Reggio Calabria, presso la Corte di Appello si è svolto il convegno su “Le modifiche dal Processo Tributario” 

Reggio Calabria, si è svolto presso la sala formazione degli avvocati della Corte di Appello il convegno dal titolo “Le modifiche dal Processo Tributario” organizzato dalla Camera degli Avvocati Tributaristi

Si è svolto presso la sala formazione degli avvocati della Corte di Appello di Reggio Calabria il convegno dal titolo “Le modifiche dal Processo Tributario” organizzato dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria. L’incontro, volto ad esaminare le novità introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi nn. 219 e 220 del 2023 attuativi delle nuove regole previste dalla legge delega fiscale – legge n. 111/2023 – in tema di contenzioso tributario, è stato introdotto dai saluti dell’Avv. Rosario Infantino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e dal Dott. Francesco Mollace, Presidente della CGT di Primo Grado di Reggio Calabria ed è stato moderato dall’Avv. Antonino Quattrone, Presidente della CAT di Reggio Calabria.

Le modifiche riguardanti il contenzioso tributario e lo Statuto dei diritti del Contribuente sono state esaminate dagli avvocati Rocco Iemma, Gianluigi Porcelli, Luigi Aliquò, Maria Antonietta Caracciolo e Vittorio Amaddeo, tutti Consiglieri della Cat di Reggio Calabria. Si è trattato di un incontro partecipato voluto fortemente dalla Camera per porre l’adeguata attenzione sulle importanti modifiche che riguardano in modo significativo non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche in generale i contribuenti.

Il nuovo Decreto 220 del 2023 dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario prevedendo, tra l’altro, il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio; il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti; l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.