L’ultima figuraccia dei No Ponte: bocciata la richiesta di “sconto” sulle spese legali del ricorso perso

Dopo aver perso il ricorso, i 104 No Ponte presentano un'istanza chiedendo un chiarimento sulla cifra delle spese legali da pagare, a loro dire, troppo alta: bocciata anch'essa

StrettoWeb

Un mese fa su StrettoWeb vi avevamo dato notizia dell’esito del ricorso presentato dai 104 No Ponte che avevano indetto una vera e propria class action contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Una tremenda sconfitta, sotto ogni punto di vista, arrivata con una netta bocciatura in tribunale. La seconda, in ordine cronologico, visto che la prima era arrivata con il secco “NO” da parte del Tribunale delle Imprese di Roma che aveva rigettato l’istanza sul tenere segreti i nomi dei ricorrenti.

Dicevamo, una sconfitta su tutta la linea arrivata con la sentenza del Tribunale che ha condannato i 104 No Ponte al pagamento delle spese legali del processo per l’ammontare di 340.000 euro. Rapido calcolo a spanne: oltre 3000 euro a persona.

Non contenti, i No Ponte hanno presentato un’istanza di chiarimento sui criteri della liquidazione delle spese legali. In breve: i No Ponte hanno chiesto al Tribunale di conoscere i criteri che hanno portato alla scelta di una cifra così pesante da pagare. L’obiettivo? Abbassarla.

Anche questa volta, per i poveri No Ponte, è arrivata un’altra amara batosta: il Tribunale ha risposto rigettando anche tale istanza.

La risposta del Tribunale delle Imprese

  • Letta l’istanza depositata in data 10 gennaio 2025, con la quale i ricorrenti della causa iscritta al ruolo con il n. 25017/2024 hanno chiesto a questo Ufficio, anche al fine di poter disporre di elementi conoscitivi utili ad un’eventuale impugnazione, di chiarire i criteri seguiti per la liquidazione delle spese di lite nella sentenza n. 387/2025, resa resa a a definizione del giudizio;
  • considerato che la richiesta dei ricorrenti è in sostanza diretta ad ottenere un`integrazione della motivazione della sentenza;
  • ritenuto che sull’istanza suindicata questo Collegio non possa pronunciarsi giacché, una volta depositata la sentenza che ha definito il giudizio, il Tribunale ha esaurito la propria potestas iudicandi in relazione alla controversia, ragion per cui non è consentito adottare ulteriori statuizioni che integrino o arricchiscano il contenuto del provvedimento definitorio;

ritenuto inoltre che la valutazione in ordine alla correttezza della regolazione delle spese di lite (e, di conseguenza, in ordine all’opportunità di impugnare la relativa statuizione) possa essere agevolmente compiuta dai ricorrenti verificando se l’importo liquidato sia o meno conforme a quanto previsto dalla disciplina di cu al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia;

P.Q.M.

  • nulla a provvedere sull’istanza;

manda alla Cancelleria di dare comunicazione del provvedimento

Roma, 23 gennaio 2025“.

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