“Una proposta di Legge nel nome di Jole. Oggi abbiamo presentato alla stampa una proposta di Legge che ho già da settimane depositato alla Camera dei Deputati, su input della Associazione Jole Santelli. Chiediamo di inserire stabilmente la figura del nutrizionista all’interno dell’equipe medica che segue i pazienti oncologici. L’obiettivo è rispondere ad una evidente esigenza scientifica: circa il 30% dei malati oncologici muore per una cattiva nutrizione nel periodo della terapia. Spediti per far diventare legge il prima possibile questo impulso normativo che arriva dalla Calabria”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’onorevole Francesco Cannizzaro.
Il testo completo dell’interrogazione
Proposta di legge
d’iniziativa del deputato Cannizzaro
Disposizioni per garantire la valutazione nutrizionale dei pazienti oncologici
Presentata il
Onorevoli Colleghi. L’importanza, sia preventiva che terapeutica, della nutrizione nei pazienti oncologici è ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica. La malnutrizione è una condizione frequente, con un’incidenza che varia tra il 20% e il 70% a seconda della tipologia e dello stadio della malattia.
La perdita involontaria di peso e la cachessia oncologica, così come il ritardo nell’inizio del trattamento, incidono negativamente sia sull’efficacia delle terapie, aumentando significativamente il rischio di complicanze, mortalità e riducendo la qualità della vita.
Secondo il documento “Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici”, approvato in Conferenza Stato-Regioni (Accordo Rep. Atti n. 224/CSR del 14/12/2017), la valutazione nutrizionale dovrebbe essere parte integrante del percorso di diagnosi e cura del paziente oncologico sin dalla prima visita, ma non è ancora è entrata nella pratica routinaria e viene per lo più considerata in ritardo, rispetto alla presa in carico. Dal 20 al 30 per cento dei pazienti oncologici muoiono a causa della malnutrizione e non della malattia.
Il quadro normativo vigente riconosce l’importanza della nutrizione in oncologia, ma manca di una adeguata implementazione che supporti e renda omogeneo l’approccio su tutto il territorio nazionale.
La presente proposta di legge si prefigge di garantire un supporto nutrizionale qualificato ai pazienti oncologici mediante l’inserimento di alcune figure, specificatamente formate nel campo della nutrizione oncologica, all’interno degli ospedali pubblici e delle strutture private accreditate, come parte integrante dell’équipe multidisciplinare nei reparti di oncologia medica e radioterapia. Inoltre, pone le premesse affinché sia reso obbligatorio lo screening nutrizionale sistematico per i pazienti oncologici, sia prevista la definizione di percorsi personalizzati di supporto nutrizionale per ogni paziente oncologico e sia promossa la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari nel campo della nutrizione oncologica.
Le “Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici” stabiliscono che ogni paziente oncologico deve essere sottoposto a screening nutrizionale al momento della diagnosi e a intervalli regolari durante il trattamento terapeutico. Lo screening nutrizionale deve essere effettuato con strumenti validati e riconosciuti dalla comunità scientifica, al fine di individuare precocemente i pazienti a rischio di malnutrizione e attuare misure tempestive di supporto nutrizionale. Gli strumenti di valutazione nutrizionale validati in oncologia includono: la valutazione globale soggettiva generata dal paziente (PG-SGA); lo strumento di screening della malnutrizione (MST); la mini valutazione nutrizionale (MNA®).
Il monitoraggio regolare dello stato nutrizionale consente di identificare precocemente il rischio di malnutrizione e di attuare misure preventive e correttive, oggi possibile anche mediante l’impiego di nuovi test rapidi. La nutrizione clinica deve essere parte integrante della terapia oncologica, garantendo un supporto adeguato attraverso alimentazione orale, nutrizione enterale e parenterale, a seconda delle necessità del paziente.
