“Ha avuto luogo venerdi 26 settembre, innanzi al giudice Cristina Foti del Tribunale di Reggio Calabria, l’udienza camerale che deciderà del futuro del procedimento penale nei riguardi di alcuni giornalisti querelati per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa di cui all’art. 595 comma 3 c.p. nei riguardi della dott. Cinzia Paolina De Lio. Soltanto alcuni e non altri fra tutti i giornalisti querelati sono stati al momento iscritti nel registro degli indagati, presumibilmente per l’esistenza di altre indagini in corso. La dott. Cinzia Paolina De Lio nel 2023 è divenuta la docente in assoluto più famosa non soltanto in Italia ma in tutte le terre emerse, allorquando una precisa strategia diffamatoria è stata avviata da chi ha avuto interesse ad eliminarla dalla scuola pubblica ed a distruggerne la reputazione dopo averla “dispensata per incapacità didattica” ed è proseguita con la distorsione da parte di numerosi giornalisti della relativa sentenza della Corte di Cassazione così presentando al mondo intero la professionista quale vera e propria “icona” dell’assenteismo italiano”. Lo afferma in una nota la giornalista dott. Cinzia Paolina De Lio.
“E, difatti, non soltanto la stampa italiana ma anche quella europea, extraeuropea, fino in Africa, in India, in America e America latina, perfino in Russia, in Australia, in Cina, nelle Filippine, in paesi del mondo islamico, hanno riportato la notizia – peraltro destituita da ogni fondamento storico – dei 20 anni di assenza su 24 di servizio, con toni scandalistici e con tanto di nome e cognome, circostanza quest’ultima che andrà chiarita in sede giudiziaria penale e civile giacché nella pubblicazione delle sentenze sul sito della Corte di Cassazione i nomi delle parti processuali sono puntati usando soltanto le iniziali, criterio redazionale standard per proteggere la privacy dei soggetti coinvolti e tutelarne la dignità. Nessuno, pertanto, avrebbe potuto conoscerle se non “imbeccato” con una “soffiata nell’orecchio”, come da “noto rituale”, da chi ha avuto interesse a distruggere l’onore e la reputazione della docente. E, per di più, pur avendole apprese nessuno mai avrebbe dovuto prestarsi allo sporco gioco di chi ha avuto interesse a renderle note e divulgarle a meno che non voler ubbidire ad un preciso diktat calato dall’alto da un “potere forte”. Trame sommerse, queste, che si sono attivate nel compiere una missione violentemente punitiva nei riguardi della docente, straordinariamente capace e, dunque, “scomoda” giacché si è trovata ad operare in un contesto in cui alunni di secondo liceo classico erano convinti che “acquila” si scrivesse con il gruppo “cq” (e non con la sola “q” come da lingua italiana) e dove dirigente tecnico dell’ufficio scolastico regionale chiamava “impuntature” i segni di interpunzione!”
“Medesimo livello culturale di istruttori e di istruiti, ovviamente. Il tutto documentato in atti così bene da aver consentito al giudice di prime cure di inquadrare con chiarezza il contesto in cui l’accusa alla prof. De Lio era nata e di concludere per l’inesistenza della contestata “incapacità didattica” senza neanche escutere i testimoni (peraltro autorevoli e neutri della docente, autoreferenziali del Miur). Poi i poteri forti si attivarono, il Ministero dell’Istruzione appellò la sentenza per introdurre la “novità” tanto surreale quanto documentalmente falsa, dell’assenza di 20 anni su 24, una “nova” in appello insomma, che nell’ordinamento giuridico italiano rende lo stesso appello inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto tecnicamente non vi è stata possibilità di contraddittorio nel primo grado di giudizio. Il Ministero dell’Istruzione, difatti – non riuscendo a dimostrare cosa fosse questa “incapacità didattica” nei riguardi di una docente da decenni a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato per regolare superamento di concorsi in numerose classi di concorso e non per sistemi “alternativi” di accesso alla professione, e con un curriculum accademico ricco di quattro lauree, due specializzazioni e numerosi perfezionamenti universitari, oltre a docenze universitarie, attività di docente formatore di docenti ed altri titoli professionali quale è la dott. De Lio – era ricorso all’espediente di dirottare l’attenzione sulla “favola” di 20 anni di assenza su 24” continua ancora la giornalista dott. Cinzia Paolina De Lio.
