La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha chiesto e ottenuto l’archiviazione del procedimento penale a carico di R.J., residente ad Acquappesa, indagata per il delitto di falso nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 95 D.P.R. 115/2002). Le indagini erano state avviate a seguito di una denuncia della Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro del 31 dicembre 2024. Secondo l’originaria contestazione, la donna, nel presentare il 22 giugno 2023 una domanda di ammissione al gratuito patrocinio al Tribunale di Paola in un procedimento penale all’epoca pendente a suo carico, avrebbe dichiarato di aver percepito per l’anno 2021 un reddito di € 7.347,06, mentre – sulla base dei dati anagrafici – il reddito complessivo del nucleo familiare, comprensivo di quello della madre, sarebbe stato pari a € 23.814,66, superando così la soglia reddituale prevista dalla legge per l’accesso al beneficio.
Assistita dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, l’indagata, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia dai militari della Guardia di Finanza, ha depositato una articolata memoria difensiva con cui ha dimostrato l’inesistenza di qualsiasi falso, chiarendo che il proprio nucleo familiare era composto esclusivamente da lei e dal figlio minore, e che la madre – pur risultando nel suo stato di famiglia – non conviveva con loro, vivendo altrove e, quindi, il suo reddito non andava computato. La donna, infatti, abitava, da anni, in un alloggio popolare occupato abusivamente, circostanza che le impediva di ottenere la residenza anagrafica presso l’immobile, pur essendo il suo domicilio effettivo, fatto peraltro noto alle Autorità competenti.
Richiamando consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’Avv. Quintieri ha ribadito che, ai fini dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, non rileva la famiglia anagrafica, bensì il nucleo familiare effettivo, ossia quello fondato sulla concreta convivenza e sulla contribuzione al ménage domestico. Per tale motivo concludeva sollecitando la pubblica accusa a voler richiedere l’archiviazione del procedimento a carico della sua assistita.
Il Pubblico Ministero Vincenzo Scardi, dopo l’esame della memoria difensiva, ha ritenuto di non poter sostenere l’accusa in giudizio. Nella richiesta di archiviazione del 30 settembre 2025 ha evidenziato che “i militari procedenti non hanno svolto alcuna attività investigativa diversa dalla consultazione delle banche dati finalizzata a lumeggiare la vicenda e a chiarire la composizione effettiva e reale del nucleo familiare”.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica ha aggiunto: “l’inserimento all’interno del nucleo familiare della R. di altri soggetti (e, in particolare, della madre) è un dato “formale” che risulta dagli atti anagrafici ma potrebbe non rispecchiare lo stato effettivo delle cose; circostanza, questa, che rileva, poiché la nozione di convivenza che deve essere presa in considerazione è quella di stretta coabitazione, dal momento che solo questa presuppone o comunque lascia presumere la contribuzione di più soggetti al menage familiare. La coabitazione, in definitiva, può essere affermata, peraltro, solo in presenza di riscontri fattuali che illuminino il reale assetto concreto della vita (eventualmente) familiare“.
Accolta la richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, con decreto del 19 novembre 2025, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale, prosciogliendo R.J. da quanto ascrittole.



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