari.
La vicenda del conto MPS del sig. Stefano Giampaolo, restituito per intero in forza dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, rappresenta l’ennesima conferma di quanto sia indispensabile, soprattutto nelle indagini complesse e di grande impatto mediatico, distinguere con precisione tra posizioni processuali e patrimoni, evitando che la condizione di “familiare” divenga, di fatto, un fattore di automatica esposizione a misure che dovrebbero invece fondarsi su elementi concreti, specifi ci e verifi cabili.


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