“Ciò ebbe l’ardire di fare il Miur nonostante la docente non avesse mai superato il periodo di comporto né avesse mai subito alcun procedimento disciplinare e, soprattutto, non avesse mai avuto alcun procedimento penale giacché l’asserita condotta “assenteista” data in pasto alla magistratura e poi diffusa dalla stampa “di regime” avrebbe comportato, quantomento, una denuncia con conseguente condanna penale per assenteismo fraudolento. Circostanze queste che mai hanno avuto luogo. Ma i poteri forti non a caso sono “forti” e – in palese violazione dell’ordinamento giuridico – l’appello del Miur non soltanto è stato ammesso dalla locale Corte ma si è concluso come “ragion di Stato” ha imposto ossia ribaltando la sentenza di primo grado e dando ragione al Ministero. “Che ingenuità chiedere al potere di riformare il potere” avrebbe commentato il filosofo Giordano Bruno. La Cassazione poi, si sa, non si pronuncia sul merito bensì sulla legittimità e, pur potendo delegittimare la “nova” che avrebbe inficiato l’appello stesso a causa della scorretta applicazione delle norme e della scorretta procedura, nel 2023 – adeguandosi alla “ragion di Stato” – confermò la sentenza di appello. Purtuttavia la Corte di Cassazione, nel citare le “assenze di 20 anni” con chiarezza cristallina le definisce come di seguito: “nell’impianto argomentativo della sentenza impugnata le assenze della De Lio non hanno costituito elemento di valutazione dell’incapacità didattica”. Non sono le assenze, dunque, la ragione del licenziamento della dott. De Lio bensì l’asserita “incapacità didattica”. Pertanto, definire “assenteista” nel testo e nel titolo la dott. De Lio da parte di un individuo che ha in tasca una tessera dell’Ordine dei Giornalisti e che si presuppone sia in grado di leggere e di comprendere quello che legge, non può che configurarsi come azione cosciente e volontaria finalizzata ad attrarre l’attenzione dell’idiota opinione pubblica cavalcando lo scandalo procurato con la diffusione di un’immagine pubblica distorta ed infamante. Obiettivo pienamente raggiunto considerato il numero impressionante di “odiatori”, haters, che hanno commentato sui social con sanguinolenta violenza”.
“Nessun giornalista, peraltro, fra gli indagati si è interrogato sulla contestata “dispensa per incapacità didattica” che è l’unica motivazione con la quale il Miur – proprio quello alla sede del contesto culturalmente molto elevato di cui sopra, quello dell’”acquila” e delle “impuntature” – ha licenziato la dott. De Lio! Il propalato “assenteismo” della dott. De Lio, dunque, tecnicamente impossibile come qualsiasi individuo dotato di un normale quoziente intellettivo può comprendere, quanto storicamente inesistente e falsamente attestato dal Ministero dell’Istruzione peraltro contro l’evidenza dello stato matricolare, ha avuto l’effetto voluto ed atteso ossia di gettare la “scomoda” dott. De Lio in pasto alla più deteriore stampa scandalistica, incapace di processare le informazioni e di cercare la verità restituendola ai lettori in virtù di quello che la stampa dovrebbe essere ossia, per usare un adagio anglosassone, “cane da guardia” contro gli abusi del potere costituito”.
“La dott. De Lio – ella stessa giornalista – si è imbattuta in una stampa irrispettosa non soltanto della dignità dell’essere umano ma anche talmente obbediente alla voce del padrone da divenire sprezzante delle conseguenze della propria azione tanto da violare non una bensì tutte le condizioni per le quali una notizia può essere pubblicata senza essere diffamatoria ossia verità, pertinenza e continenza. E, difatti, la notizia dell’assenteismo non è vera non soltanto storicamente ma soprattutto processualmente come sopra si evince dal riportato testo della sentenza di Cassazione alla quale gli articoli contestati fanno riferimento” prosegue la giornalista dott. Cinzia Paolina De Lio.
“La notizia viola la continenza formale e sostanziale giacché il giornalista deve fungere da tramite tra la fonte (qui la sentenza di Cassazione) e il pubblico, riportando fedelmente ciò che è stato appreso: essa impone che la narrazione di un fatto sia veritiera, oggettiva, misurata e pertinente, evitando anche toni eccessivamente enfatici. Questo principio è fondamentale per garantire un’informazione corretta e responsabile, rispettosa dei diritti di tutti”.
“Nel caso di specie i giornalisti enfatizzano le “assenze” prospettandole come costituenti l’essenza stessa della “notizia” e del relativo titolo e non riportano fedelmente quanto in sentenza ossia l’”incapacità didattica”, ut supra. Il principio di continenza sostanziale impone che la notizia sia di interesse pubblico, aspetto anche questo violato: non vi era, difatti, alcun “interesse pubblico” nel pubblicare la notizia con generalità complete esponendo la vittima al ludibrio del mondo intero giacché la dott. De Lio non era un personaggio pubblico da “svergognare” pubblicamente in virtù del ruolo ricoperto bensì soltanto una docente. Continenza avrebbe imposto di riportare la notizia senza generalità e con l’omissione di tutti quegli elementi che avessero consentito l’identificazione dell’interessata”.
