L’orientamento della giurisprudenza è univoco: gli Enti locali, custodi delle vie pubbliche, sono responsabili dei danni subiti dal pedone che cade a causa di una buca non segnalata. Recentemente infatti i giudici della Cassazione, con l’ordinanza 31220/19, pubblicata il 29 novembre dalla sesta sezione civile, hanno ribadito l’obbligo dei Comuni a risarcire i pedoni caduti nelle buche non visibili, nella fattispecie quelle non segnalate, coperte da fogliame e cartacce.
A segnalare l’ennesima ordinanza in favore dei cittadini è lo Sportello dei diritti, da anni impegnato in un’attività volta non solo a segnalare i potenziali pericoli sulle strade e le carenze delle pubbliche amministrazioni a sanarli, ma anche a tutelare i danneggiati dagli eventi lesivi conseguenti alla scarsa o inesistente manutenzione.
Tornando al caso delle buche, il Comune è tenuto a risarcire il pedone quando non riesce a dimostrare la sussistenza del caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità da custodia. Il risarcimento è dovuto anche quando il percorso è noto alla vittima e la stessa è costretta ad usare la carreggiata perché il marciapiede è ingombro.
È quanto si evince in un contenzioso che ha visto protagonista un comune della Provincia di Messina. Nel caso in questione i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso del comune messinese, confermato la condanna a pagare ad una cittadina danneggiata un risarcimento pari a quasi 6.500 euro, più altri 170 a titolo di spese mediche. “A nulla vale la circostanza che il Comune abbia rilevato che la donna al momento della caduta stesse camminando affiancata a un gruppo di pedoni e dunque violerebbe l’articolo 190 Cds. Né sottolineare che la donna conosca lo stato dei luoghi e che il sinistro avviene in pieno giorno. Per gli ermellini, nessun vizio logico può essere imputato all’accertamento compiuto dalla Corte d’appello di Messina: l’infortunata risulta costretta a camminare lungo la carreggiata perché il marciapiede, già di per sé angusto, risulta ingombro. E non viene dimostrato che la danneggiata sappia in che condizioni versa la sede stradale. Va dunque escluso che la condotta dell’infortunata interrompa il nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento pregiudizievole. E ciò anche se nel valutare la responsabilità di cui all’articolo 2051 Cc bisogna tenere conto del dovere di ragionevole cautela del pedone, riconducibile al principio di solidarietà stabilito articolo 2 della Costituzione”- rileva lo Sportello dei Diritti.


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