Cosenza, è arrivata la decisione del TAR sul ricorso per il -4

Dopo l'udienza di martedì, è arrivato l'esito del TAR sul ricorso del Cosenza contro i 4 punti di penalizzazione

Non ci si aspettavano obbligatoriamente dei colpi di scena, ma il club e i tifosi ci speravano fino all’ultimo momento. Alla fine, però, non cambierà niente: il TAR ha respinto il ricorso del Cosenza Calcio in merito alla penalizzazione di quattro punti comminata diversi mesi fa. Dopo aver presentato ricorso nei precedenti gradi di giudizio (tutti l’hanno respinto), Guarascio ha tentato l’ultima spiaggia: la carta del TAR, andando oltre la giustizia sportiva.

Il risultato, però, è lo stesso. Oggi è arrivata la decisione dell’udienza discussa due giorni fa, martedì 22 aprile. Confermate le irregolarità del club, che rimane a -4, sempre più ultimo e con otto punti di distanza da playout e salvezza diretta. Una riduzione della penalizzazione, magari anche parziale, avrebbe potuto dare nuova linfa alla squadra, che a queste condizioni è destinata al baratro della retrocessione. Quando mancano cinque giornate al termine, la Serie C è sempre più vicina. La sensazione è che questa volta Guarascio non riuscirà nell’impresa di salvarsi per il rotto della cuffia, sovrastato tra l’altro da contestazioni infinite.

Le motivazioni: “il Cosenza rimarrebbe pur sempre ultimo”

I giudici amministrativi, pur considerando in via preliminare l’esistenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue in un altro giudizio sul tema della “compatibilità tra il principio della tutela giurisdizionale effettiva” e quanto previsto dalla normativa nazionale che esclude “il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il G.A.)” in tema di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, hanno valutato che “anche a voler ammettere in astratto la tutela cautelare, nella specie, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari”.

E tutto ciò in quanto difetta, innanzitutto, “il periculum” per due ordini di ragioni: “in primo luogo, perché l’eventuale sospensione degli atti impugnati non avrebbe un’incidenza rilevante sull’attuale classifica del campionato di serie B, poiché il Cosenza Calcio Srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in classifica (in merito, si sottolinei che la prima posizione utile, ai fini della salvezza, è nel campionato di serie B di calcio la quartultima); inoltre, quale aspetto assorbente, risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e delle squadre controinteressate, tenuto anche conto dell’attuale quadro giuridico; è, infatti, evidente che l’eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza Calcio Srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B potrebbe pregiudicare l’ordinario ed armonioso svolgimento della competizione, potendo anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione”.

In più, per il Tar “ad un primo esame, risulta, comunque, essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal CGS della FIGC: innanzitutto, perché, malgrado il legale rappresentante p.t. dell’epoca risulti essersi reso autore di azioni dolose, di per sé questo non si ritiene essere elemento che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall’art. 6 CGS della FIGC in tema di responsabilità diretta della società;…inoltre, perché come sottolineato dagli organi di giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti, effettivamente non risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla ricorrente sia riferito anche all’illecito specifico contestato al Cosenza Calcio Srl”.

Alla fine resta anche il fatto che “la violazione paventata, anche laddove venisse condivisa, avrebbe l’effetto esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio Srl, circostanza che ha un’evidente ricaduta in punto di periculum, dato l’impatto ancora inferiore sulla classifica”.