Oggi, il giudice del lavoro Graziella Bellino ha rigettato il ricorso di un ex autista apprendista, che aveva deciso di adire le vie legali contro ATM S.p.A.. Il lavoratore in questione, nel febbraio 2024, si era infatti rivolto al Tribunale del Lavoro a seguito della decisione dell’Azienda di interrompere il rapporto di lavoro al termine del contratto triennale di apprendistato professionalizzante. Il ricorrente denunciava l’irregolarità nel contratto di apprendistato, lamentando che il percorso formativo fosse carente ed inadeguato, chiedendo al contempo di essere assunto a tempo pieno e indeterminato a far data dall’inizio dell’apprendistato.
Sulla scorta della documentazione prodotta, ATM ha dimostrato come l’erogazione della formazione sia avvenuta in maniera regolare, circostanza peraltro avvalorata dallo stesso apprendista. Nella sentenza si legge infatti testualmente: “le ore di formazione risultano attestate dallo stesso ricorrente nel libretto formativo e nei moduli di partecipazione ai corsi prodotti in atti”.
Il Giudice del Lavoro evidenzia, inoltre, che “il ricorrente non ha disconosciuto l’autenticità delle proprie sottoscrizioni presenti sul libretto formativo né ha affermato di essere stato costretto a sottoscrivervelo”. La documentazione prodotta e le prove testimoniali hanno dimostrato che “l’azienda ha provato di aver svolto in favore dell’apprendista attività di insegnamento, sia teorica (in aula e sui mezzi) che pratica non carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione” . Pertanto, il ricorso presentato dall’ex apprendista è stato rigettato.
La soddisfazione di Grillo
“Siamo molto soddisfatti per l’esito di questo procedimento, perché dimostra che Atm ha sempre agito nel pieno rispetto della normativa vigente”, commenta la presidente Carla Grillo.