Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, bocciato il ricorso del Comune di Eboli: “nessun problema di compatibilità ambientale”

Respinto il ricorso del Comune di Eboli: per i giudici corrette le procedure di Via e compatibile l’intervento ferroviario previsto dal Pnrr

E’ legittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dai Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del Lotto denominato “1.A (Battipaglia-Romagnano)” della nuova Linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, con interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal Comune di Eboli (Salerno).

In sintesi, l’intervento ferroviario, contemplato nel Pnrr tra gli investimenti dedicati ai collegamenti dell’Alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci, e per il quale è stata proposta impugnativa, è costituito dalla tratta Battipaglia-Romagnano, il cui tracciato si estende per circa 35 km, ricadendo interamente nella Provincia di Salerno; l’area geografica interessata dagli interventi poi è costituita dall’insieme dei territori dei comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Buccino. Numerose le censure proposte dal Comune di Eboli.

Tra queste, i giudici hanno ritenuto non persuasive quelle sulla denunciata omissione della procedura di Vas (Valutazione Ambientale Strategica. ndr) sull’intero progetto ferroviario, ma anche quella sulla base della quale si riteneva che il decreto di Via (Valutazione Impatto Ambientale. ndr) si sarebbe limitato a recepire le valutazioni della società proponente in punto di rispetto di tutti gli obiettivi ambientali, così disattendendo anche le conclusioni del parere della Soprintendenza.

Per il Tar, in primo luogo “non sussiste alcun divieto per l’amministrazione di appoggiarsi alle conclusioni della società proponente, rendendole proprie” e in secondo luogo il parere della Soprintendenza provinciale “pur paventando un rilevante impatto territoriale, non prende specificamente posizione sul danno al regime delle acque e della biodiversità, vale a dire alle ipotesi di danno evocate dal ricorrente“. Respinti, tra gli altri, anche i motivi di ricorso con i quali si sollevava la violazione dei principi sui tempi della fase partecipativa alle attività propedeutiche al progetto, e sulla valutazione dei pareri della Commissione Tecnica con riferimento alle condizioni ambientali.