Scuola: il Tribunale di Palmi condanna il Ministero a risarcire le ferie non godute dei docenti precari

Il giudice ha accolto il ricorso contro la decurtazione automatica delle ferie, stabilendo il diritto alla monetizzazione per i docenti e assistenti educativi precari, con una somma di € 6.240,00 a titolo di indennità

La vicenda ha riguardato una docente precaria che ha proposto ricorso al giudice del lavoro per ottenere il pagamento di n. 90 giorni di ferie non godute. La ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione per 4 anni in forza di singoli contratti di supplenza con decorrenza da Settembre fino al 30 Giugno. La sua richiesta di fruire delle ferie maturate durante l’anno scolastico, veniva puntualmente negata dalla Dirigenza Scolastica, sull’errato presupposto di una concessione d’ufficio delle ferie, “usufruite” – sempre secondo la scuola – dalla docente durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. Natale, Pasqua, ecc.).

In buona sostanza, le scuole decurtavano in automatico i giorni di ferie maturati durante l’anno scolastico senza preoccuparsi di informare il dipendente (insegnate e assistente educativo). Lo Studio Legale Montagnese, con sede a Taurianova, ha proposto ricorso dinanzi a vari tribunali italiani contestando l’illegittimità del meccanismo adoperato dalle scuole di attribuzione d’ufficio dei giorni di ferie del personale, perché in aperta violazione della legge.

A fondamento della propria tesi, l’Avv. Giuseppe Montagnese ha indicato la corposa giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione secondo cui il lavoratore non può perdere il diritto a un’indennità economica per le ferie non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie, in mancanza di un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo. In particolare. Il legale ha invocato i chiari pronunciamenti della Corte di Cassazione, la quale – nel recepire i principi comunitari – ha stabilito che è illegittimo decurtare automaticamente ai docenti i giorni di sospensione delle lezioni dal numero di ferie che maturano ogni anno.

Riconosciuta la monetizzazione delle ferie non godute

Anche il Tribunale di Palmi – con sentenza emessa il 7 ottobre 2025 – ha dato ragione alle argomentazioni del legale, dichiarando illegittima la decurtazione delle ferie subita dalla ricorrente e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di € 6.240,00, oltre gli interessi legali maturati, a titolo di indennità per le ferie non godute. Alla luce di tale recentissima pronuncia – che si aggiunge alle altre provenienti da altri tribunali d’Italia – tutti i docenti e il personale educativo (assistenti educativi) precari (titolari di supplenze brevi o saltuarie, o con contratti di lavoro al 30 Giugno o 31 Agosto) che non abbiano chiesto di fruire delle ferie maturate e che non abbiano ricevuto una comunicazione formale dal D.S., volta ad informare il docente della possibilità di poter fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche onde evitare che le stesse vadano definitivamente perse, avranno diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva, a seguito della presentazione di un ricorso al Tribunale territorialmente competente.