Il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento di Daspo urbano emesso dalla Questura di Roma, lo scorso 3 novembre, nei confronti di Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste in protesta contro il Green Pass. Condannato inoltre il ministero dell’Interno al “pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente e le liquida nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge“. Puzzer era ‘colpevole’ di aver posizionato un banchetto a Piazza del Popolo per raccogliere solidarietà e adesioni nella lotta contro le restrizioni anti-Covid: manifestazione non autorizzata per la Questura della Capitale. Puzzer aveva presentato ricorso che è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato.
Secondo il dispositivo del Tar del Lazio “l’Amministrazione non ha formalmente contestato tali risultanze, né ha indicato concrete e significative situazioni di pericolo derivanti dal comportamento del ricorrente, tali da poterne inferire un effettivo potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, nelle circostanze di luogo e di tempo che costituiscono la motivazione sostanziale del provvedimento impugnato“. Inoltre “né il provvedimento può legittimamente fondarsi sulle sole segnalazioni del ricorrente all’Autorità Giudiziaria – scrivono i giudici – ovvero sulla contestazione relativa all’organizzazione di una manifestazione non autorizzata, che – oltre a non essere state accertate in maniera definitiva – non possono da sole sorreggere la misura, in assenza di ulteriori e concreti elementi di fatto che fungano da indispensabili criteri di collegamento spazio-temporale tra le esigenze di prevenzione ed uno specifico territorio (…), con riferimento ad un delimitato periodo temporale di un anno“.
In assenza di tali elementi – prosegue il dispositivo del Tar – “anche la durata della misura risulta sprovvista di una valida giustificazione causale, non risultando ancorata ad una oggettiva e percepibile esigenza di prevenzione della sicurezza urbana, e risultando pertanto insuscettibile di una reale valutazione in termini di congruità e proporzionalità della limitazione della libertà di circolazione sul territorio nazionale. Infine deve ritenersi poco pertinente anche la motivazione relativa all’esigenza di dislocare un massiccio presidio di sicurezza, che avrebbe distratto le forze di Polizia da altri obiettivi sensibili, in quanto tale affermazione non è risultata confermata dalla documentazione probatoria versata in atti, né appare di per sé idonea a dimostrare un effettivo turbamento della sicurezza pubblica, in assenza di documentati disordini“.


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