Per garantire un’adeguata presa in carico del paziente oncologico dal punto di vista nutrizionale, si propone un modello organizzativo integrato tra ospedale e territorio che assicuri continuità assistenziale, prevedendo i requisiti minimi per le strutture coinvolte, l’integrazione, all’interno dei PDTA oncologici, della parte nutrizionale, per evitare duplicazioni e garantire la gestione uniforme della nutrizione in tutte le fasi della malattia nonché la creazione di reti territoriali per la nutrizione clinica oncologica, con il coinvolgimento di medici specialisti in Scienza dell’alimentazione, dietisti, biologi, infermieri e farmacisti. Risulta inoltre di fondamentale importanza prevedere la collaborazione tra strutture ospedaliere e medici di medicina generale (MMG) per la gestione domiciliare del paziente oncologico con necessità di supporto nutrizionale. Così come acquisisce grande rilevanza la digitalizzazione del percorso nutrizionale attraverso piattaforme informatizzate che consentano agli operatori sanitari di accedere ai dati del paziente e aggiornare in tempo reale il piano nutrizionale.
L’adozione della presente legge comporterà benefici significativi, tra cui:
- una riduzione delle complicanze legate alla malnutrizione nei pazienti oncologici;
- un miglioramento della tolleranza ai trattamenti e delle risposte terapeutiche;
- una riduzione dei costi sanitari associati alle complicanze nutrizionali e non-nutrizionali, la riduzione dei tempi di ricovero e la riduzione delle ri-ospedalizzazioni;
- una maggiore consapevolezza e integrazione della nutrizione oncologica all’interno dei percorsi di cura.
L’implementazione delle figure formate nel campo della nutrizione oncologica e l’introduzione dello screening nutrizionale obbligatorio rappresentano un passo fondamentale per garantire un’assistenza più completa e qualificata ai pazienti oncologici.
La presente proposta di legge risponde a un’esigenza concreta e documentata e costituisce un’innovazione nell’ambito della presa in carico del paziente oncologico. Integrare la nutrizione nei percorsi oncologici non è solo una scelta clinica, ma una necessità per migliorare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti oncologici.
Si ritiene auspicabile che alle figure professionali con cui si propone di integrare l’equipe multidisciplinare oncologica per lo screening nutrizionale, sulla base ciascuna delle proprie competenze, effettuino le valutazioni in ogni fase della patologia, dalla prima visita in poi; sviluppino i piani alimentari personalizzati, tenendo conto del tipo di tumore, delle terapie in corso e delle condizioni generali del paziente; monitorino le variazioni dello stato nutrizionale e adottino misure adeguate a prevenire o contrastare la malnutrizione; forniscano un adeguato supporto dietetico per gestire gli effetti collaterali dei trattamenti, come nausea, difficoltà di deglutizione, alterazioni del gusto o perdita dell’appetito; collaborino con l’équipe medica per assicurare un percorso di cura integrato e multidisciplinare; educhino e informino i pazienti e i caregiver sulle corrette pratiche alimentari per la gestione della malnutrizione e della cachessia oncologica; coordinino, in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali, il supporto nutrizionale anche a livello domiciliare e nei percorsi di assistenza palliativa.
In particolare, si auspica che:
- il medico specialista in Scienza dell’alimentazione: effettua l’esame obiettivo, l’anamnesi fisiologica e patologica, prescrive le indagini di laboratorio e strumentali e richiede le consulenze di altre specialità. Inoltre, esegue una valutazione dello stato di nutrizione, avvalendosi anche della densitometria a doppio raggio X, ove opportuno. Effettua, infine, la diagnosi nutrizionale e ne prescrive la dietoterapia personalizzata, sulla base del quadro clinico, stadio della malattia, farmacoterapia in atto, e ne monitora l’efficacia a breve e a lungo termine;
- il biologo laureato nella classe LM 61, con specializzazione in Scienza dell’alimentazione: valuta lo stato di nutrizione, definendo il bilancio di energia e nutrienti, attraverso la valutazione del dispendio energetico (calorimetria indiretta e/o stima del metabolismo basale; accelerometri e questionari per l’attività fisica) e l’anamnesi alimentare e ponderale. Ne valuta la composizione corporea, attraverso bioimpedenziometria e antropometria. Successivamente alla prescrizione del medico specialista, elabora ed esegue la dietoterapia o il pasto assistito, avvia il percorso di educazione terapeutica e il counselling nutrizionale;
- il dietista: valuta lo stato di nutrizione, definendo il bilancio di energia e nutrienti, attraverso la valutazione del dispendio energetico (calorimetria indiretta e/o stima del metabolismo basale; accelerometri e questionari per l’attività fisica) e l’anamnesi alimentare e ponderale. Ne valuta la composizione corporea, attraverso bioimpedenziometria e antropometria. Successivamente alla prescrizione del medico specialista, elabora ed esegue la dietoterapia o il pasto assistito, avvia il percorso di educazione terapeutica e il counselling nutrizionale.
