L’articolo 72 della direttiva Ue “prevede che l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 72, ai fini del calcolo del valore di riferimento, si tiene conto del prezzo aggiornato sulla base della clausola di indicizzazione, qualora indicata e prevista dal contratto”. Lo ha detto il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, rispondendo a un’interrogazione di Avs sui costi del Ponte sullo Stretto di Messina nel corso del question time in commissione Ambiente alla Camera.
“Con riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina – ha sottolineato Ferrante –, il contratto con il contraente generale e i successivi atti aggiuntivi prevedevano l’aggiornamento del corrispettivo sulla base degli indici Istat: il valore originario di affidamento al contraente pari a 3,9 miliardi, è stato aggiornato a 5,2 miliardi, a seguito di sopravvenuti cambiamenti normativi: si sono aggiunti 495 milioni e, per le richieste del territorio per nuovi interventi, altri 841 milioni”. “Successivamente – ha aggiunto – con l’applicazione delle clausole contrattuali che regolano l’aggiornamento del corrispettivo sulla base degli indici Istat si è determinato il valore di 6,7 miliardi“.
“Tale valore – ha continuato – sarà successivamente aggiornato sulla base di quanto previsto dal decreto legge 35 del 2023, applicando l’aggiornamento Istat fino a dicembre 2021 e l’indice di conservazione dell’equilibrio contrattuale dal primo gennaio 2022”. Il sottosegretario ha concluso ricordando che “il Mit ha proceduto all’affidamento di un servizio di supporto tecnico finalizzato all’asseverazione dell’importo aggiornato del contratto con il contraente generale”.



Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?