“La notizia viola anche il criterio della pertinenza: nel contesto del diritto di cronaca esso si riferisce alla rilevanza dell’informazione per il pubblico e alla sua connessione con i fatti narrati. Una notizia è pertinente quando la sua divulgazione risponde a un interesse pubblico, ed è direttamente collegata ai fatti che vengono riportati. In questo caso, trattasi di una notizia che enfatizza fatti scollegati dalla realtà fattuale a fronte della quale non vi è alcun interesse pubblico ad apprendere ma soltanto un interesse privato a fomentare la reazione pubblica, così come difatti è accaduto, scatenando la massa informe dei decerebrati utenti dei social contro il capro espiatorio con tanto di nome e cognome, fatta bersaglio di epiteti irripetibili ed inviti non soltanto a vergognarsi dell’ “assenteismo” ma addirittura ad uccidersi!!!”
“Come ben si comprende, alcuna “replica” avrebbe mai potuto far rientrare lo scandalo che la notizia – artatamente costruita, enfatizzata e diffusa con grande solerzia della stampa che ne ha avuto interesse – aveva immediatamente suscitato in tutto il mondo, irrimediabilmente ledendo l’immagine, la reputazione, l’onore della dott. De Lio e procurandole un gravissimo danno personale e professionale”.
“Nel rispetto dell’art. 114 del codice di procedura penale non si riporterà quanto dichiarato in udienza né dalla parte offesa dott. De Lio, né dal suo avvocato il noto penalista Saverio Gatto, né dagli avvocati dei giornalisti indagati. Poiché le indagini preliminari sono terminate e gli indagati ne hanno avuto conoscenza; poiché gli indagati sono giornalisti e, dunque, considerati “personaggio pubblico” (a differenza della dott. De Lio che era una ignota professoressa allorquando il suo nome, in violazione del codice penale e del codice deontologico della professione giornalistica, è stato reso noto a tutto il mondo quale “assenteista”); poiché il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa è considerato “di rilevanza sociale” in quanto la diffusione tramite stampa, per di più on line, raggiunge un numero potenzialmente indeterminato di persone ledendo la reputazione di un individuo in modo amplificato rispetto alla diffamazione semplice tanto da aggravare la condotta con pene più severe perché colpisce la reputazione nel contesto della comunicazione pubblica e perché tutela un valore di rilievo collettivo quale l’onore, si possono rendere noti di seguito i nomi degli indagati”.
“Sono indagati nel procedimento in corso presso il Tribunale di Reggio Calabria, Margherita Nanetti professionista dell’Ordine regionale del Lazio (ANSA), Claudia Assanti che da consultazione dell’albo unico nazionale dell’Ordine dei giornalisti non risulta essere iscritta mentre da fonti aperte sul web risulta definirsi “aspirante giornalista” (Casteddu Online), Ida Artiaco professionista dell’Ordine regionale della Campania (Fanpage), Viola Giannoli professionista dell’Ordine regionale del Lazio (La Repubblica), Camilla Gargioni pubblicista dell’Ordine regionale della Lombardia (Corriere del Veneto), Laura Pellegrini pubblicista dell’Ordine regionale del Veneto (Trend Online)”.
“Non vi è dubbio sulla circostanza che la competenza territoriale del procedimento sia del Tribunale di Reggio Calabria in quanto, come affermato dal principio cardine della sentenza 7377/2023 della quinta sezione della Corte di Cassazione, per il reato di diffamazione a mezzo social network, commesso da più imputati con residenza in luoghi diversi e collocati in circondari diversi, come nel procedimento di cui trattasi, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato così come previsto dall’articolo 9 comma 3 Codice di procedura penale, Reggio Calabria appunto”.
“L’iscrizione nel registro degli indagati e l’udienza camerale segnano un passo importante sulla strada dell’accertamento delle responsabilità. La vicenda solleva interrogativi inquietanti ed urgenti sul rispetto dell’etica giornalistica e sulla responsabilità di chi, avendo accesso ai mezzi e strumenti di comunicazione, dovrebbe operare con rigore morale, rispetto della dignità dell’uomo e aderenza logica ai fatti. Sarà il giudice Cristina Foti, adesso, ad entrare nel vivo di questa stra-ordinaria ed unica vicenda giudiziaria” conclude la giornalista dott. Cinzia Paolina De Lio.


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