Proposta di legge
Art. 1.
Finalità
- Al fine di migliorare nei pazienti affetti da patologie oncologiche la risposta ai trattamenti e limitare le complicanze derivanti dalla malnutrizione, in conformità con le Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici approvate in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 224/CSR del 14/12/2017) la presente legge garantisce la valutazione nutrizionale quale elemento imprescindibile nell’approccio terapeutico al paziente affetto da patologia oncologica e l’erogazione dell’appropriato e tempestivo supporto nutrizionale durante il percorso terapeutico e nel periodo di follow up.
- è garantito l’accesso allo screening e alla valutazione nutrizionale da parte del malato oncologico, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 2
Integrazione del team multidisciplinare con figure professionali specializzate in materia nutrizionale
- Per le finalità di cui all’articolo 1, in osservanza del principio dell’universalità del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie e di eguaglianza di trattamento nell’intero territorio nazionale e in considerazione della specificità dei bisogni della persona in situazione di disagio e fragilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo, predispongono nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di oncologia l’integrazione del team multidisciplinare oncologico con le figure professionali di cui al successivo comma 2 al fine di definire per il malato oncologico al momento della diagnosi e durante il trattamento a intervalli regolari uno screening nutrizionale nell’ambito del programma di cura individuale.
- I team multidisciplinari oncologici sono integrati con le seguenti figure professionali:
- a) medico specialista in scienza dell’alimentazione o equipollenti ai sensi Decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 1998 e successive modificazioni, che ha le competenze necessarie a trattare il paziente oncologico, nel campo della nutrizione clinica;
- b) biologo laureato nella classe LM 61, con expertise nel campo oncologico con competenze specifiche necessarie per affiancare il medico nella gestione del paziente oncologico;
- c) dietista con laurea triennale in dietistica.
- Le figure professionali di cui al comma 2 operano in collaborazione con l’équipe oncologica e partecipano attivamente alla gestione del paziente, seguendo protocolli nazionali definiti dalle Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici e assicurano la continuità della cura nutrizionale, anche in ambito territoriale e domiciliare.
Art. 3.
Reti nazionali per la valutazione clinica nutrizionale e assicurare la continuità assistenziale del malato oncologico
- Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato oncologico in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo della valutazione clinica nutrizionale del malato oncologico, al fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione di reti territoriali a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale.
- Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo della valutazione nutrizionale nelle terapie oncologiche e nel periodo del follow up, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici specialisti in oncologia, ai medici specialisti in scienza dell’alimentazione con competenze nel campo della nutrizione clinica oncologica; ai pediatri, ai medici di medicina generale, alle figure professionali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle reti a livello nazionale e regionale.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti per la definizione di un modello organizzativo integrato al fine di assicurare la continuità assistenziale ospedale-territorio e assicurare l’assistenza domiciliare nel campo della nutrizione ai malati oncologici.
- All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Obbligo di riportare la valutazione nutrizionale all’interno della cartella clinica
- In ottemperanza alle Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici approvate in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 224/CSR del 14/12/2017) il paziente oncologico è sottoposto a screening nutrizionale all’atto della diagnosi e a successivi controlli periodici da effettuare durante tutto il percorso terapeutico.
- All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati i valori della valutazione nutrizionale al fine di individuare precocemente i pazienti a rischio di malnutrizione e adottare le necessarie misure di supporto nutrizionale.
Art. 5
Formazione e aggiornamento professionale
- Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, nel pieno rispetto dell’autonomia universitaria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono stabiliti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di nutrizione oncologica.
- In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l’aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nell’equipe oncologiche, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali specializzati in nutrizione clinica oncologica.
Art. 6
Oneri finanziari
- Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.