Serie D, è arrivata la decisione su Castrumfavara-Athletic Palermo e su quel pallone “entrato” da fuori

Il Giudice Sportivo di Serie D ha respinto il reclamo del Castrumfavara relativamente all'episodio - diventato virale - accaduto contro l'Athletic Palermo

Il Giudice Sportivo di Serie D si è espresso in merito al reclamo presentato dal Castrumfavara relativamente all’episodio – diventato virale – accaduto contro l’Athletic Palermo. In occasione di uno dei due gol dei rosanero, com’è noto, il pallone è entrato in rete pur passando dalla parte esterna della porta, per via di un buco. L’arbitro però non se ne è accorto e ha convalidato il gol, mandando su tutte le furie la squadra locale. Così la compagine agrigentina ha chiesto la ripetizione della sfida, per via della marcatura irregolare, e il risultato non è stato omologato. Il reclamo, però, è stato respinto. Questa la nota integrale.

“Il Giudice Sportivo,

  • esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. CASTRUMFAVARA con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe e se ne chiede la ripetizione, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere il medesimo convalidato una rete in favore della A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO, nonostante il pallone avesse già superato la linea di fondo ed essere, pertanto, uscito dal campo di gioco;
  • lette le controdeduzioni della ATHLETIC CLUB PALERMO, con cui si contesta in fatto e in diritto il reclamo avversario, chiedendo che il medesimo venga dichiarato inammissibile, infondato e finanche temerario;
  • esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante;
  • considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte o di cui si chiede l’acquisizione sono inammissibili;
  • rilevata, l’impossibilità di rilevare presunte violazioni regolamentari in presenza di una valutazione discrezionale del direttore di gara e riferibile ad un episodio di gioco;

P.Q.M.

Delibera:

  1. di respingere il reclamo;
  2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D. CASTRUMFAVARA – A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO 1 – 2
  3. di addebitare sul conto della A.S.D. CASTRUMFAVARA il contributo di reclamo”.