Sulle Ambulanze private il TAR di Reggio Calabria condivide i dubbi di costituzionalità della legge regionale Calabria 38/23 sulla funeraria “ma rigetta la domanda cautelare dei termini perché ritiene al momento l’insussistenza di una situazione di pregiudizio grave ed irreparabile“. Il TAR di Reggio Calabria, il 10 gennaio u.s., accoglie la tesi della Agenzia di servizi per cui appare fondata e interessante l’eccezione del ricorso presentato dal TAR dall’avv. Annamaria Esposito. Poiché l’atto impugnato – scrive il TAR – sembra rivestire natura provvedimentale ed immediatamente lesiva della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti quali operatori economici nel mercato di riferimento.
Ritenuto che la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art. art. 5, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 7 agosto 2023 n. 38, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)” della Legge Regionale 7 agosto 2023 n.38, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n.48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)”, mal si concilia con la sommarietà propria della fase cautelare del giudizio, presupponendo invece un più articolato e completo approfondimento nel merito circa la delimitazione dell’ambito di interferenza della disposizione regionale censurata, che sottende delicati aspetti attinenti al tema della salute, dell’igiene sanitaria e dell’assistenza in genere, con la “materia” della concorrenza di esclusiva competenza statale (art. 117 co. 2 lett. e) Cost.).


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