Dopo un pomeriggio lunghissimo (udienza cominciata alle ore 12), è arrivata in serata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso presentato dal Cosenza contro il -4. Ricorso che, purtroppo per i rossoblu, è respinto. Questo significa non solo nessuna riduzione, ma anche conferma dell’ultimo posto. E la classifica, si sa, non è delle migliori.
Le speranze si chiamano mercato (comunque difficile, visto l’immobilismo quasi totale), in questi ultimi dieci giorni, e soprattutto campo. Servirà un’impresa ai Lupi, in questo girone di ritorno, a partire dal prossimo trittico di scontri diretti. Il tutto in mezzo a una piazza critica e sempre più sgretolata, con rumors da più parti e silenzio societario.
La nota del Collegio di Garanzia del Coni
Di seguito la nota integrale sulla decisione:
“RIUNITI, PER RAGIONI DI CONNESSIONE SOGGETTIVA E PARZIALMENTE OGGETTIVA, IL
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l.avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0039/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0033/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0045/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0028/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;
CON IL
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2024, presentato, in data 20 novembre 2024, dalla Società Cosenza Calcio S.r.l.avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0040/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0032/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0044/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0027/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l.;
HA RESPINTO ENTRAMBI I RICORSI. HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO”.