Ponte sullo Stretto, il governo approva il decreto: giornata storica. Le novità

Oggi, con l'approvazione del decreto "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria", il Cdm ha sancito una giornata storica per il Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Il Consiglio dei Ministri appena concluso ha segnato una data storica per l’Italia e per il Sud in particolare, Calabria e Sicilia in primis. Il Ponte sullo Stretto non è più solo un tema di cui dibattere ma un’infrastruttura che diventa realtà. La buona notizia per chi attendeva questo momento da tempo è che entro metà 2024 avrà luogo il progetto esecutivo.

Il secondo punto all’ordine del giorno del Cdm di oggi, 16 marzo 2023, farà storia: “DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria“.

Verso il Ponte sullo Stretto

In estrema sintesi, l’approvazione del progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto è prevista entro il 31 luglio 2024. La concessione avrà una durata di 30 anni. Il Capitale sociale sarà così suddiviso: 51% Ministero dell’Economia e 49% RFI, ANAS, Regioni Sicilia e Calabria. I membri del Consiglio di amministrazione saranno 5, due (presidente e ad) designati da Mef e Mit; uno dalla Regione Calabria; uno dalla Regione Sicilia; uno da RFI e ANAS. Il Collegio sindacale sarà anch’esso composto da 5 membri.

Il decreto legge

Tra le più importanti novità del decreto legge appena approvato per il “Collegamento stabile tra la Sicilia e il continente”, all’articolo 1 comma uno, sull’Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a., si legge “partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all’articolo 3-bis“.

Ponte sullo Stretto: il Consiglio di amministrazione

Il secondo comma dell’articolo 2 recita invece: “Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la  carica di presidente e di amministratore delegato, un designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia e un membro designato da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria, d’intesa con la Regione Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.”.

La Stretto di Messina S.p.A.

L’Art. 3-bis sancisce che la Stretto di Messina S.p.A.costituisce società in house ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Lo statuto della società prevede che oltre l’ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.
3. Ai fini dell’esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull’attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza di cui all’articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e i trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020, nonché le funzioni amministrative di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell’attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e il medesimo opera secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l’espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Il Comitato scientifico

Il comma 6 dell’articolo 4 norma invece la costituzione “con oneri a carico della società concessionaria, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell’indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell’opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza”.

La concessione

Inoltre, “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalità di cui all’articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971, disciplinano, tra l’altro:
a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione ha una durata di trent’anni decorrenti dall’entrata in esercizio dell’opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell’opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell’opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024;
c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale, in particolare:
1) sono definiti la copertura finanziaria dell’investimento, anche attraverso finanziamenti reperiti sul mercato nazionale e internazionale, nonché gli introiti e i contributi a favore della concessionaria;
2) sono fissate le tariffe di pedaggio per l’attraversamento stradale del collegamento stabile, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e il continente, garantendo la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera;
3) è determinato, secondo criteri idonei a garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera, il canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria alla cui riscossione provvede R.F.I. S.p.a.;
4) è definita la quota del canone di cui al punto 3) trasferita da R.F.I. S.p.a. alla società concessionaria, al netto della quota del medesimo canone funzionale alla copertura dei costi operativi sostenuti da R.F.I. S.p.a.;
5) sono considerati i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell’opera, funzionali al riavvio della medesima”.

L’ambiente

Il decreto, all’articolo 5, pone l’accento anche sull’impatto ambientale. “All’esito della adozione della determinazione di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, la società concessionaria è autorizzata ad affidare a Sogesid S.p.a., tramite la stipula di apposito protocollo di intesa, l’incarico di eseguire le prestazioni di monitoraggio ambientale dell’opera nei limiti degli importi contrattualizzati e non eseguiti per tali prestazioni nell’ambito dei contratti caducati ai sensi dell’articolo 34-decies, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221“.

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