Ripascimento naturale del litorale di Lazzaro, ANDIAC: “il Comune di Motta San Giovanni deve provvedere”

Lazzaro: la nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”

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“La Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici- UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi”  Settore 1, con riferimento alla richiesta d’intervento dell’ANCADIC riguardante il Ripascimento  naturale del litorale di Lazzaro -Frazione del Comune di Motta San Giovanni, con nota dello scorso 18 gennaio diretta all’ANCADIC e per conoscenza alla città metropolitana di Reggio Calabria  Settore 13- Difesa del Suolo Demanio Idrico e Fluviale e al Comune di Motta San Giovanni ha scritto: “ In riferimento alla nota dell’ ANCADIC  del 19.12.2023 si rappresenta che lo scrivente Settore non ha facoltà d’ intervento in merito alla segnalazione in oggetto in quanto non rientrano tra le proprie competenze. Si specifica, altresì, per quanto attiene il quadro normativo, con riguardo alle funzioni attribuite dalla L.R. 34/2002 e s.m.i., che le competenze dello scrivente Settore riguardano la programmazione di interventi strutturali, attività svolta costantemente al fine di finanziare opere a salvaguardia pubblica e privata incolumità”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“Nello specifico, continua la comunicazione, le competenze in materia di demanio idrico e fluviale sono a capo del Settore 13 – Difesa del Suolo Demanio Idrico e fluviale alla Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

“Inoltre, i compiti e le funzioni concernenti l’esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico, fatte salve le competenze dei Consorzi di Bonifica, sono assegnate ai Comuni, ai sensi della L.R. 34/2002, art. 89 comma 1 lett. c. Pertanto, in questi casi, è opportuno invitare le Amministrazioni Comunali a provvedere, senza alcun indugio, alla pulizia ed alla piccola manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale di competenza, al fine di rimuovere le situazioni di pericolo riscontrate”.

“Infine, conclude la comunicazione, i Sindaci, quali Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della L.225/92, nelle more della risoluzione delle criticità segnalate, sono comunque invitati ad adottare, ove si rendessero necessari, gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità”.

“Resta da dire che al centro di questo contesto ci sono le persone e i loro fabbricati che li ospitano, nonché strutture balneari ad uso turistico e attività commerciali con personale impiegato sul luogo di lavoro che andrebbero maggiormente salvaguardati secondo legge”.

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